< fattispecie di rapporto di Collaborazione Coordinata >
Il giorno 10 novembre 2005 in Milano, presso la sede Cisl in via Tadino 18-23, tra il COS – Associazione di cooperative di lavoratori discontinui dello spettacolo, ed il Sindacato SOS CLACS CISL, si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il contratto nazionale di lavoro per il personale artistico e tecnico delle cooperative di lavoratori discontinui dello spettacolo. Le parti si impegnano a farlo approvare alle rispettive assemblee ed organi sociali entro il 25 nov 2005 in modo da procedere alla definiva sottoscrizione e deposito presso il CNEL entro il corrente mese di novembre.
PREMESSE GENERALI
1. Nello stipulare il presente Accordo, le parti vogliono sottolineare come questo atto si collochi in una fase significativa nelle relazioni tra i soggetti stipulanti.
Le parti stipulano il presente Accordo avendo come obiettivo primario quello di agire nell’interesse dei lavoratori e a beneficio di un comparto strategico per la ripresa di tutto il nostro sistema economico/produttivo. Le parti ritengono infatti che oggi l’Italia abbia l’occasione di rilanciare l’industria nazionale legata ai contenuti propri della nostra grande cultura: turismo, alimentazione, moda, design e arte nella sua più ampia accezione, in una nuova visione coordinata ed omogenea di impresa e di volano per lo sviluppo economico, e che sia valorizzazione della creatività e della “Proprietà Intellettuale” nel senso lato e strategico del termine. In questa visione, il settore dello Spettacolo (Spettacolo, Intrattenimento, Comunicazione, Media, etc.) occupa un posto di rilievo preminente.
Un sistema come quello anzi delineato consentirebbe, negli obiettivi congiunti delle parti, anche l’attuazione di un percorso reale e sostenibile di emersione del lavoro irregolare o sommerso (che ad oggi ha assunto, nel settore dello Spettacolo, dimensioni e conseguenze insostenibili): un’ulteriore leva competitiva per la prosperità del sistema economico nazionale.
A tale riguardo, anche al fine di ottenere dati e riscontri per l’implementazione di tale visione strategica, le parti hanno da tempo intrapreso un approfondito ed esaustivo studio del settore dello Spettacolo, raccogliendone con sistematicità le risultanze: l’attuale stato dell’arte di tutte le componenti di questo comparto (il Mercato, le Leggi, etc.).
Le parti inoltre vogliono ricordare come, nel procedere sui percorsi congiunti sopra richiamati, esse siano state capaci di aggregare enti ed organismi di rappresentanza interessati alle tematiche di riferimento, creando un organismo denominato “Cartello per lo Spettacolo”, aperto a tutte le realtà interessate e che oggi raggruppa:
-
SOS CLACS CISL;
-
COS (Coordinamento delle Cooperative di Operatori dello Spettacolo);
-
Ordine Nazionale dei Consulenti del Lavoro;
-
Unione Provinciale di Milano della Confcooperative;
-
UNASP-ACLI (Unione Nazionale Arti e Spettacolo delle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani).

2. Nello stipulare il presente Accordo, le parti riconoscono l’importanza che il movimento cooperativo ha storicamente rivestito nel settore Spettacolo, spesso fornendo l’unico modello di impresa in grado di aver saputo aggregare molte migliaia di professionalità del settore e in grado di aver garantito ai Lavoratori Discontinui dello Spettacolo quei meccanismi di funzionamento e quelle peculiarità di tutela che la normativa si dimostra incapace di disciplinare efficacemente.
Molte organizzazioni di aggregazione cooperativa, e segnatamente Confcooperative ed il COS, hanno sempre dimostrato nei fatti quale fosse la strada da seguire per una genuina attività d’impresa nel settore dello Spettacolo: cooperative vere e non spurie, aziende capaci di assumersi realmente il rischio d’impresa nel mentre sapevano concretamente attuare la propria vocazione mutualistica in un ambiente spesso dimentico delle regole e delle norme.
3. Le parti concordano nel ritenere il “modus operandi” del settore assolutamente unico, non paragonabile a nessun altro tipo di lavoro, costituito strutturalmente non da due ma da tre elementi fondamentali: l’impresa organizzatrice, il lavoratore e gli spettatori e/o fruitori, il più condizionante dei quali è indiscutibilmente quest’ultimo, il cui gradimento è basilare, vitale ed è in grado di mettere in forse sia l’opera del lavoratore, sia la persistenza stessa dell’impresa organizzatrice in quanto tale.
Il gradimento degli spettatori e/o fruitori costituisce un ineludibile potere contrattuale predominante e non facilmente prevedibile, poiché influenzato da una miriade di fattori diversi che spesso nulla hanno a che fare con la bravura e l’impegno del lavoratore o con la serietà e l’impegno dell’impresa organizzatrice delle manifestazioni e/o produzioni di spettacolo. Uno squilibrio strutturale che l’inserimento, nella filiera, delle cooperative di lavoratori dello spettacolo, pur costituendo un fattore positivo in termini di chiarezza e regolarità, non è in grado di modificare.
4. Le parti prendono atto che nel settore esiste un’annosa carenza legislativa:
-
sulla musica esiste soltanto la legge 800/67 che riguarda esclusivamente gli enti lirici e cameristici;
-
il teatro e la danza non hanno mai avuto una legge specifica;
-
le norme sulla previdenza, ivi comprese le implicazioni concernenti il trattamento e lo sfruttamento economico dei diritti d’autore e connessi, sono obsolete e inadeguate alla realtà attuale;
-
l’applicazione delle norme sul diritto d’autore e sul diritto d’interprete esecutore, da parte degli Istituti preposti, non tiene conto compiutamente dei bisogni e degli interessi mutualistici degli iscritti;
-
il D.Lgs. n. 276/2003, pur inserendo alcune norme interessanti e utili sul lavoro, non si adegua né intende adeguarsi alla necessità di disciplinare compiutamente anche la categoria dei Lavoratori Discontinui dello Spettacolo;
-
il D.Lgs. n. 626/94 (sicurezza sui luoghi di lavoro) è di difficilissima applicazione nel settore, poiché non ne affronta specificatamente le peculiarità ed i problemi connessi;
-
la Legge 142/2001, il D.Lgs. 02.08.2002 n. 220 e il D.Lgs. 17.01.2003 n. 6 sulle cooperative e il diritto societario sono costruite su altre tipicità di lavoro e non sono in grado di risolvere compiutamente i problemi del settore;
-
l’istituto normativo del Collocamento speciale per i lavoratori dello spettacolo risulta, oltre che incompleto, incongruente rispetto alla nuova disciplina sul Centro Unico per l’Impiego;
-
la Legge sul Cinema (Decreto Legislativo del 22 gennaio 2004, n° 28) non affronta i problemi dei lavoratori di quel comparto.
5. Le parti, con il presente Accordo, intendono quindi colmare la sostanziale “vacatio legis” a tutela di un superiore interesse collettivo, utilizzando la legislazione vigente per quanto non in contrasto con le peculiarità del settore, tenendo conto dei diritti costituzionali e della normativa di settore vigente e condivisa collettivamente negli Stati Membri dell’Unione Europea.
Le parti stanno inoltre contribuendo, da tempo, alla stesura dell’attuale proposta di Testo Unificato denominato “Tutela professionale dei lavoratori del settore dello Spettacolo”: il punto di arrivo volto a riformare, in modo strutturale ed armonico, la normativa del lavoro nel settore e il cui fondamento è la definizione del Lavoratore Discontinuo dello Spettacolo.
6. Le parti, nella redazione del presente Accordo, prendono altresì atto e sanciscono che l’inquadramento lavorativo, la distribuzione del lavoro, e la conduzione dei singoli rapporti lavorativi del settore dello Spettacolo, devono tenere conto di alcune rilevanze oggettive proprie di questo comparto.
Pertanto le cooperative dovranno definire ed attuare i rapporti di lavoro, sia con i propri soci sia con i lavoratori non soci, tenendo conto, in ogni caso, di tali intrinseche caratteristiche del settore dello Spettacolo e delle conseguenti modalità esecutive delle prestazioni lavorative, così come individuate di seguito nel presente Accordo, nonché dell’organizzazione aziendale delle cooperative e delle usuali modalità di rapporto di queste ultime con la propria committenza.
Al contempo, però, la complessità e la flessibilità così declinate non devono ripercuotersi negativamente sulle condizioni lavorative dei lavoratori; non devono, cioè, trasformarsi da elementi peculiari e specifici che possono caratterizzare in positivo tutto il settore dello Spettacolo (favorendone il rilancio e la prosperità), in strumenti per abbassare ulteriormente il livello di tutele e garanzie per i lavoratori impegnati (o impedirne comunque lo sviluppo) e non possono diventare l’alibi che produca e giustifichi la precarietà e con essa la completa assenza di regole.
Le parti, infatti, hanno ben presente quali debbano essere le direttrici strategiche mediante le quali, da un lato, si dovrà favorire la tutela e la prosperità della genuina cooperazione del settore Spettacolo e la corrispondente tutela e prosperità dei loro lavoratori mentre, dall’altro lato, si dovrà combattere qualunque utilizzo strumentale e fraudolento del modello cooperativo al solo fine del perseguimento di scopi e vantaggi che nulla hanno a che fare con la tutela e la prosperità delle imprese e dei loro lavoratori.
E’ anche a motivo di tali convincimenti che le parti ritengono necessario un complesso di regole certe che, a partire dalle specificità sia del settore che del rapporto associativo, rafforzi in ogni suo aspetto il sistema di tutele per i Lavoratori Discontinui dello Spettacolo e per le imprese cooperative.
7. Le parti prendono atto che, in attesa di una riforma normativa strutturale quale auspicata nelle Premesse Generali e in altri punti del presente Accordo Collettivo, i rapporti di lavoro intercorrenti tra le cooperative ed i propri Lavoratori Discontinui dello Spettacolo verranno giocoforza ricondotti - per quanto compatibili - a tipologie di rapporto previste dalla normativa vigente.
