Sindacato aderente alla Federazione Lavoro Non Dipendente C.L.A.C.S. - C.I.S.L.

PROPOSTA DI REVISIONE DEL TESTO UNIFICATO

Il Capo I , disciplina i rapporti di lavoro per i Lavoratori dello Spettacolo.
Il Capo II , disciplina la figura dell'Agente, rappresentante dei Lavoratori dello Spettacolo.
Il Capo III , completa la legge con le disposizioni attuative e conclusive.


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Relazione illustrativa

 

A) Bisogni e finalità strategiche

La presente legge interviene a regolamentare compiutamente il Settore dello Spettacolo, riformando un sistema ormai obsoleto, lacunoso, impreciso e disarmonico, restituendo:

  • la univoca e certa individuazione dei soggetti destinatari delle attuali norme che dovrebbero regolamentare il Settore;
  • la conseguente certezza normativa in capo ai lavoratori ed alle imprese del settore, in grado di tutelare in misura più attuale e completa i lavoratori del Settore, ridefinendone le necessarie disposizioni civilistiche, previdenziali e fiscali;
  • la corretta individuazione dei rapporti di lavoro e la loro conseguente contrattualizzazione, capace di adeguare i rapporti di lavoro alle mutate condizioni del Settore e della società nel suo complesso;
  • l'accesso dei lavoratori al mercato;
  • l'accesso dei lavoratori alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, favorendo il ridisegno di un sistema di previdenza ed assistenza del Settore che –nel suo complesso– risulti finalmente e compiutamente accessibile ed equo;
  • i controlli degli Enti preposti, al fine di un'efficace azione di lotta al lavoro irregolare o sommerso, che oggi sottrae introiti alle casse delle finanze pubbliche, nega dignità e tutele ai lavoratori, crea difficoltà alle imprese del comparto, proprio a motivo della complessiva inadeguatezza dell'attuale impostazione normativa.

Si pone fine quindi ad uno stato di incoerenza normativa, talora inapplicabile, che si poneva come causa di danni ai lavoratori, al mercato, alle finanze pubbliche e – in ultima analisi – a tutto il nostro sistema economico.

Le stime indicano un volume complessivo di affari che supera i 20 miliardi di euro, di cui almeno il cinquanta percento rappresentato da transazioni “sommerse”.

Il mercato del lavoro è stimato nell'ordine dei dodici miliardi di euro di cui il si calcola quasi un settanta percento di lavoro “nero”, con impiego di circa 500.000 operatori di cui oltre la metà sconosciuti alla pubblica amministrazione e, complessivamente solo il 20 percento di lavoratori subordinati.

Con questi dati di riferimento, solo grazie ad una riforma complessiva è possibile pensare al rilancio di un Settore così strategico per la riqualificazione del “Made in Italy”.

Quello dello “Spettacolo” è, difatti, un comparto che non solo rappresenta, storicamente, un eccezionale veicolo in grado di comunicare efficacemente, su scala internazionale, i valori e le capacità del “Sistema Italia”, ma che è anche endemicamente connotato da una sua naturale integrazione con altri comparti fondamentali per il nostro sistema economico: il Turismo, la Moda , il Design, la Cultura , l'Enogastronomia, etc.

Esistono peraltro già, nel recente passato internazionale, concreti esempi di governi che hanno saputo rilanciare i propri sistemi economici investendo strategicamente sul traino del Settore dello Spettacolo e dell'Intrattenimento.

Deve pertanto essere una necessità strategica di lungo respiro quella di rendere prospero tale nostro Settore, affinché possano beneficiarne tutti i principali attori: i lavoratori, il mercato, la finanza pubblica.

 

B) Analisi dell'articolato

La presente legge detta una nuova e speciale disciplina volta a razionalizzare il mercato del lavoro nel Settore dello Spettacolo correggendo, unificando, semplificando e armonizzando le norme esistenti, innovando alcuni istituti e abrogando le norme ormai obsolete.

