PREMESSA
In data 24 giugno 2002 le controparti sottoscrissero un accordo preliminare che fissava i vari aspetti del rapporto di lavoro dei soci delle cooperative dello spettacolo, in relazione alla peculiarità di tali lavoratori di tipo intermittente quando rivestono altresì il ruolo di associati.
In data 28 novembre 2003, le parti hanno proceduto alla verifica in premessa definendo l’adeguamento dell’accordo sulla base, in particolare, della legislazione nazionale che regola l’attività delle cooperative (D.lgs. 02.08.2002 n. 220) e della nuova riforma del diritto societario (D.lgs. 17.01.2003 n.6.)
In data 23 novembre 2004 le parti hanno integrato l’ accordo prorogando fino al 23 ottobre 2005 il termine entro il quale cessava la legittimità dei contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa in essere, ai sensi della previsione di cui al D.lgs. 06.10.2004 n. 251;
Preso atto che nei mesi scorsi vi sono state trattative ed incontri tra il sindacato SOS CLACS CISL e l’associazione delle Cooperative del COS per definire la situazione di quei lavoratori ancora inquadrati con tale rapporto sulla base della citata norma transitoria;
Riscontrato che nel corso di tali trattative, tenuto conto dello stato di inadeguatezza degli attuali schemi contrattuali e riferimenti normativi, è stato possibile individuare – oltre alla tipologia del lavoro “ intermittente a chiamata” di cui al Titolo V, Capo I, artt. 33 e segg. del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni, così come meglio individuato dal successivo Art. 33,- altre forme contrattuali con cui definire il rapporto di lavoro contemplato nel contratto in premessa per le quali vengono sottoscritti appositi e separati accordi fra le parti;
Ritenuto infine di meglio definire le Categorie ed i Profili professionali dei lavoratori discontinui, intermittenti e non occasionali dello spettacolo, rientranti nella fattispecie contrattuale della presente integrazione
Tutto ciò premesso, le parti convengono:
1- di integrare il contratto richiamato in premessa sostituendo la norma transitoria di cui all’art. 33 con il seguente:
Articolo 33 - FATTISPECIE DEL RAPPORTO DI LAVORO INTERMITTENTE – A CHIAMATA
<a> DEFINIZIONE DELLA FATTISPECIE
Il contratto di lavoro intermittente è il rapporto mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro e che può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi. Tale rapporto può applicarsi, ai sensi del presente Contratto, indistintamente a tutti i Lavoratori Discontinui dello Spettacolo e senza limitazioni temporali.
<b> NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’inquadramento del lavoratore ed il relativo trattamento si attuano tenendo come riferimento la normativa sul rapporto di lavoro intermittente, di cui al Capo I del D. Lgs. n° 276 del 10.09.2003, dando così allo stesso tempo attuazione alla previsione di cui all’art. 34 del citato D. Lgs. 276/2003.
<c> ASSUNZIONE DEL LAVORATORE INTERMITTENTE
Il rapporto di lavoro può essere instaurato per un periodo di tempo determinato come pure indeterminato.
All'atto della stipula del contratto per la instaurazione del rapporto di lavoro, sarà comunicato al lavoratore quanto segue:
- la data di decorrenza del rapporto;
- la tipologia del rapporto di lavoro e la mansione cui viene assegnato;
- il trattamento economico;
- la durata del periodo di prova e/o di gradimento;
- il periodo di preavviso in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
- tutte le eventuali altre condizioni concordate e gli accordi sindacali di riferimento;
- il suo numero di matricola;
- la data nella quale vengono pagati gli emolumenti; entro tale termine, la cooperativa consegna il prospetto della paga per le prestazioni eseguite nel mese precedente, in cui si trovano evidenziati tutti gli elementi che hanno determinato la sua composizione.
<d>. MODALITA’ DI CHIAMATA AL LAVORO
All’atto della stesura del contratto di lavoro, il lavoratore dichiara se si vincola all’obbligo di rispondere sempre alla chiamata di lavoro o se non assume tale impegno.
Il preavviso della chiamata al lavoro non può essere inferiore a due giorni. Esso va inoltrato al lavoratore in forma scritta ai recapiti da questi indicati (anche via e-mail, fax, consegna a mano, messaggio telefonico da conservarsi fino al termine del contratto individuale, etc.), accompagnata da eventuale comunicazione telefonica.