Le parti, pur ribadendo lo stato di inadeguatezza dei vigenti schemi contrattuali, convengono che le uniche fattispecie adattabili ai rapporti di lavoro instaurati tra le cooperative ed i Lavoratori Discontinui dello Spettacolo siano quelle di seguito individuate:
- Rapporto di lavoro intermittente, di cui al Capo I del D.Lgs. n° 276 del 10.09.2003.
- Rapporto di collaborazione coordinata, di cui all'articolo 409 n. 3, del Codice di Procedura Civile.
- Rapporto di prestazione d’opera, di cui all’articolo 2222 e seguenti del Codice Civile.
- Rapporto di associazione in partecipazione, di cui al Titolo VII (artt. da 2549 a 2554) del Codice Civile.
8. In data 24 giugno 2002 il COS (associazione di cooperative di lavoratori discontinui dello spettacolo) ed il sindacato SOS (Sindacato Operatori dello Spettacolo) sottoscrissero già un primo accordo, che fissava vari aspetti del lavoro discontinuo dei soci lavoratori delle cooperative dello spettacolo.
Successivamente, in data 28 novembre 2003, COS e SOS hanno proceduto all’adeguamento di quell’accordo sulla base, in particolare, della legislazione nazionale che aveva introdotto novità nella disciplina delle società cooperative (con la applicazione del D.Lgs. 02.08.2002 n. 220 e del D.Lgs. 17.01.2003 n. 6 sulla nuova riforma del diritto societario).
Infine, in data 23 novembre 2004 venne sottoscritta una nuova integrazione dell’accordo, che consentiva di prorogare i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa fino alla data del 24 ottobre 2005, ultimo termine consentito per il mantenimento di tale forma contrattuale.
Oggi le parti, con la sottoscrizione di questo nuovo Accordo che sostituisce integralmente ogni altra pattuizione precedentemente intercorsa, compiono un ulteriore, naturale e coerente sviluppo delle proprie relazioni.
VERBALE PRELIMINARE ALLA STIPULA DELL’ACCORDO
Le parti riconfermano quanto a premessa riportato e, quali associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative su scala nazionale, stipulano il presente Accordo tenuto conto del consenso dei lavoratori interessati a questa tipologia contrattuale, la cui finalità è quella di dare adeguata veste contrattuale alle prestazioni, speciali ed atipiche, dei Lavoratori Discontinui dello Spettacolo, in mancanza di una coerente e specifica disciplina, come più volte ribadito nel testo del presente Accordo.
TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1.
FINALITA’ E AMBITO DI APPLICAZIONE
1.1. Le disposizioni di cui al presente Accordo sono finalizzate a promuovere - nel rispetto delle disposizioni relative alla libertà e dignità del lavoratore, alla parità tra uomini e donne, e alle pari opportunità tra i sessi - la qualità e la stabilità del lavoro, secondo modalità compatibili ed armoniche con le esigenze delle imprese cooperative e le aspirazioni dei Lavoratori Discontinui dello Spettacolo.
Il presente Accordo vuole altresì realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a:
- garantire trasparenza, efficacia ed efficienza, al mercato del lavoro nel settore di riferimento;
- migliorare in termini quantitativi e qualitativi le occasioni professionali dei lavoratori interessati dal presente Accordo.
1.2. Il presente Accordo si rivolge ai lavoratori i quali presentino le seguenti caratteristiche:
- ontologiche ed endemiche caratteristiche di discontinuità,
- siano ricompresi tra le categorie professionali dello Spettacolo,
- operino in qualità di lavoratori a favore di società cooperative che rientrino nella definizione di Imprese dello Spettacolo,
secondo le Definizioni di cui al successivo Articolo 2.
1.3. Le parti si impegnano a recepire, all'interno del presente Accordo, quanto eventuali innovazioni normative o accordi successivi dovessero stabilire in materia di lavoratore dello Spettacolo, purché compatibili con la salvaguardia ed il rispetto delle ontologiche ed endemiche caratteristiche dei lavoratori discontinui dello Spettacolo così come delineate all’Art. 2 comma 1 lettera A) del presente Accordo.
Nel caso della introduzione di nuove norme o regolamenti che innovino strutturalmente e significativamente rispetto alle pattuizioni del presente Accordo, le parti si impegnano ad adeguare congiuntamente l’Accordo stesso entro e non oltre 3 (tre) mesi da tali nuove introduzioni.
1.4. Le disposizioni del presente Accordo devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Il presente costituisce, quindi, l'unico Accordo in vigore fra le parti contraenti. Per quanto attiene le materie non disciplinate o solo parzialmente regolate dal presente, si fa espresso rinvio alle leggi in vigore, per quanto applicabili nel rispetto delle caratteristiche e delle peculiarità di cui al presente Accordo.
Articolo 2.
DEFINIZIONI
2.1. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al presente Accordo, si intendono per:
A) Lavoratori Discontinui dello Spettacolo:
I lavoratori la cui attività sia ontologicamente (ovvero per sua stessa natura) connessa e necessaria alla realizzazione delle opere per le quali effettuano prestazioni da cui traggono qualsivoglia remunerazione, sia essa in denaro o in natura.
A titolo esemplificativo, essi partecipano all’ideazione, alla creazione, all’esecuzione, all’interpretazione, alla rappresentazione, al trattamento, all’elaborazione, al reperimento, alla realizzazione, alla finalizzazione e all’archiviazione di opere e/o stili artistici e dei relativi supporti tecnologici, nel settore delle Arti non figurative, esercitate attraverso i canali della Cultura, della Comunicazione, dell’Intrattenimento e dello Spettacolo, anche in relazione alle relative attività formative, divulgative o dimostrative.
L’attività produttiva dei Lavoratori Discontinui dello Spettacolo presenta caratteristiche peculiari, tra le quali si evidenziano unite, disgiunte, o in misura parziale le seguenti:
a) La scarsa surrogabilità delle prestazioni, conseguenza della personale espressione artistica, tecnica ed interpretativa.
b) La sostanziale dipendenza dal gradimento del pubblico, piuttosto che del committente, dovuta alla volubilità di gusto tipica del mercato dell’Intrattenimento, della Comunicazione, dei Media e dello Spettacolo, intimamente legato al mutare delle tendenze e delle mode della società, e quindi incline a preferire proposte di servizio innovative e non ripetitive. Tale situazione accentua ulteriormente l’autonomia del lavoratore dello spettacolo, in linea con il lavoro artistico o creativo tipico delle professioni intellettuali.
c) La necessità e volontà dei lavoratori di differenziare nella misura più ampia possibile, nei tempi e nei luoghi, la presenza dei servizi offerti, per non stancare il pubblico ma mantenere l’interesse sul proprio prodotto e quindi accrescere il proprio potere contrattuale.
d) Il carattere intermittente delle occasioni lavorative, inteso come ontologica e naturale discontinuità delle stesse, che si manifesta in occasione di eventi stagionali, manifestazioni, festeggiamenti, ricorrenze e produzioni temporanee che si realizzano lungo periodi più o meno brevi, ma comunque irregolari e a volte scarsamente predeterminabili o prevedibili, ravvisabile in tutto il settore.
e) La necessità imprescindibile per le figure artistiche di uno studio continuo e costante, che si sostanzia non solo nell’esercizio intellettivo, ma anche in una pratica fisica complessa e senza sosta.
f) Il carattere spesso usurante delle attività di servizio.
g) Il fatto che il successo dell’attività sia, per numerose categorie di lavoratori, soggetto a condizioni di dipendenza significativa dalla propria “immagine” (bellezza fisica, fascino, carisma, simpatia, etc.) e, comunque dal gradimento del pubblico nei confronti dell’artista come individuo, ponendo la sua carriera in forte stato di rischio. Tale rischio si evolve spesso in crisi che conducono alla cessazione anticipata dell’attività professionale.
h) L’evoluzione comunque anomala della carriera il cui apice non viene raggiunto in modo progressivo ma, conseguita una maturità psico-fisica, l’artista è soggetto ad un naturale quanto inesorabile declino.
i) La collocazione abituale e non straordinaria delle attività in periodi prefestivi, festivi o superfestivi, oltre che in orari serali o notturni.
j) La circostanza che l’organizzazione delle attività e il coordinamento con la committenza avvenga senza subordinazione gerarchica, bensì in termini funzionali e produttivi, talora con impiego di mezzi del lavoratore utilizzati ed integrati presso strutture produttive dei committenti o di terzi.
k) La circostanza che le strutture produttive risultino geograficamente e funzionalmente molto frammentate rispetto alla sede del lavoratore, che impone al lavoratore di operare trasferendosi di frequente in luogo diverso sia dalla propria residenza che dalla sede del committente, con o senza presenza di pubblico.
l) La molteplicità e varietà delle committenze, con svolgimento anche contemporaneo dei servizi richiesti.
m) L’alta flessibilità endemica nell’esecuzione dell’operato (sia in senso verticale, con compressione e rarefazione degli orari giornalieri; che orizzontale, con periodi di concentrazione o diradamento del lavoro di varia durata e difficile programmazione).
n) La necessaria ecletticità dei Profili degli operatori, che per esigenze di sostentamento va dalla creazione di opere dell’ingegno, all’esecuzione tecnico-artistica, all’organizzazione, all’insegnamento, alla consulenza, alle pubbliche relazioni, eccetera.
o) Il fatto che i parametri di valutazione qualitativa e misurazione quantitativa dell’attività di lavoro si manifestino più frequentemente in base al “risultato” piuttosto che a “giornata”.
p) La tendenza imprenditoriale degli operatori che, molto spesso, concepiscono i propri progetti in modo autonomo, assumendosi il relativo rischio.
q) La necessità dei Lavoratori dello Spettacolo di dotarsi di una pluralità reddituale, sia al fine di garantirsi remunerazioni sufficienti al proprio sostentamento e coadiuvanti e/o complementari alla prosperità del proprio nucleo familiare, sia per evitare pericolose condizioni di sudditanza economica e artistica. Tale situazione, gravata dal basso livello di accesso al mercato da parte dei lavoratori dilettanti, in osservanza del dettato costituzionale (art. 33), produce una condizione di forte competitività sul mercato che rende i lavoratori ancor più deboli e bisognosi di tutele contro la concorrenza sleale.