I caratteri essenziali della norma risiedono:

a) Nella ridefinizione dei Lavoratori dello Spettacolo, secondo principi di completezza, razionalità e adeguamento al panorama attuale e futuro, corredata della idonea classificazione delle relative Categorie e Profili professionali e che tiene conto delle particolari caratteristiche dei soggetti che operano in questi mercati.

b) Nell'introduzione dello speciale Contratto di Collaborazione Discontinua dello Spettacolo, resosi necessario per dare le adeguate tutele e garanzie contrattuali a questi lavoratori la cui attività si svolge endemicamente secondo condizioni peculiari, di saltuarietà e discontinuità, atipiche nel comune mercato del lavoro, ma tipiche per il Settore.

c) Nella attribuzione di speciali e idonee condizioni fiscali, previdenziali e assistenziali per i Lavoratori dello Spettacolo e, in particolare, nell'istituzione presso l'Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo (E.N.P.A.L.S.) di una Cassa speciale per i Lavoratori Discontinui dello Spettacolo, secondo le norme della Cassa della Gestione Separata INPS di cui alla legge 335/95.

d) Nel perfezionamento dell'istituto della Lista Unica dei Lavoratori dello Spettacolo, presso l'Ufficio di Collocamento speciale per i Lavoratori dello Spettacolo, che assume il ruolo di Elenco professionale per il Settore.

e) Nella compiuta definizione e regolamentazione della figura dell'Agente, rappresentante dei lavoratori dello Spettacolo.

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Il Capo I , disciplina i rapporti di lavoro per i Lavoratori dello Spettacolo.

 

L' articolo 1 , nel fissare l'ambito di applicazione della legge, definisce in modo esteso e inequivocabile gli elementi che caratterizzano il Settore di applicazione, i Lavoratori e le Imprese interessate alla norma, sottolineando gli elementi di particolarità che rendono necessaria una legge speciale.

Si definiscono così le Arti dello Spettacolo , che comprendono le discipline artistico-tecniche della Musica, della Recitazione, della Danza e delle immagini in movimento finalizzate alla creazione, elaborazione e assemblaggio di opere dell'ingegno.

Si disciplina così che, ai fini dell'applicazione delle norme in materia, il Settore dello Spettacolo include qualunque impiego di tali discipline ed opere, in qualunque forma o genere (teatrale, cinematografica, televisiva, radiofonica o altro), per ogni tipo di rappresentazione o fruizione, attraverso qualunque Canale di distribuzione e per qualunque finalità, diretta o indiretta, sia essa culturale, formativa, di intrattenimento, di animazione, di svago, promozionale o dimostrativa.

Si osservi che per Canali di distribuzione si intenderà l'insieme dei mezzi (Teatro, Cinema, Radio, Spettacoli, Eventi, manifestazioni, Sfilate, etc.) con i quali le Arti dello Spettacolo possono essere poste a disposizione dei fruitori.

Tale insieme comprende i canali della cultura (scuole, corsi, convegni ed altre manifestazioni culturali, prodotti quali metodi, manuali, saggi, etc.), della comunicazione (Televisione, Reti di Comunicazione e Telecomunicazione, Internet, etc.) dell'intrattenimento (spettacoli viaggianti, sale giochi, case da gioco, sale scommesse, parchi a tema, luna park, ippodromi, cinodromi, impianti sportivi, spogliarelli e lap dance, discoteche e sale da ballo, etc.) dello spettacolo (Teatri, Cinema, Concerti, eventi, sfilate, etc.) nonché dell'editoria, della distribuzione e del noleggio di prodotti audiovisivi, cinematografici, discografici e multimediali.

La definizione più importante è quella relativa ai Lavoratori dello Spettacolo che include ogni operatore che percepisca redditi di qualunque natura per prestazioni di creazione, esecuzione, rappresentazione, direzione, trattamento, elaborazione, insegnamento, reperimento, gestione, archiviazione, consulenza, assistenza e/o dimostrazione in relazione ad opere d'ingegno o stili nell'ambito delle Arti dello Spettacolo, nonché in relazione all'impiego dei relativi mezzi tecnici e attrezzature.

