Sindacato aderente alla Federazione Lavoro Non Dipendente C.L.A.C.S. - C.I.S.L.


Le ricerche sul mercato del lavoro; gli approfondimenti sulle questioni che interessano i nostri iscritti


Dal 2004, i lavoratori della musica con Partita IVA individuale, gestiscono e versano i propri contributi autonomamente.

Le norme di carattere previdenziale introdotte con i commi 98, 99 e 100 dell'art. 3 della Legge finanziaria del 24.12.2003, n° 350 (in vigore dal 12.01.2004 - G.U. N. 299 del 27 Dicembre 2003), che riconoscono ai lavoratori autonomi delle attività musicali il ruolo di imprese individuali (precedentemente negato), e ne attribuiscono i relativi diritti e doveri, hanno posto numerose perplessità sulla loro applicazione, risultando evidente una stesura affrettata e incoerente sotto diversi profili.
(gli articoli della legge commentati).
Sebbene la norma rappresenti infatti una svolta epocale, sul piano pratico risulta confusa e incompleta, priva di ogni strumento di applicabilità ed induce un regime contributivo oltremodo iniquo.
Non è sufficiente riconoscere la figura del lavoratore autonomo, ma occorre una disciplina chiara, equa e completa.
La circolare n° 17 del 17 giugno 2004 emessa dall'ENPALS al riguardo non ha portato la alcuna chiarezza sulla norma, limitandosi a ripercorrerne la stesura e dilungandosi solo sulle modalità tecniche di iscrizione.
L'Ordine dei Consulenti del Lavoro, di concerto con il Cartello per lo Spettacolo, di cui il Sindacato SOS fa parte, ha pertanto inoltrato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali un puntuale interpello per richiedere la corretta interpretazione della norma, sottolineando le numerose problematiche e indicando alcune linee di carattere giuridico.
(i problemi della legge).
Il Ministero ha affidato il compito della risposta all'ente previdenziale di competenza, che ha inviato la risposta che pubblichiamo.

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A nostro avviso tale risposta risulta inadeguata e insussistente, sotto i seguenti profili:
1) IL legislatore ha ritenuto di armonizzare il trattamento previdenziale dei lavoratori autonomi, per quanto attiene all'indipendenza della gestione della propria posizione, prevedendo l'obbligo a provvedere direttamente agli adempimenti.
2) Come ogni altra, la legge in oggetto è imperativa e non consente di lasciare agli attori del mercato la scelta del rapporto tra un lavoratore autonomo che agisca in ambito musicale e l'impresa che gli commissiona una prestazione d'opera, ma impone loro di applicare le nuove disposizioni.

Va sottolineato che in questo momento far parte di una cooperativa resta comunque il rapporto più vantaggioso per i lavoratori dello spettacolo.


Gli articoli di legge commentati:
Legge 350/03 del 24.12.2003 art. 3 comma 98/99/100, su Gazzetta Ufficiale N. 299 del 27 Dicembre 2003, in vigore dal 12.01.2004: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)"
.
98. All'elenco di cui all'articolo 3, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, dopo il numero 23) e' aggiunto il seguente:
"23-bis) lavoratori autonomi esercenti attività musicali".

Spiegazione:
Il D.C.P.S. 708 è la norma istitutiva dell'ENPALS, e l'elenco di cui all'art. 3 è quello delle categorie di lavoratori soggetti all' iscrizione obbligatoria individuati all'Ente. La nuova legge introduce una nuova categoria: quella dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

Commento:
La legge non definisce chi siano i lavoratori esercenti attività musicali.
La Circolare 17/04, oltre ad essere alquanto tardiva (sei mesi dopo l' entrata in vigore della norma), non ha chiarito quali profili professionali rientrino nella nuova categoria, né quali categorie precedenti vengano da essa assorbite (orchestrali, coristi, direttori d'orchestra, deejay, etc.).
La legge fissa in modo iniquo un regime differente per i lavoratori autonomi non esercenti attività musicali. Occorre sottolineare che la norma risulta assai scomoda nella "tradizione attuativa" dell'ente che pertanto, approfittando della forma confusa e incompleta, ha evitato di compiere il proprio dovere chiarificatore, avvalorando un'interpretazione che consentirebbe di aggirare la legge lasciando che l'adozione alternativa del nuovo disposto o della precedente modalità sia affidata al mercato.
Tale sistema nega a nostro avviso la certezza del diritto su cui è basata la logica giuridica.