Tali proprietà si manifestano a caratterizzare la particolarità delle attività del Lavoratore dello Spettacolo qualificandolo come lavoratore atipico nel quadro generale della normativa del lavoro ma tipico nel settore, per sua natura autonomo dal punto di vista civilistico, ma che richiede particolari condizioni fiscali e speciali garanzie di tutela previdenziale e assistenziale.
In virtù di tali peculiari caratteristiche, ai fini del presente Accordo, tali lavoratori vengono definiti quali “Lavoratori Discontinui dello Spettacolo”.
B) Imprese dello Spettacolo:
Gli enti commerciali e non commerciali, ivi incluse le ditte individuali, iscritti nel Registro delle Imprese di cui all’Art. 8 della legge 580 del 29 Dicembre 1993, svolgenti qualunque tipo di attività nel settore delle Arti non figurative (a titolo esemplificativo: Musica, Teatro, Cinema e Recitazione in genere, Danza e Animazione), attraverso i canali della Cultura (a titolo esemplificativo: scuole d’arte e spettacolo, manifestazioni, convegni, etc.), della Comunicazione (a titolo esemplificativo: Radio, Televisione e Internet), dell’Intrattenimento (a titolo esemplificativo: spettacoli viaggianti, sale giochi, case da gioco, sale scommesse, parchi a tema, luna park, ippodromi, cinodromi, impianti e spettacoli sportivi, esercizi di noleggio e distribuzione di prodotti audiovisivi e multimediali, fotoromanzi, spogliarelli e lap dance, discoteche e sale da ballo, etc.) e dello Spettacolo (a titolo esemplificativo: Teatri, Cinema, Concerti, etc.). Tali attività includono, a mero titolo esemplificativo, l’ideazione, la creazione, la consulenza, l’assistenza, l’organizzazione, la produzione e la commercializzazione di opere e/o stili artistici e dei relativi supporti tecnologici, anche in relazione alle connesse attività formative o dimostrative. La presente definizione si applica, per quanto compatibile, anche agli enti commerciali e non commerciali, ivi incluse le ditte individuali e gli enti pubblici, ed ai privati cittadini costituiti in enti collettivi, non iscritti alle categorie delle Imprese dello Spettacolo di cui al paragrafo precedente, qualora svolgano o acquisiscano a titolo occasionale attività non facenti parte del proprio oggetto sociale, tipiche delle suddette Imprese dello Spettacolo.
Tale definizione si applica a tutte le normative del settore dello Spettacolo, della Cultura, della Comunicazione e dell’intrattenimento.
C) Unità Produttiva:
L’aggregazione di risorse umane e tecniche per mezzo della quale l’impresa effettua l’erogazione dei servizi necessari alla soddisfazione degli specifici bisogni della committenza.
L’Unità Produttiva può essere composta da uno o più lavoratori, e si caratterizza per l’unitarietà di scopo artistico e/o tecnico cui è diretta. Ciascun lavoratore opera, normalmente, all’interno di una o più Unità Produttive.
L’Unità Produttiva, ancorché diversamente denominata (a titolo esemplificativo: “Gruppo”, “Orchestra”, “Squadra”, “Formazione”, “Compagnia”, “Cantiere”, etc.), è la modalità di organizzazione produttiva comunemente più attuata nelle cooperative di Spettacolo, nonché più efficace ed efficiente in relazione agli scopi sociali che l’impresa cooperativa persegue.
Coerentemente con la natura delle prestazioni di lavoro rese dai lavoratori, ciascuna Unità Produttiva si occupa, tra l’altro, di:
- progettare, organizzare, coordinare, eseguire e condurre con tutta la diligenza dovuta la realizzazione delle prestazioni necessarie per il servizio alla committenza;
- verificare la conformità alle specifiche qualitative e quantitative di servizio pattuite, rilevando eventuali necessità di modifiche in corso d’opera e provvedendo a comunicare alla cooperativa le necessarie variazioni da concordare con il cliente;
- provvedere, esclusivamente se richiesto dalla cooperativa, alla diretta riscossione presso il committente dei corrispettivi relativi ai servizi forniti;
- segnalare tempestivamente alla cooperativa ogni notizia o fatto di rilievo in merito all’attività lavorativa svolta;
- svolgere opera di promozione e pubblicità, facendosi parte attiva al fine di procurare commesse e incarichi di lavoro alla cooperativa;
- consegnare alla cooperativa, per il tramite del referente della Unità Produttiva, entro il termine perentorio stabilito dall’Organo Amministrativo e in base alle modalità comunicate dallo stesso, tutta la documentazione di rendicontazione relativa all’attività svolta (documenti di produzione, nota spese relativa all’attività svolta, ricevute di incasso, etc.), il denaro relativo ai pagamenti di cui al precedente punto c), e le risorse finanziarie non consumate (qualora precedentemente già messe a disposizione dall’Organo Amministrativo della cooperativa).
D) Categorie professionali:
La classificazione in gruppi omogenei di tutte le diverse professioni che possono essere esercitate dai Lavoratori Discontinui dello Spettacolo.
L’Allegato 1 riporta l’elenco delle Categorie Professionali le cui prestazioni rientrano nell’oggetto del presente Accordo, con le relative definizioni.
E) Profili professionali:
Tutte le diverse e specifiche fattispecie professionali che possono essere esercitate dai Lavoratori Discontinui dello Spettacolo, classificate e definite all’interno di ciascuna Categoria professionale.
L’Allegato 1 riporta l’elenco dei Profili Professionali le cui prestazioni rientrano nell’oggetto del presente Accordo con le relative definizioni.
F) Produzioni:
Si intendono con tale termine le realizzazioni, gli spettacoli, le opere, le manifestazioni, i programmi, le pubblicazioni, i convegni, i concerti, i saggi, gli eventi, le rappresentazioni, etc., realizzati dai clienti che costituiscono il Mercato delle cooperative dello Spettacolo.
A completamento di tali loro Produzioni, i clienti richiedono pertanto alle cooperative di Spettacolo la fornitura, l'organizzazione e la gestione di servizi e prodotti di contenuto, artistico, tecnico o creativo. Tali servizi possono essere variamente denominati: commesse, appalti, progetti, incarichi, etc.
Le parti convengono che le cooperative realizzano altresì le Produzioni di cui ai precedenti paragrafi in proprio, ponendole sul mercato in forma integrale.
Articolo 3.
RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI
3.1. Il presente Accordo regola i rapporti di lavoro instaurati dalle società cooperative che rientrino nella definizione di Imprese dello Spettacolo così come delineate all’Art. 2 comma 1 lettera B) del presente Accordo.
Articolo 4.
DECORRENZA E DURATA
4.1. Salvo specifiche decorrenze diversamente previste, il presente Accordo decorre dal 1° gennaio 2006 e scade il 31 dicembre 2009.
4.2. Viene fatta salva, in via transitoria, la validità fino al 31 dicembre 2005 dell’applicazione delle norme definite con gli Accordi già in vigore tra le parti, richiamati in premessa.
Articolo 5.
DIRITTO DI INFORMAZIONE E CONFRONTO TRA LE PARTI
5.1. Le parti si impegnano alla più ampia diffusione di dati e conoscenze che consentano l'utilizzo di strumenti corretti per la definizione e la applicazione del presente Accordo, e per un sempre più responsabile e qualificato ruolo di tutte le componenti contrattuali.
5.2. Le parti, inoltre, convengono sulla necessità di sviluppare le idonee iniziative, ai diversi livelli, finalizzate alla determinazione ed all'utilizzo di strumenti di sostegno al governo dei processi di sviluppo del Settore ed a tal fine si sentono impegnate in sede di confronto nazionale, regionale, provinciale, nonché aziendale.
Articolo 6.
RUOLO E STRUTTURA DELL’ACCORDO
6.1. Il presente Accordo ha il ruolo di definizione delle condizioni sia economiche che normative delle prestazioni di lavoro ivi disciplinate e di precisa fissazione delle materie rinviate o rinviabili alla competenza del livello di contrattazione integrativa aziendale.
6.2. Il presente Accordo è strutturato nelle seguenti sezioni:
- Premesse generali
- Titolo Primo - Disposizioni generali
- Titolo Secondo - Fattispecie del rapporto di lavoro
- Titolo Terzo - Disposizioni conclusive
- Allegato 1 - Categorie e Profili Professionali
- Allegato 2 - Linee-guida per i Regolamenti Interni delle cooperative.
Gli Allegati fanno parte integrale e sostanziale dell’Accordo ed assolvono alla funzione di esemplificare, nei loro dettagli, alcuni contenuti disciplinati nel testo dell’Accordo medesimo ed indirizzarne la pratica applicazione.
Articolo 7.
PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA
7.1. Ai fini di una piena e puntuale applicazione della Legge 125/1991, le parti concordano che, entro la durata del presente Accordo, verrà costituito il Comitato Nazionale per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna, avente le finalità definite dalla legge di riferimento.
7.2. Il Comitato Nazionale promuoverà e favorirà la costituzione degli ulteriori Comitati Territoriali, i quali opereranno sulla base delle indicazioni che perverranno dal Comitato Nazionale ed in raccordo con quest’ultimo.
Articolo 8.
LAVORATORI SVANTAGGIATI - LAVORATORI MINORI - LAVORATORI STRANIERI
8.1. Le parti, nella applicazione del presente Accordo, individueranno congiuntamente ogni più opportuna iniziativa atta a favorire:
- l'inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori svantaggiati e/o diversamente abili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario;
- la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per la inclusione assistita di tali lavoratori nel mondo del lavoro.