Conseguentemente viene specificato cosa si debba intendere per Categorie e Profili Professionali, disponendo che l'elenco delle Categorie professionali dei Lavoratori dello Spettacolo sia univocamente istituito presso l'Ufficio Speciale di Collocamento dei Lavoratori dello Spettacolo, secondo quanto meglio disciplinato al successivo Articolo 4.

L'analisi del mercato evidenzia le caratteristiche, tipiche del settore, che delineano l'atipicità del Lavoratore dello Spettacolo nel quadro generale della normativa del lavoro:

a) L'infungibilità, conseguenza della personale espressione artistica, tecnica ed interpretativa di ciascun operatore, da cui consegue la scarsa surrogabilità dei Lavoratori dello Spettacolo, che trova la sua istituzionalizzazione nell'introduzione di un Ufficio Speciale di Collocamento.
b) Il sostanziale assoggettamento al gradimento del pubblico, piuttosto che del soggetto richiedente le prestazioni, dovuto alla volubilità tipica del mercato, legato al mutare delle tendenze e delle mode della società, e quindi incline a preferire proposte di servizio innovative e non ripetitive. A tale assoggettamento consegue la necessità dei Lavoratori dello Spettacolo di differenziare nella misura più ampia possibile, nei tempi e nei luoghi, la propria presenza per non stancare il pubblico ma mantenere l'interesse sul proprio prodotto e quindi accrescere il proprio potere contrattuale.
c) Il carattere intermittente delle occasioni lavorative, inteso come naturale ed inevitabile discontinuità delle stesse, che si manifesta in occasione di eventi stagionali, manifestazioni, festeggiamenti, ricorrenze e produzioni temporanee che si realizzano lungo periodi più o meno brevi, ma comunque irregolari e a volte scarsamente predeterminabili o prevedibili, ravvisabile in tutto il Settore.
d) La necessità imprescindibile, per le categorie artistiche dei Lavoratori dello Spettacolo, di uno studio continuo e costante, che si sostanzia non solo nell'esercizio intellettivo, ma anche in una complessa pratica fisica.
e) Il carattere spesso usurante delle attività di servizio, con particolare riferimento alle discipline della danza e della rappresentazione corporea, ma anche delle attività di esecuzione musicale.
f) L'evoluzione comunque anomala della carriera, il cui apice non viene raggiunto in modo progressivo ma, conseguita una maturità psico-fisica e di “immagine” (intesa come espressione di diversi caratteri tra cui: bellezza fisica, fascino, carisma e simpatia), l'interesse del mercato nei confronti del Lavoratore è soggetto ad un inesorabile declino che pone la professione del Lavoratore dello Spettacolo in forte stato di rischio, il quale spesso si evolve in crisi che conducono alla cessazione anticipata dell'attività professionale.
g) La collocazione abituale e non straordinaria delle attività in periodi prefestivi, festivi o superfestivi, oltre che in orari serali o notturni.
h) La circostanza che l'organizzazione delle attività con i richiedenti delle prestazioni avvenga con scarsa subordinazione gerarchica, bensì in termini di coordinamento funzionale e produttivo, talora con impiego di mezzi del lavoratore utilizzati ed integrati presso strutture produttive dei committenti o di terzi, in linea con il lavoro artistico o creativo tipico delle professioni intellettuali.
i) La circostanza che la sede lavorativa risulti indefinibile a priori, ponendosi talora presso strutture produttive del lavoratore, talora del richiedente, talaltra diverso da entrambi e, in ogni caso, geograficamente e funzionalmente molto frammentate, che impone al lavoratore di operare frequentemente in trasferta.
j) La molteplicità e varietà dei richiedenti, con svolgimento anche contemporaneo (ovvero nello stesso periodo) di prestazioni rivolte a più soggetti.
k) La flessibilità endemica delle attività produttive del settore, sia per compressione e rarefazione degli orari giornalieri, che per concentrazione o diradamento dei periodi lavorativi di varia durata e difficile programmazione.
l) Il fatto che la valutazione qualitativa e la misurazione quantitativa delle prestazioni sia frequentemente connessa ai risultati prodotti piuttosto che alla loro durata in termini temporali.
m) La naturale inclinazione all'autogestione da parte degli operatori, che oltre a concepire spesso i progetti artistici, ne assumono in proprio il relativo rischio economico.
n) La necessità di ovviare alla discontinuità delle occasioni lavorative dotandosi di una pluralità reddituale, sia al fine di garantirsi compensi sufficienti al proprio sostentamento e coadiuvanti e/o complementari alla prosperità del proprio nucleo familiare, sia per evitare pericolose condizioni di sudditanza economica e artistica. Tale situazione conduce ad una imprescindibile versatilità dei Lavoratori dello Spettacolo, costretti ad integrare la propria attività tecnico-artistica con altre forme di servizio, dalla creazione di opere dell'ingegno, all'organizzazione, all'insegnamento, alla consulenza, fino alle pubbliche relazioni.