99. All'articolo 6, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In alternativa il certificato di agibilità potrà essere richiesto dai lavoratori di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3, salvo l'obbligo di custodia dello stesso che e' posto a carico del committente".

Spiegazione:
Con la nuova legge i lavoratori autonomi delle attività musicali (di cui al 23-bis) "possono" richiedere l'Agibilità ENPALS. Ai committenti resta l'obbligo di "custodia".

Commento:
La legge introduce un'ulteriore iniquità: i lavoratori autonomi non esercenti attività musicali non possono richiedere l'Agibilità.
Non si spiega chiaramente se per "obbligo di custodia" si intende dell' originale o di semplice copia. Inoltre sotto il profilo pratico, risulta inapplicabile la semplice "possibilità" di richiedere l'agibilità, se osservata in unione al disposto del successivo comma, che la rende obbligatoria.


100. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e'aggiunto il seguente comma: "15-bis. I lavoratori autonomi di cui al numero 23-bis) del primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, provvedono direttamente all'adempimento degli obblighi contributivi di cui al presente articolo".

Spiegazione:
Questo punto introduce l'obbligo per i lavoratori autonomi di cui al 23-bis) di provvedere agli adempimenti contributivi autonomamente.

Commento:
La facoltà introdotta al punto 99 si manifesta quindi come obbligo: non è possibile infatti assolvere gli adempimenti richiesti dal punto 100 senza aprire una propria Agibilità.

I tre commi, letti in modo integrato, riconoscono chiaramente ed esplicitamente il ruolo dei lavoratori autonomi, sebbene per ora limitato iniquamente a quelli esercenti attività musicali.


Sintesi dei principali adempimenti previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali.

All'avvio dell'attività:
1. Immatricolazione ENPALS ed apertura dell'Agibilità del lavoratore autonomo esercente attività musicale.
2. Per quanto concerne l'immatricolazione INPS dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali non è stata ancora chiarita la modalità di adempimento.
3. Per quanto concerne l'immatricolazione INAIL dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali non è stato chiarito l'eventuale obbligo.
4. Comunicazioni dei calendari di servizio all'ENPALS per la convalida delle Agibilità da parte dei lavoratori autonomi esercenti attività musicali.
5. Sottoscrizione dei Contratti di prestazione d'opera tra i lavoratori autonomi esercenti attività musicali e i committenti.
6. Comunicazioni di eventuali variazioni dei calendari di servizio all' ENPALS.

Ogni mese:
7. Rilevamento consuntivo delle prestazioni mensili e elaborazione dei calcoli previdenziali e assistenziali. Per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali non è stata ancora chiarita la modalità di adempimento degli oneri INPS o INAIL.
8. Versamenti mensili ENPALS (Mod. F24).
9. Versamenti mensili INPS (Mod. F24).
10. Versamenti mensili delle ritenute fiscali da parte delle imprese.
11. Consegna rendiconti mensili ENPALS (Mod. 031R).
12. Consegna rendiconti trimestrali ENPALS (Mod. 031CM).
13. Dichiarazioni di eventuali non attività mensili per l'Unità Produttiva.

Alla fine di ciascun esercizio:
14. Rilascio ai lavoratori autonomi delle certificazioni fiscali da parte della committenza.
15. Per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali non è stata ancora chiarito l'eventuale obbligo di autoliquidazione annuale INAIL.
16. Versamento acconti e saldi alla cassa della gestione separata INPS, per le prestazioni non tutelate dall'ENPALS.

Alla conclusione di ciascun contratto:
17. Per i lavoratori autonomi esercenti attività musicali non sono state ancora chiarite le modalità di aggiornamento delle certificazioni dei versamenti contributivi (Libretto ENPALS).

Alla cessazione dell'attività:
18. Chiusura della posizione ENPALS.
19. Comunicazione agli Enti della cessazione dell'attività.


 

 


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