8.2. A motivo di alcune oggettive peculiarità artistico-tecniche (quali, a mero titolo di esempio: particolarità vocali, notevole precocità artistica o tecnico-esecuitva, etc.) possedute esclusivamente da persone minori di età, le parti prendono atto che le cooperative di Spettacolo hanno talvolta la occasionale e circoscritta necessità di avvalersi delle prestazioni di minori.
Le parti convengono, pertanto, che le cooperative potranno avvalersi di tale particolare categoria di occasionali rapporti esclusivamente qualora ne ricorra la oggettiva ed imprescindibile necessità ai fini della corretta erogazione del servizio, e che le cooperative disciplineranno tali particolari ed occasionali rapporti secondo le più rigorose prescrizioni della legislazione vigente.
8.3. A motivo di alcune altre analoghe peculiarità artistico-tecniche o, comunque, qualora le cooperative intendano avvalersi delle prestazioni di lavoro di cittadini stranieri (appartenenti sia a Stati membri dell’Unione Europea, sia extra UE), queste ultime inquadreranno tali lavoratori secondo le più rigorose prescrizioni della legislazione vigente.
Articolo 9.
GENUINITA’ DEGLI APPALTI
9.1. Le parti, nella applicazione del presente Accordo, si adopereranno congiuntamente per la promozione della emersione del lavoro non regolare e di contrasto agli appalti illeciti.
9.2. Pertanto le parti, nella applicazione del presente Accordo, verificheranno che i contratti di appalto stipulati dalle cooperative di Spettacolo siano regolamentati ed effettivamente condotti nel rispetto delle norme di legge in materia, verificando tra l’altro, in particolare:
- la organizzazione dei mezzi necessari da parte della cooperativa;
- l'esercizio delle funzioni organizzative e direttive nei confronti dei lavoratori utilizzati dalla cooperativa nell'appalto;
- la assunzione, da parte della cooperativa, del rischio d'impresa.
9.3. Le parti potranno altresì predisporre e adottare codici di buone pratiche e indici presuntivi in materia di interposizione illecita e appalto genuino, che tengano conto della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e della assunzione effettiva del rischio tipico di impresa da parte dell'appaltatore. Tali codici e indici presuntivi recepiranno, ove esistano, le indicazioni contenute negli accordi interconfederali o di categoria stipulati da associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
9.4. Le parti, nella applicazione del presente Accordo, verificheranno altresì, nei limiti delle proprie competenze, che i prezzi di vendita applicati alla committenza siano congrui con i valori di mercato e, comunque, che tali prezzi non risultino mai inferiori al costo del lavoro calcolato sui valori delle remunerazioni minime stabilite, dalla legge o dal presente Accordo Collettivo, per le categorie dei lavoratori effettivamente impiegati.
Articolo 10.
PRIVACY – RISERVATEZZA – DIVIETO DI CONCORRENZA
10.1. Le parti concordano che la disciplina oggetto del presente articolo si applica nel rispetto delle disposizioni della normativa vigente e, con particolare riferimento alla normativa sulla Privacy, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 e da ogni sua eventuale modifica successiva.
Articolo 11.
CESSIONE DEI DIRITTI
11.1. Le parti riconoscono il principio imprescindibile per il quale ai Lavoratori Discontinui dello Spettacolo vada riconosciuta la paternità delle opere d’ingegno da loro eventualmente create nell’esercizio delle prestazioni lavorative, nonché degli eventuali diritti connessi all’attività prestata, con il conseguente riconoscimento di un equo compenso per le eventuali cessioni a terzi dello sfruttamento economico di tali diritti.
Articolo 12.
CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE REMUNERAZIONI DEI LAVORATORI DISCONTINUI DELLO SPETTACOLO
Obiettivo delle parti è di arrivare, entro la fine di validità del presente Accordo Collettivo, a definire i trattamenti economici minimi spettanti ai Lavoratori Discontinui dello Spettacolo per ciascuno dei Profili appartenenti alle Categorie professionali di cui all’Articolo 2 comma 1 lettera D.
A tal fine si rende opportuno identificare i criteri e i parametri oggettivi che costituiscono i riferimenti di mercato e di diritto per definire le modalità di calcolo delle diverse remunerazioni spettanti ai Lavoratori Discontinui dello Spettacolo.
12.1. Periodo lavorativo e parametri temporali
Le parti convengono sulla necessità di uniformare, per quanto possibile, i parametri di valutazione dei volumi di servizio prestati dai lavoratori, al fine di determinarne nel modo più congruo e oggettivo le remunerazioni spettanti e di consentire la fissazione di valori minimi di riferimento per il mercato.
In considerazione della vastità di Profili professionali e, conseguentemente, delle tipologie di attività oggetto delle prestazioni dei Lavoratori Discontinui dello Spettacolo, occorre sottolineare come, in molti casi, il coefficiente temporale non risulti costituire un fattore determinante per la definizione della quantità di lavoro.
Tenuto conto di questa valutazione, le parti convengono di assumere quale parametro temporale l’unità di misura giornaliera nei seguenti casi:
- In ogni caso in cui lo svolgimento delle prestazioni per le Produzioni sia condizionato dalla presenza operativa del lavoratore in periodi oggettivamente determinati o determinabili da entrambe le parti, ivi compreso il caso in cui eventuali prestazioni di carattere creativo siano vincolate alla presenza nel luogo di Produzione per un periodo determinato .
- Qualora la prestazione, pur non svolgendosi in periodi oggettivamente determinati o determinabili da entrambe le parti , consenta di determinare un coefficiente standard di conversione del “risultato” da produrre in termini giornalieri .
12.2. Altri parametri per la quantificazione della prestazione e fattore qualitativo
Al di fuori delle previsioni di cui al precedente punto 12.1., ove si dimostri impossibile determinare un parametro giornaliero, essendo inscindibile o indeterminabile la composizione del risultato, evento o progetto , le parti assumono l’impegno di definire appositi ed opportuni parametri per ciascuna attività, ovvero di fissare comunque delle remunerazioni minime di riferimento per il mercato, in relazione a classificazioni qualitative standard dei possibili risultati di specie, rapportabili ad una valorizzazione congrua e riconosciuta.
12.3. Durata delle prestazioni
La quantificazione della prestazione assegnata deve commisurarsi, in ogni caso, alla durata complessiva definita attraverso l’apposizione di una data di inizio e di termine nei contratti individuali, anche attraverso appositi calendari discontinui di servizio.
Le richieste di prestazioni devono pertanto limitarsi al periodo in tal modo circoscritto, ritenendosi esclusa ogni aspettativa di risultato che esuli dalla durata contrattualmente definita.
12.4. Criteri per la determinazione della giornata di lavoro
Le parti assumono che la giornata lavorativa verrà computata calcolando, su base mensile, le ore effettivamente svolte. Il calcolo avverrà calcolando la media di otto ore sulla durata complessiva del contratto individuale o, laddove la durata dello stesso sia superiore ai sei mesi, su un massimo di sei mesi.
12.5. Periodi di attesa
Le parti concordano che i periodi di attesa in cui il lavoratore, pur non lavorando, si trova comunque a disposizione della cooperativa (vedi anche 12.1.A.), dovranno essere computati nella determinazione della giornata di lavoro solo nel caso non sia consentito al lavoratore compiere ulteriori attività.
Le parti convengono inoltre che ai fini del calcolo della remunerazione, in tali casi, il tempo di attesa debba essere distinto a seconda della sua collocazione all’interno o al di fuori delle giornate lavorative
Le parti si impegnano a ritrovarsi entro sei mesi per la congrua definizione di regole per la computazione dei periodi di attesa, differenziate per ciascuna delle tipologie di prestazione in relazione ai diversi Profili Professionali.
12.6. Fasce di disponibilità
Il calcolo della giornata di lavoro di cui al precedente comma 12.4. dovrà tenere conto dei seguenti fattori:
- Che le modalità di realizzazione delle Produzioni in cui si svolge l’attività dei Lavoratori Discontinui dello Spettacolo, presuppongono l’alternanza sia di un’endemica compressione e rarefazione degli orari giornalieri che della concentrazione o diradamento del lavoro nell’arco di durata del contratto individuale, ai sensi di quanto definito all’Art. 2, comma 1 lettera A. del presente Accordo.
- Che la collocazione abituale e non straordinaria delle attività dei Lavoratori Discontinui dello Spettacolo avviene in periodi prefestivi, festivi o superfestivi, oltre che in orari serali o notturni.
Tale situazione esige la definizione di “fasce di disponibilità” al lavoro, differenziate per lo svolgimento delle diverse tipologie di prestazione, consistenti in periodi giornalieri in cui si colloca la prestazione normalmente intesa.
Le parti si impegnano a ritrovarsi entro sei mesi per la definizione delle opportune Fasce di disponibilità per ciascuna delle tipologie di prestazione in relazione ai diversi Profili Professionali.
Nel frattempo, la definizione di tali fasce potrà essere eventualmente effettuata attraverso la contrattazione aziendale.
12.7. Attività straordinarie
Le parti concordano di definire attività straordinarie quelle svolte al di fuori delle fasce di disponibilità di cui al precedente punto 12.6.
In assenza e in attesa della definizione di tali Fasce, le parti concordano che la remunerazione delle attività straordinarie sia parificata alle attività di prestazione ordinaria remunerate attraverso la retribuzione base.
12.8. Trasferimenti
Le parti concordano che l’attività dei Lavoratori Discontinui dello Spettacolo presuppone una condizione di frequente trasferta, spesso itinerante, non potendosi predeterminare la sede “naturale” di lavoro, individuabile presso il domicilio del lavoratore, talora presso presidi operativi della Cooperativa o strutture messe a disposizione dei committenti della Cooperativa stessa.