Si evince pertanto che le prestazioni dei Lavoratori dello Spettacolo presentano proprietà peculiari che si manifestano unite, disgiunte, e in varia misura, caratterizzandone il bisogno di particolari condizioni fiscali, e di speciali garanzie di tutela previdenziale e assistenziale.

Tale situazione è gravata dal basso livello di accesso al mercato da parte dei lavoratori dilettanti, in osservanza del dettato costituzionale (art. 33), che produce una condizione di forte competitività sul mercato che rende i lavoratori ancor più deboli, e bisognosi di tutele contro la concorrenza sleale.

Altrettanto importante è la definizione delle Imprese dello Spettacolo , che include ogni tipo di soggetto o ente, commerciale e non, di diritto pubblico o privato, individuale o collettivo avente per scopo sociale, o comunque svolgente, con carattere di stabilità o occasionalmente, attività commerciale nel Settore delle Arti dello Spettacolo , attraverso qualunque Canale di Distribuzione .

Si osservi che il carattere di professionalità non risulta per il Settore elemento discriminante, in quanto l'attività di spettacolo implica in modo imprescindibile un minimo grado di competenza ed esperienza.

Si evidenzia così che l'eventuale carattere dilettantistico delle prestazioni potrà essere riconosciuto, solo laddove la prestazione, ai sensi di legge, non preveda remunerazione e/o sia inserita in un quadro di attività a carattere sociale.

L' articolo 2 fissa la disciplina del nuovo Contratto di Collaborazione Discontinua dello Spettacolo, che si manifesta come rapporto di lavoro tipico per gli operatori dello Spettacolo, con una forma che, differenziandosi sia dal rapporto subordinato che dal contratto di prestazione d'opera tipico delle libere professioni, nonché escludendo l'occasionalità delle prestazioni, traccia uno speciale istituto di tipo parasubordinato, che integra tutele assimilabili al lavoro dipendente a particolari condizioni di indipendenza contrattuale. In tal modo si definiscono i Lavoratori Discontinui dello Spettacolo.

L' articolo 2 bis conferma la vigenza delle norme in materia di contratto di lavoro dipendente nei soli casi di riconducibilità delle prestazioni ad effettive condizioni di subordinazione del Lavoratore dello Spettacolo ad un datore, con carattere di continuità.

L' articolo 3 , determina la disciplina di carattere fiscale da applicare ai Lavoratori dello Spettacolo ed alcune minime regole per il trattamento economico.

Per i Lavoratori Discontinui dello spettacolo, qualora non siano titolari di Partita IVA individuale, viene fissata:

a) una deduzione forfetaria per le spese di esercizio;
b) l'assimilazione della disciplina dei rimborsi per le spese di trasferta al lavoro dipendente;
c) l'assimilazione dei redditi ai fini delle imposte dirette al lavoro dipendente, con una disciplina speciale sulle ritenute fiscali da parte dei sostituti di imposta in misura fissa, per consentire una gestione semplificata dei molteplici rapporti lavorativi che possono occorrere nello stesso periodo.