Quando il lavoratore riceve la chiamata, deve comunicare la sua disponibilità entro il giorno successivo del preavviso. Trascorso tale termine, senza che il lavoratore abbia risposto, questi si considera rinunciatario o indisponibile.
La disponibilità deve essere comunicata in forma scritta ai recapiti da questi indicati (anche via e-mail, fax, consegna a mano, messaggio telefonico da conservarsi fino al termine del contratto individuale, etc.), accompagnata da eventuale comunicazione telefonica.
<e>. INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’
Al lavoratore che si obbliga a rispondere sempre alla chiamata nei termini indicati nel precedente articolo, viene corrisposta un’Indennità di Disponibilità. Essa copre i periodi durante i quali il lavoratore rimane in attesa di utilizzazione garantendo la sua disponibilità alla cooperativa. Essa è computata a consuntivo alla fine del mese e corrisposta, anche nell’eventualità in cui il datore di lavoro non effettui alcuna chiamata durante il mese, secondo le modalità di corresponsione previste dal contratto individuale.
Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla chiamata del datore di lavoro, da parte del prestatore che si è obbligato contrattualmente, ricevendo l'indennità di disponibilità, può comportare la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di disponibilità riferita al periodo successivo all’ingiustificato rifiuto, nonché la comminazione di una penale per il risarcimento in misura pari al danno patrimoniale subito dalla cooperativa.
In caso di malattia, o di altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto a informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento. Durante il periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla indennità di disponibilità. Ove il lavoratore non provveda a tale adempimento, perde il diritto alla indennità di disponibilità per un periodo di quindici giorni.
L’indennità di disponibilità è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto, ivi comprese le componenti accessorie della retribuzione (contingenza, tredicesima mensilità, ferie, TFR, etc.).
Per tutto il periodo durante il quale il lavoratore resta disponibile a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, senza prestare attività lavorativa, non è titolare di alcun diritto riconosciuto ai lavoratori subordinati, né matura alcun trattamento economico e normativo, salvo l’indennità di disponibilità a favore di coloro che hanno assunto l’obbligo ivi previsto.
Le parti convengono che l’ Indennità di Disponibilità, sia fissata, ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 10 marzo 2004, nella percentuale pari al 20% del trattamento minimo spettante al lavoratore.
<f>. PREVIDENZA – ASSISTENZA - INFORTUNI
Ai fini dei trattamenti di previdenza, assistenza, infortunio, occorre distinguere i periodi in cui il lavoratore effettivamente svolge la prestazione lavorativa rispetto a quelli di inattività.
Per tutti i lavoratori di cui al presente Contratto si applica il regime previdenziale ENPALS, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortunistici INAIL, nonché la contribuzione “minore”, di carattere assistenziale, prevista dal regime INPS (malattia, assegno nucleo familiare, maternità, disoccupazione).
In caso di malattia professionale e infortunio, trova applicazione la disciplina prevista per il lavoro subordinato, se questi eventi si verificano in ragione delle prestazioni.
Se, al contrario, la malattia e l’infortunio si verificano durante i periodi di inattività o disponibilità, la predetta normativa non trova applicazione.
Benefici e tutele, non inferiori a quelli delle indennità previste per legge per i lavoratori intermittenti, possono essere adottate da ciascuna cooperativa attraverso contrattazione aziendale.
L'assenza per malattia o per infortunio, avvenuta in ambito non lavorativo, deve essere comunicata all'azienda al più presto e comunque entro la giornata successiva all’evento; conseguentemente, il lavoratore dovrà inviare all'azienda stessa, entro due giorni dall'inizio dell'assenza, idonea certificazione sanitaria attestante l'incapacità lavorativa.
2- di integrare il contratto richiamato in premessa aggiungendo i seguenti articoli:
Articolo 33 –bis
Norma transitoria
I rapporti di collaborazione formalmente non cessati al 24 ottobre 2005 devono essere trasformati entro il 31 dicembre corrente anno in una delle tipologie di lavoro previste dalla normativa vigente.
I rapporti di lavoro cui al presente Contratto, non riconducibili alla fattispecie contrattuale di Lavoro Intermittente di cui al precedente Art. 33, potranno essere ricondotti ad altri accordi tra le parti, nel rispetto della normativa vigente.
Articolo 34 – Categorie e Profili professionali
Le categorie ed i profili professionali dei lavoratori dello spettacolo intermittenti, discontinui, non occasionali rientranti nella fattispecie contrattuale della presente integrazione sono descritte nell’ allegato sub <1>
Faenza, 27nov2005

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