Le parti assumono quindi, ai fini dell’applicazione del presente Accordo e della determinazione delle competenze economiche e normative, che la sede naturale di lavoro per l’attività dei Lavoratori Discontinui dello Spettacolo venga espressamente fissata individualmente per ciascun rapporto lavorativo in sede di stipula del contratto individuale, anche in relazione alle diverse tipologie di attività e di Profili Professionali. Viene lasciato alla contrattazione aziendale il compito di disciplinare eventuali ulteriori regolamentazioni al riguardo, nel rispetto delle normative vigenti.
Le parti si impegnano a ritrovarsi entro sei mesi per verificare la corretta applicazione di tali disposizioni.
Le parti convengono che la trasferta effettuata in esecuzione dei rapporti di lavoro di cui al presente Accordo venga comunque computata ai fini della determinazione delle indennità di trasferta distinta solo nel caso in cui la distanza, le infrastrutture di viabilità, i mezzi di trasporto e le condizioni meteorologiche non consentano il rientro presso il domicilio del lavoratore.
Condizioni più favorevoli per il lavoratore potranno essere concordate in sede di contrattazione sindacale aziendale.
12.9. Attività preparatorie
Le parti convengono che le caratteristiche dei Lavoratori Discontinui dello Spettacolo di cui all’Art. 2 comma 1 lettera A), sostanziano un ammontare di attività lavorative in relazione agli incarichi di lavoro assegnati dalla cooperativa (quali prove, esercitazioni e attività similari) che il lavoratore svolge in autonomia, anche presso il proprio domicilio, allo scopo di accrescere le proprie qualità ed abilità tecnico-artistiche, le proprie capacità professionali, le proprie conoscenze, etc.
Le parti intendono pertanto riconoscere il carattere di prestazioni lavorative che tali attività manifestano, attraverso la corresponsione della retribuzione base, prevista dal presente Accordo per le normali attività lavorative.
TITOLO SECONDO
TIPOLOGIA CONTRATTUALE APPLICABILE
Articolo 13.
CRITERI GENERALI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA CONTRATTUALE APPLICABILE
13.1. Le parti prendono atto che, in attesa di una riforma normativa strutturale quale auspicata nelle Premesse generali e in altri punti del presente Accordo Collettivo, i rapporti di lavoro intercorrenti tra le cooperative ed i propri Lavoratori Discontinui dello Spettacolo verranno giocoforza ricondotti - per quanto compatibili - a tipologie di rapporto previste dalla normativa vigente.
Le parti, pur ribadendo lo stato di inadeguatezza dei vigenti schemi contrattuali, stabiliscono che, con il presente Accordo Collettivo, intendono disciplinare il rapporto di collaborazione coordinata, di cui all'articolo 409 n. 3, del Codice di Procedura Civile, dando così allo stesso tempo attuazione alla previsione (per quanto compatibile con le peculiarità del Lavoratore Discontinuo dello Spettacolo) di cui al titolo VII° Capo I° del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.
13.2. In virtù delle peculiarità delle prestazioni di lavoro dei Lavoratori Discontinui dello Spettacolo come già ampiamente delineate nel presente Accordo Collettivo, le parti espressamente convengono che i rapporti di collaborazione occasionale sono da ritenersi, per gli effetti di turbativa che producono sul mercato, quali cause di concorrenza sleale.
Pertanto si conviene che le cooperative si impegneranno ad utilizzare tale fattispecie contrattuale soltanto in casi eccezionali, quali i rapporti instaurati con soggetti minori di età così come disciplinati all’art 8.2 del presente Accordo Collettivo.
13.3. Le parti espressamente dichiarano che non intendono disciplinare nel presente Accordo i rapporti di lavoro dei Lavoratori dello Spettacolo assunti quali dipendenti subordinati occupati in via regolare e continuativa.
Tuttavia, qualora le Cooperative del settore Spettacolo impieghino lavoratori diversi da quelli indicati nelle definizioni di cui la precedente Articolo 2 (quali, ad esempio, operatori dell’amministrazione o dell’organizzazione), le norme del presente Accordo si applicano per quanto compatibili con le mansioni ricoperte, rimandando alla contrattazione aziendale la definizione della disciplina remunerativa e di eventuali integrazioni normative.
Articolo 14.
INSTAURAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
14.1. L'instaurazione del rapporto di lavoro avverrà tramite stipula di un apposito contratto individuale, obbligatoriamente in forma scritta, e tale che
- sia conforme alle previsioni del presente Accordo;
- indichi espressamente la presente fattispecie contrattuale;
- preveda espressamente la decorrenza del rapporto di lavoro;
- disciplini in maniera esaustiva, nel proprio oggetto, le specifiche mansioni assegnate al lavoratore, ovvero le tipologie di prestazioni a lui richieste, nonché tutte le informazioni atte ad identificare in modo univoco il servizio (committente, Produzione, Unità Produttiva e relativi riferimenti di coordinamento, calendari di servizio, sede di svolgimento delle prestazioni, etc.);
- disciplini in maniera esaustiva le modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro, le ipotesi di risoluzione, recesso e sospensione, nonché gli eventi di forza maggiore e di caso fortuito;
- regolamenti le modalità di calcolo e di erogazione di tutte le componenti della remunerazione.
Articolo 15.
MODALITA’ DI CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO – VARIAZIONI DELL’INCARICO
15.1. Qualora la cooperativa intenda richiedere al lavoratore la fornitura della attività di lavoro così come anzi delineata, questa sarà tenuta a darne formale comunicazione in forma scritta al lavoratore (anche via e-mail, fax, consegna a mano, messaggio telefonico da conservarsi fino al termine del contratto individuale, etc.), con ragionevole anticipo e in proporzione alla quantità ed alla qualità di lavoro richiesto.
15.2. Quando vi sia l’esigenza da parte della cooperativa di apportare variazioni, in corso di esecuzione delle prestazioni, la cooperativa si impegna a comunicarle al lavoratore con le modalità di cui al precedente comma 15.1.
Nel caso di cui tale variazione comporti una rettifica delle remunerazioni originariamente pattuite, questa verrà quantificata secondo criteri di proporzionalità, commisurandone la valorizzazione a quanto già stabilito per le attività di lavoro originariamente previste nel contratto individuale.
Articolo 16.
QUANTIFICAZIONE DELLA REMUNERAZIONE - MODALITA’ DI PAGAMENTO
16.1. Le parti, considerata e riconosciuta la natura di inquadramento generale del rapporto di lavoro che il presente Contratto Collettivo riveste e l’eterogeneità delle attività prestate dal Lavoratore Discontinuo dello Spettacolo (anche a motivo della grande diversificazione delle Categorie professionali dei lavoratori stessi e la ecletticità che questi ultimi manifestano ricoprendo, anche contemporaneamente, Categorie professionali diverse), concordano che la remunerazione dovuta in favore del lavoratore venga determinato dalla sommatoria delle valorizzazioni delle singole attività di lavoro effettivamente prestate dal lavoratore.
Ciascuna attività verrà quantificata secondo le seguenti modalità:
- calcolando il prodotto della remunerazione unitaria per la quantità di servizio espressa in ore, nei casi di cui all’articolo 12.1.;
- determinando “a forfait” la remunerazione complessiva congruo per il risultato concordato, nei casi di cui all’articolo 12.2.
Le remunerazioni unitarie concordate per ciascuna attività non potranno essere inferiori, in ogni caso, ai valori minimi previsti dal presente Accordo Collettivo (in relazione a ciascun profilo professionale e alla relativa fattispecie contrattuale) e dovranno uniformarsi alle disposizioni di legge e a quanto concordato con il lavoratore.
In caso di attività calcolata su base giornaliera, è fatta salva l’applicazione dei limiti di legge in materia di retribuzioni minimali giornaliere.
I lavoratori che svolgono attività straordinarie in osservanza degli incarichi assegnati hanno diritto ad una maggiorazione della remunerazione, così come meglio disciplinata negli articoli successivi del presente Accordo.
16.2. Gli elementi che concorrono a formare la remunerazione complessiva per le prestazioni dei Lavoratori Discontinui dello Spettacolo relative alla presente fattispecie contrattuale sono i seguenti:
- retribuzione base;
- eventuale compenso per la cessione dello sfruttamento dei diritti d’autore e/o diritti connessi di cui al precedente Art. 11.;
- eventuale maggiorazione per le attività straordinarie, computate ai sensi del precedente Art. 12;
- indennità di Discontinuità di cui all’Art. 26.4.;
- eventuali rimborsi e/o indennità per le trasferte e le spese sostenute.
16.3. Le parti sin d’ora concordano che per qualsiasi spesa sostenuta dal lavoratore per l’espletamento della attività ed autorizzata (spese documentate e/o forfetarie quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: spese di vitto, di alloggio, di trasferimento, etc.) sarà riconosciuto al lavoratore il diritto al rimborso per quanto sostenuto nel suo responsabile e puntuale assolvimento delle prestazioni di lavoro assegnate dalla Cooperativa.
Tale rimborso avverrà, comunque, esclusivamente dietro presentazione del documento di Nota Spese e di ogni suo allegato necessario, e solo previa approvazione da parte della cooperativa, secondo le disposizioni di legge in materia di rimborsi delle spese.
Articolo 17.
STANDARD QUALITATIVI DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO
17.1. La cooperativa si riserva la facoltà di verificare in ogni momento l’esecuzione a regola d’arte da parte del lavoratore di ciascuna delle attività di lavoro (o parti e/o fasi di esse) e pertanto di riscontrarne la conformità allo standard qualitativo regolarmente richiesto in relazione alle esigenze produttive di specie commissionate.
In assenza di formali contestazioni inviate in forma scritta (anche via e-mail, fax, consegna a mano, etc.) da parte della cooperativa entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data di calendario in cui ogni singola attività è stata resa, essa verrà considerata gradita ed integralmente accettata in via definitiva.
In caso contrario, e fatti salvi eventuali giustificati motivi non imputabili al lavoratore, la cooperativa potrà identificare e quantificare il danno o il pregiudizio arrecato, dal comportamento del lavoratore, alla attività di servizio in erogazione, e sarà pertanto in grado di correlare tale difformità della prestazione ad una quantificazione economica che ne traduca l’incidenza in termini pecuniari; successivamente a tale individuazione, la cooperativa potrà applicare al lavoratore cui viene imputato il comportamento difforme una penale non superiore al pregiudizio patito.
17.2. Resta tuttavia inteso che il giudizio di valutazione, da parte della cooperativa, sulla attività resa dal lavoratore, dovrà essere adeguato e proporzionale al valore della remunerazione concordata per la attività, nonché alla natura ed alla difficoltà tecnica di quanto richiesto al lavoratore, compiendosi a tal fine apposito rinvio all'articolo 1176, secondo comma, del Codice Civile.
17.3. Nello svolgimento della propria attività, il lavoratore garantirà di attenersi alle norme di sicurezza e di comportamento in vigore all’interno delle strutture che saranno eventualmente predisposte dalla cooperativa o dal committente della cooperativa per lo svolgimento del servizio da parte di quest’ultima, astenendosi, pertanto, da qualsiasi condotta che possa essere d’intralcio all’attività normalmente svolta all’interno dei locali preposti.
17.4. Il lavoratore si impegnerà ad adoperarsi con la massima professionalità e diligenza, garantendo il migliore operato possibile nell’esecuzione della attività commissionatagli dalla cooperativa.
Il lavoratore dovrà improntare il proprio comportamento al rispetto dell'utenza e dei clienti, agendo con criteri di responsabilità, in esecuzione delle regole aziendali ed osservando in modo scrupoloso i propri doveri.
Il lavoratore si impegna altresì ad uniformarsi ad ogni direttiva impartita dalla cooperativa anche tramite i propri responsabili e/o delegati, con particolare riferimento alla organizzazione ed ai referenti della Unità Produttiva cui esso è assegnato.
Articolo 18.
IPOTESI DI RISOLUZIONE, EVENTI DI FORZA MAGGIORE O DI CASO FORTUITO
18.1. Qualora, per qualsiasi ragione, il lavoratore si rendesse responsabile di gravi negligenze o inadempienze, parziali o totali, o di comportamento contraddistinto da imperizia o colpa grave, la cooperativa ne darà comunicazione allo stesso a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnandogli un termine di tempo per formulare, in forma scritta, le proprie controdeduzioni.
Decorso detto termine, la cooperativa potrà risolvere con effetto immediato il rapporto di lavoro, per fatto e colpa del lavoratore, dandogliene comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nonché trattenere a titolo di risarcimento del danno quanto dovuto al lavoratore per la attività oggetto di contestazione, fatto salvo il diritto della cooperativa al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
In caso di comportamento del lavoratore contraddistinto da dolo nell’esercizio della attività lavorativa, comunque diretto a recare nocumento in qualunque modo alla cooperativa e/o alla committenza di questa, la cooperativa potrà risolvere con effetto immediato il rapporto di lavoro, dandone comunicazione al lavoratore a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e fatto salvo il diritto della cooperativa al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
18.2. Qualora, per ragione dipendente da forza maggiore o caso fortuito, in corso di esecuzione, la cooperativa decidesse di non realizzare il servizio per il quale l’attività del lavoratore era stata richiesta, sarà comunque tenuta a versare a quest’ultimo solo la remunerazione per la attività, totale o parziale, realizzata sino al verificarsi dell’evento ostativo.
Quanto esposto si applica anche in caso di cessazione anticipata, anche parziale, per qualunque causa, del rapporto di servizio con la committenza, ivi compresa l’ipotesi di tale cessazione a motivo del gradimento della committenza, anche quale speculare gradimento del servizio da parte del “pubblico” (inteso nel senso più ampio possibile del termine).
Articolo 19.
PERIODO DI PROVA - CLAUSOLA DI GRADIMENTO DEL “PUBBLICO”
19.1. Le parti convengono che l’assunzione del lavoratore diverrà compiutamente definitiva dopo un periodo di prova, nei casi in cui tale periodo sia stato espressamente previsto nel contratto individuale.
Le parti esplicitano e sanciscono che tali previsioni saranno definite in sede di contrattazione aziendale, prevedendo, in ogni caso, che:
- sia esplicitato il periodo temporale massimo per il quale possa estendersi tale periodo, e che questo non potrà, in ogni caso, essere superiore a trenta giorni o a cinque prestazioni;
- per l’intera durata del periodo di prova, sussisteranno tra la cooperativa ed il lavoratore tutti gli obblighi ed i diritti previsti dal presente Accordo Collettivo, per quanto tecnicamente attuabili;
- durante il periodo di prova, ovvero alla fine, anche anticipata, dello stesso, spetta al lavoratore la sola remunerazione relativa alle prestazioni di lavoro assegnate ed effettivamente svolte;
- ove il periodo di prova venga interrotto per causa di malattia o infortunio, il lavoratore possa essere ammesso a completare tale periodo, qualora sia in grado di riprendere l’attività richiesta entro i 15 giorni successivi al verificarsi dell’evento di impedimento, e sempre che la ripresa della attività di lavoro sia ancora possibile in relazione al termine della Produzione per la quale il lavoratore stava prestando la propria opera;
- trascorso il periodo di prova senza che si sia proceduto, in forma certa, alla disdetta del rapporto di lavoro, l’attività prestata dal lavoratore si intende consona e, di conseguenza, il rapporto di lavoro trova piena esecuzione per il futuro, sulla base e secondo la disciplina della fattispecie contrattuale sottoscritta tra la cooperativa e il lavoratore.
Qualora la cooperativa valuti negativamente l’attività prestata dal lavoratore durante tale periodo di prova, potrà risolvere il rapporto di lavoro, dandone comunicazione al lavoratore a mezzo di comunicazione in forma scritta (via fax, e-mail, raccomandata a mano, etc.).
19.2. Le parti inoltre, richiamando e ribadendo quanto già espresso relativamente al gradimento del “pubblico” all’articolo 2.1. lettera A), punto b), sanciscono che le cooperative possano prevedere anche una ulteriore e distinta clausola di gradimento nei confronti delle attività di lavoro prestate dai Lavoratori Discontinui dello Spettacolo, al fine di riscontrare il gradimento tecnico/artistico delle prestazioni rese dai lavoratori da parte del “pubblico” (quest’ultimo inteso nel senso più ampio del termine, anche secondo quanto più volte esplicitato nel testo del presente Accordo Collettivo).
Tale clausola di gradimento del “pubblico” dovrà essere disciplinata secondo le identiche previsioni di cui al precedente Articolo 19.1.
19.3.
Nel caso in cui il contratto individuale preveda l’esplicita esistenza sia periodo di prova che della clausola di gradimento del “pubblico”, le parti convengono che i periodi temporali delle due fattispecie non possano essere cumulabili tra loro e che, pertanto, non potranno comunque mai essere superiori, nella loro somma, ai limiti previsti nella lettera A. del precedente Articolo 19.1.
Articolo 20.
TUTELA DELLA GRAVIDANZA E DELLA MATERNITÀ – DISCIPLINA DI MALATTIA E INFORTUNIO
20.1. Per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici gestanti o madri si fa riferimento alle norme di legge ed alle prassi operative specificate nella norma,o da questa richiamate, o a questa correlate.
20.2. Le parti sanciscono che, in ogni caso, in considerazione della endemica discontinuità del rapporto lavorativo, i trattamenti di previdenza, assistenza e infortunio si applicano in riferimento ai soli effettivi periodi di impiego determinati nei contratti individuali di lavoro.
20.3. La gravidanza non comporta l’estinzione automatica del rapporto di lavoro.
In caso di gravidanza, la durata del rapporto di lavoro è prorogata per un periodo di centottanta giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale, e sempre che tale proroga sia oggettivamente possibile in relazione all’adempimento del risultato cui il lavoratore è vincolato, con riferimento al correlato obbligo di servizio assunto dalla cooperativa nei confronti della committenza (e nel quale l’obbligo del lavoratore trova origine e fondamento).
20.4. La malattia e l'infortunio del lavoratore non comportano l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso senza erogazione della remunerazione.
20.5. Il lavoratore è obbligato - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia alla cooperativa di qualsiasi infortunio accaduto sul lavoro, anche se di lieve entità e/o avvenuto in itinere e, in ogni caso, adempirà a quanto previsto in materia per legge, in relazione alla propria fattispecie di rapporto lavorativo in essere con la cooperativa.
Il relativo certificato medico deve essere trasmesso o recapitato a mano in cooperativa, nel più breve tempo possibile e comunque entro i due giorni successivi a quello del suo rilascio al lavoratore.
La ripresa dell'attività lavorativa è subordinata alla presentazione di apposito certificato di idoneità lavorativa.
20.6. Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia e infortunio, la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza.
La cooperativa può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
La cooperativa può altresì recedere dal contratto qualora la sospensione si protragga oltre il limite temporale al di là del quale la attività del lavoratore non abbia più ragion d’essere in relazione all’obbligo di servizio assunto dalla cooperativa nei confronti della committenza (e nel quale l’obbligo del lavoratore trova origine e fondamento).
Articolo 21.
CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO – APPRENDISTATO – INSERIMENTO – DI INGRESSO
21.1. Le parti si impegnano ad integrare il presente Accordo, successivamente alla data della sua sottoscrizione, con apposita regolamentazione degli istituti in oggetto.
Articolo 22.
DIRITTO AL RIPOSO – RECUPERO PSICOFISICO
22.1. Le parti riconoscono, in linea generale di principio, il diritto al riposo del lavoratore, quale elemento essenziale per il suo benessere individuale e quale condizione necessaria per l’espletamento degli incarichi di lavoro, che gli saranno affidati in futuro, con rinnovata vigoria e con la dovuta serenità, a beneficio quindi dell’attività produttiva dell’intera azienda e della qualità dei servizi erogati da quest’ultima.
22.2. Le parti si impegnano a ritrovarsi, entro sei mesi, per la definizione degli opportuni parametri e criteri necessari ai fini della individuazione di tempi e modalità del godimento del riposo, per ciascuna delle tipologie di prestazione in relazione ai diversi Profili Professionali.
In attesa di tale definizione, la definizione di tali parametri e criteri potrà essere eventualmente effettuata attraverso la contrattazione aziendale.
Articolo 23.
REMUNERAZIONI MINIME CONTRATTUALI
23.1. In considerazione del fatto che le attuali condizioni del mercato mettono in risalto una situazione di forte competitività acuita da una forte componente di concorrenza sleale attuata da una miriade di soggetti che operano illegalmente, si evidenzia come la definizione delle linee guida da parte del presente Accordo Collettivo si manifesti quale misura essenziale per combattere il lavoro sommerso e restituire dignità e tutele ad un numero impressionante (stimato in oltre 250.000 unità) di lavoratori.
Obiettivo fondamentale delle parti è il raggiungimento di una situazione in cui sia praticabile la fissazione di valori minimi della remunerazione che si possano ritenere congrui, dignitosi e sufficienti per il sostentamento e la prosperità dei lavoratori e delle loro famiglie.
Le parti riconoscono quindi che tale fine può rendersi perseguibile solo qualora vengano adottate misure concrete atte a contrastare la suddetta concorrenza sleale, nonché la connessa evasione ed elusione degli adempimenti di legge, che in questo settore dilagano mettendo in seria difficoltà i lavoratori discontinui e le cooperative che operano nel rispetto della normativa vigente.
Si conviene pertanto che la definizione e la conseguente applicazione delle pattuizioni di cui al presente Accordo dovrà tenere in considerazione le effettive condizioni di applicabilità nel mercato reale.
23.2. Il trattamento economico delle remunerazioni corrisposte ai Lavoratori Discontinui dello Spettacolo, definiti ai sensi dei precedenti Artt. 12 e 16, deve essere comunque proporzionato alla quantità e qualità del lavoro eseguito e concordato tra le parti, in virtù delle particolari caratteristiche, secondo le previsioni dei singoli contratti stipulati tra la cooperativa ed il lavoratore, in applicazione del presente Accordo Collettivo.
Le parti convengono inoltre che la remunerazione dei Lavoratori Discontinui dello Spettacolo implica la sommatoria di diverse componenti (come meglio descritte nei precedenti articoli 12 e 16), ad integrare il trattamento per le prestazioni, ivi inclusi i rimborsi e le indennità.
Pertanto, in attesa di definizione dei trattamenti differenziati per ciascun Profilo professionale, ferma restando la facoltà di contrattazione aziendale, le parti intendono qui stabilire, in via sperimentale, un trattamento minimo per le componenti essenziali delle sole attività rapportabili al parametro giornaliero di cui al precedente Art. 12.
23.3. Le parti pattuiscono che il valore minimo della retribuzione base delle prestazioni rapportabili al parametro giornaliero di cui all’Art. 16.2 lettera A, non può essere inferiore a Euro 42,00.
Tale remunerazione minima viene comunque garantita anche se la prestazione ha una durata inferiore.
In caso di durata superiore, verrà riconosciuta al lavoratore una maggiorazione comunque non inferiore al 12,50% della retribuzione base, per ogni ora eccedente.
23.4. Le parti pattuiscono che il valore minimo per l’Indennità di Discontinuità, di cui al precedente Art. 16 comma 2 lettera F., sia fissato in Euro 8,00 giornalieri.
23.5. Le parti pattuiscono che i Rimborsi spese, di cui al precedente Art. 16 comma 2 lettera G. siano fissati da ciascuna cooperativa in osservanza delle leggi in materia e di quanto disciplinato nel presente Accordo (ai sensi dell’Art 16.3.).
Articolo 24.
ATTIVITA’ SINDACALI
24.1.Ferme restando le disposizioni e le norme specifiche per il lavoro in cooperativa, e pur nella insufficienza di una precisa legislazione e di tutele sindacali nei confronti dei Lavoratori Discontinui, le parti si impegnano a concordare e promuovere azioni, anche comuni, con il fine:
- di accrescere la coscienza e la dignità professionale dei Lavoratori Discontinui dello Spettacolo, pur nelle loro specificità individuate nel testo del presente Accordo;
- di favorire la partecipazione ad eventuali momenti di aggregazione;
- di ampliare le possibilità di formazione/informazione loro diretta su argomenti sindacali e, più in generale, su argomenti afferenti la loro categoria professionale, la loro tutela e la loro dignità lavorativa ed umana;
- di favorire percorsi di coesione sindacale di tali lavoratori;
- di concedere spazi aziendali (quali, ad esempio: bacheche, tabelloni, pagine web, etc.) da destinare alla veicolazione di comunicazioni, esclusivamente di interesse sindacale e lavorativo, a firma dei responsabili dei sindacati medesimi o degli altri soggetti firmatari del presente Accordo Collettivo (tali comunicazioni dovranno sempre essere consegnate in copia anche all’Organo Amministrativo della cooperativa presso la quale vengono pubblicate).
24.2. I lavoratori hanno facoltà di rilasciare delega, a favore della propria organizzazione sindacale, per la trattenuta di una quota della propria remunerazione a pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
La delega, da inoltrarsi in forma scritta alla cooperativa di appartenenza ed alla organizzazione sindacale prescelta, ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessata o dall'interessato.
Le trattenute saranno operate dalle singole cooperative in occasione delle prime remunerazioni corrisposte successivamente alla presentazione della delega alle organizzazioni sindacali, secondo le diverse modalità assunte nelle imprese, e con il rilascio di distinta nominativa a quietanza.
La cooperativa è tenuta, nei confronti dei terzi, alla riservatezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle Organizzazioni Sindacali.
24.3. Le cooperative promuoveranno, entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo l’attribuzione del ruolo di rappresentante dei lavoratori con il compito di osservare l’applicazione, a livello aziendale, del presente Accordo, con il particolare intento di raccogliere elementi e valutazioni che possano scaturire da questa prima fase di attuazione e che permettano una migliore ridefinizione futura dell’Accordo stesso.
Articolo 25.
STRUMENTI DI INTEGRAZIONE DI TUTELE AZIENDALI
25.1. Le parti si impegnano, anche congiuntamente, a stimolare le cooperative affinché adottino al proprio interno strumenti di integrazione alle scarse tutele normative attualmente previste per i rapporti con i Lavoratori Discontinui dello Spettacolo in materia di:
- tutela delle lavoratrici gestanti e in maternità;
- tutela degli eventi di malattia e infortunio;
- diritto al riposo;
anche al fine di migliorare ed integrare quanto già disciplinato del presente Accordo Collettivo.
Articolo 26.
FATTISPECIE DEL RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA
26.1. DEFINIZIONE DELLA FATTISPECIE
Il contratto di collaborazione coordinata disciplina la fattispecie lavorativa mediante la quale un lavoratore offre una prestazione, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, gestita attraverso i mezzi prevalentemente del committente in funzione di un risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa.
Tale rapporto è applicabile, ai sensi del presente Accordo, a tutti lavoratori delle Categorie professionali di cui al precedente articolo 2.1. lettera D).
La cooperativa formalizzerà l’instaurazione del rapporto di collaborazione coordinata con il lavoratore mediante la stipula del relativo contratto, ai sensi dell’articolo 14 del presente Accordo Collettivo.
26.2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Come già precisato al precedente articolo 13.1., le parti adottano e disciplinano la presente fattispecie di regolamentazione del rapporto lavorativo in esame pur nella sua parziale inadeguatezza ad esserne strumento esaustivo ed efficace per una compiuta e coerente disciplina.
Le parti, pertanto, si richiamano, innanzitutto ed espressamente, all’enunciato di cui all'articolo 409 n. 3, del Codice di Procedura Civile, quale caposaldo per la regolamentazione della fattispecie contrattuale in esame, precisandone al contempo, agli articoli seguenti, gli elementi qualificatori essenziali oltre che le modalità applicative del concreto svolgimento delle prestazioni di lavoro, appositamente declinati sulla realtà del settore dello Spettacolo e, quindi, pregnanti rispetto alle finalità del presente Accordo.
Ciò premesso, per l’instaurazione dei contratti di lavoro ci cui al presente Articolo 26, le parti intendono inoltre applicabili, solo per quanto compatibili con le peculiarità ed i limiti sopra richiamati, le norme di cui al titolo VII° Capo I° del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.
Parimenti, le parti intendono inoltre applicabili, solo per quanto compatibili con le peculiarità ed i limiti sopra richiamati, le norme di legge in materia fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa.
Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano la fattispecie di rapporto di cui al presente articolo, anche se entrate in vigore dopo la sottoscrizione del presente Accordo Collettivo, e solo per quanto compatibili.
In considerazione della parziale “vacatio legis” attualmente riscontrabile per la fattispecie del rapporto lavorativo in esame, oltre che delle parziali incongruenze tra le normative esistenti, le parti sanciscono che, qualora intervenissero modificazioni o abrogazioni (anche parziali) alle norme di cui al titolo VII° Capo I° del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e/o alle disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa, esse adotteranno ogni accorgimento (ivi compresa la eventuale modifica al presente Accordo) al fine di rispettare, nella sua genuina originale sostanza, il dettame di cui all'articolo 409 n. 3, del Codice di Procedura Civile.
26.3. PARAMETRI IDENTIFICATIVI DELLA FATTISPECIE
Le parti assumono che gli elementi qualificatori essenziali della presente fattispecie di rapporto lavorativo sono rappresentati:
- dall'autonomia del collaboratore nello svolgimento della attività di servizio dedotta nel contratto e funzionalizzata alla realizzazione delle produzioni e dei servizi (o loro fasi) a favore del mercato cui le cooperative si rivolgono, sulla base delle definizioni di “Produzione” e di “Servizio” enunciate nel precedente articolo 2.1. lettera F;
- dal necessario coordinamento del collaboratore con la cooperativa e con il committente di questa;
- dall’irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione, pur riconoscendo che (per alcune tipologie di attività lavorative e/o momenti di esse) tra le forme di coordinamento dell'esecuzione della prestazione del collaboratore siano comprese anche forme di coordinamento temporale, specie in ordine a quei momenti di attività lavorativa necessariamente e oggettivamente riconducibili alla integrazione produttiva con altre strutture della cooperativa, del committente e/o di terzi (integrazione tipica della “filiera produttiva” delle attività e delle produzioni del settore dello Spettacolo);
- dalla riconducibilità della fattispecie lavorativa in esame ad una o più produzioni o servizi (sulla base delle definizioni di “Produzione” e di “Servizio” enunciate nel precedente articolo 2.1. lettera F) che possono poi sostanziarsi - nella loro pratica attuazione - in progetti, programmi di lavoro, incarichi, etc., determinati dalla cooperativa e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione della cooperativa e del committente di questa;
- dalla circostanza che le varie e spesso eterogenee prestazioni attraverso le quali si sostanzia la complessiva attività del lavoratore siano, alternativamente o congiuntamente:
- riconducibili direttamente ad un determinato risultato finale, cui il collaboratore partecipa con la sua prestazione;
- non direttamente riconducibili un risultato finale, ma producano un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre lavorazioni e risultati parziali (che siano essi resi, o meno, dal lavoratore medesimo).
26.4. INDENNITA’ DI DISCONTINUITA’
In aggiunta alla retribuzione base per le prestazioni dei Lavoratori Discontinui dello Spettacolo con contratto di Collaborazione Coordinata, con il presente Accordo dovrà essere prevista in ogni caso, per le diverse Categorie professionali, una maggiorazione a titolo di Indennità di Discontinuità.
Tale Indennità di Discontinuità risponde alla necessità di tutelare il lavoratore per la carenza delle seguenti coperture:
- remunerazione per le attività di ideazione, creazione e preparazione del servizio, non direttamente remunerate nelle singole commesse;
- copertura per la situazione di debolezza che la condizione di intermittenza endemica del Lavoro Discontinuo impone.
TITOLO TERZO
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Articolo 27.
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
27.1. Nell’applicazione del presente Accordo Collettivo, le parti si adopereranno, anche congiuntamente, per favorire l’adozione, all’interno delle cooperative, di programmi finalizzati all’aggiornamento professionale dei lavoratori.
27.2. Nell’applicazione del presente Accordo Collettivo, le parti si adopereranno per definire congiuntamente la predisposizione di un modello di documento per attestare le competenze acquisite e sviluppate dai lavoratori nell’esecuzione delle loro attività produttive. Le parti si impegneranno quindi affinché le cooperative utilizzino concretamente tale strumento.
Tale modello verrà approntato dalle parti cercando di rispondere – per quanto possibile – ai requisiti del «libretto formativo del cittadino» come definito all’articolo 2.1. lettera i) del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003.
Articolo 28.
RESPONSABILITÀ CIVILE DEI LAVORATORI
28.1. La responsabilità civile dei lavoratori nei loro rapporti di lavoro con l'utenza e verso terzi, di cui all'articolo 5 della Legge 190/1985, verrà coperta da apposita polizza di responsabilità civile stipulata dalla cooperativa.
Articolo 29.
TUTELA DELLA SALUTE ED AMBIENTE DI LAVORO – NORME SULLA SICUREZZA SUL LAVORO
29.1. L’azienda cooperativa assicura l'applicazione dei contenuti del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" e successive integrazioni e/o modificazioni.
All’atto della stipula del contratto di lavoro, ad ogni lavoratore verrà consegnato un documento contenente le informazioni sugli adempimenti posti a suo carico per l’ osservanza delle norme in questione.
In particolare, il presente Accordo disciplina che:
- I lavoratori sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. Quando previsto, i lavoratori dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell’attività lavorativa concordata.
- Quando è previsto che i lavoratori operino all’interno delle strutture della cooperativa, questa dovrà informare i lavoratori stessi circa i contenuti del piano di sicurezza, prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.
- Quando è previsto che i lavoratori operino all’interno delle strutture della committenza della cooperativa (o di altri terzi), essi sono fin d’ora incaricati delle necessarie e opportune attività di coordinamento con i responsabili indicati dalla committenza medesima, anche in relazione a quanto previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 626/94 ed ivi compresa la gestione delle emergenze.
Articolo 30.
CONTRATTAZIONE AZIENDALE
30.1. E’ riservata alla contrattazione sindacale aziendale la definizione di condizioni di maggior favore per i lavoratori.
In nessun caso la contrattazione sindacale aziendale potrà introdurre elementi peggiorativi, sia sotto l’aspetto remunerativo che normativo, rispetto a quanto sancito nel presente Accordo.
Articolo 31.
DISPOSIZIONI CONCLUSIVE PER I SOCI LAVORATORI DELLE COOPERATIVE
31.1. In riferimento alle cooperative di Lavoratori Discontinui dello Spettacolo, le parti sottolineano e riconoscono le peculiarità dello speciale “status” di socio lavoratore nonché la preminenza del rapporto societario rispetto a quello lavorativo, suffragate anche da analogo riconoscimento insito nella Legge 142/2001 e successive integrazioni e modifiche.
Infatti, in attuazione di quanto disposto dagli Statuti delle cooperative, i soci lavoratori:
- concorrono alla gestione dell’impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell’impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell’azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d’impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- mettono a disposizione le proprie capacità professionali, anche in relazione al tipo e allo stato dell’attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.
I soci svolgono la propria attività nell’ottica di un costante perseguimento di risultati di Qualità ed Eccellenza: tali risultati rappresentano, infatti, il fondamentale impulso per un continuo sviluppo di tutta la cooperativa, nell’interesse della propria compagine sociale e del mercato cui l’azienda si rivolge.
Pertanto, l'adesione alla cooperativa pone il socio-lavoratore nel diritto-dovere di disporre collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, di partecipare alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e di sviluppo dell'azienda, di partecipare al rischio di impresa e quindi ai risultati economici ed alle decisioni ad essi inerenti, di contribuire economicamente alla formazione del capitale sociale, mettendo nel contempo a disposizione dell’azienda il proprio lavoro e le proprie capacità professionali.
31.2. Le parti pattuiscono pertanto che le Cooperative dei Lavoratori Discontinui dello Spettacolo - ferma restando comunque la completa autonomia di decisione riservata all’assemblea dei soci - faranno espresso riferimento, nella elaborazione ed applicazione dei Regolamenti Interni, alle disposizioni contenute nel presente Accordo, integrando in tal modo l’attuazione delle norme di cui all’articolo 6, comma a) e c) della Legge 142/2001, in riferimento alla natura non subordinata dei rapporti disciplinati dal presente Accordo.
A tal fine, nell’Allegato 2 del presente Accordo, sono riportate le “linee-guida” liberamente adottate dalle associazioni delle cooperative firmatarie, e che le controparti sindacali dichiarano di condividere.
31.3. Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le cooperative ed i propri soci, ed inerente i rapporti di lavoro oggetto del presente Accordo Collettivo, si fa riferimento al disposto dell’articolo 5 comma 2 della Legge n. 142/2001 così come modificata dall’articolo 9 della Legge n. 30/2003. Tali controversie, pertanto, rientrano nelle competenze funzionali del tribunale ordinario.
Sono fatte salve le disposizioni statutarie di ciascuna cooperativa in materia di Arbitrato.
31.4. Se la cooperativa, in sede di predisposizione del bilancio preventivo annuale, decide di appostare somme al conto economico a titolo di ristorno (ai sensi dell’art. 2545 sexies del Codice Civile), è concesso, previa contrattazione ed assunzione di delibera dell’assemblea, di corrispondere al lavoratore, che rivesta anche la qualifica di socio, la sola retribuzione base di cui all’Art. 16.2 lettera A., qualora il socio lavoratore possa beneficiare, a conguaglio, del riparto dei ristorni deliberati in sede di bilancio consuntivo.
31.5. E’ facoltà del socio eventualmente rinunciare alla remunerazione nel solo caso delle attività preparatorie svolte in autonomia, anche presso il proprio domicilio, di cui all’articolo 12.8.
In tal caso, il salario è di tipo figurativo e non è gravato degli oneri fiscali.
31.6. Sono fatte salve le norme di legge riservate alle società cooperative in materia di Crisi Aziendale.
In particolare, pertanto, la quantificazione della remunerazione dovuta dalla cooperativa al lavoratore per le prestazioni di lavoro erogate da quest’ultimo potrà essere rideterminata dalla cooperativa qualora si verifichi una situazione di Crisi Aziendale, secondo quanto previsto dalla Legge 142/2001.
Articolo 32.
DICHIARAZIONI A CONCLUSIONE
32.1. Le parti si impegnano a ritrovarsi, entro un anno dalla sottoscrizione del presente Accordo Collettivo, per verificarne l’efficacia durante il primo anno di applicazione nonché per aggiornare i parametri relativi agli aspetti remunerativi.
32.2. Le parti firmatarie del presente Accordo Collettivo, in considerazione della specificità del settore, ritengono necessario svolgere un’azione di sensibilizzazione nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (oltre che su altri Ministeri, Enti, o Istituzioni competenti) sui problemi che riguardano il settore, affinché si arrivi alla adozione di una nuova specifica normativa per i Lavoratori Discontinui dello Spettacolo, come ampiamente illustrato nelle premesse al presente Accordo.
Obiettivo è quello di contribuire a:
- realizzare un quadro di riferimento funzionale allo sviluppo delle imprese (con particolare riferimento alle società cooperative che operano nel settore);
- definire un quadro di regole che faciliti la trasparenza, l’efficace e l’efficienza del rapporto di lavoro nel settore;
- migliorare le condizioni della qualità del lavoro e di vita dei lavoratori dello Spettacolo: condizione primaria senza la quale tale settore non potrà mai realizzare il proprio rilancio né, tanto meno, essere funzionale al rilancio del nostro inte
|