Per i Lavoratori Discontinui dello spettacolo, titolari di Partita IVA individuale, viene fissata:

a) la deduzione per le spese di esercizio secondo la normativa vigente in materia di lavoro autonomo;
b) l'assimilazione della disciplina dei rimborsi per le spese di trasferta al lavoro autonomo.
c) l'assimilazione dei redditi ai fini delle imposte dirette al lavoro autonomo.

Per quanto attiene al trattamento economico, viene introdotto l'obbligo, per i Contratti di Collaborazione Discontinua dello Spettacolo, di corrispondere al lavoratore una Indennità di Discontinuità , per rispondere alla necessità di tutelare il lavoratore per:

- la carenza di compensi per le prestazioni non direttamente remunerate nei singoli incarichi sottoscritti, quali le attività di ideazione, creazione e preparazione dei servizi;

- integrare la remunerazione per l'impossibilità di maturare trattamenti accessori tipici dei rapporti continuativi.

- fornire adeguata copertura alla situazione di debolezza che la condizione di intermittenza endemica del lavoro Discontinuo impone.

Per i lavoratori subordinati dello spettacolo viene confermato la disciplina del trattamento dei redditi, delle ritenute e dei rimborsi spesa del lavoro dipendente.

L' articolo 4 , confermando l'obbligatorietà di iscrizione dei Lavoratori dello Spettacolo alla Lista Unica, perfeziona il ruolo dell'Ufficio di Collocamento speciale per i Lavoratori dello Spettacolo, che assume la funzione di Elenco professionale, con la classificazione, nell'allegata tabella, delle Categorie e dei Profili professionali interessati dalle leggi del Settore.

La formazione delle figure professionali (ovvero l'oggettiva definizione di percorsi programmatici che riconoscano specifiche qualifiche all'interno delle Categorie professionali), ed il riconoscimento giuridico degli enti eroganti, dovrà essere affidato ad una apposita commissione, ai sensi del CAPO III.

L' articolo 5 determina la disciplina di carattere previdenziale e assistenziale da applicare ai Lavoratori dello Spettacolo.

In primo luogo viene riformata la disciplina delle categorie professionali obbligatoriamente iscritte all'ENPALS, riferendole alla Lista Unica istituita presso dell'Ufficio di Collocamento speciale per i Lavoratori dello Spettacolo.

La distinzione degli iscritti all'ente viene inoltre riformata con una semplificazione in due soli gruppi, il primo relativo ai Lavoratori Discontinui dello Spettacolo e il secondo per i lavoratori subordinati.

Per i primi viene creata la Cassa della Gestione Separata presso l'ENPALS, amministrata con le medesime modalità della Cassa della Gestione separata INPS, mentre per i secondi viene mantenuto il precedente regime.

Il calcolo dei contributi per i Lavoratori Discontinui dello Spettacolo (gruppo a) avverrà quindi sulla base degli imponibili delle remunerazioni.

Per il calcolo dei requisiti di annualità contributiva, il valore imponibile complessivo di ciascun esercizio verrà trasformato in giornate lavorative rapportandolo al valore delle retribuzioni minime giornaliere fissato dall'INPS per tutte le categorie di lavoratori, ed al requisito attuale di annualità (al momento fissato in 120 giornate), secondo quanto meglio disciplinato dal Regolamento Attuativo di cui al Capo III .

Con la nuova disciplina, che estende sia la platea degli iscritti che la base imponibile delle prestazioni assoggettate ai contributi previdenziali, si produce un sistema adeguato alle reali condizioni del mercato, maggiormente razionale ed equo.

Vengono infatti risolte, ad esempio, le problematiche di gestione dei contributi per i titolari di partita IVA, finalmente applicate sul reale imponibile risultante in sede di dichiarazione dei redditi e versate con il sistema degli acconti e saldi, e la possibilità di rivalsa sul committente

Inoltre il versamento dei contributi avverrà per cassa, in relazione alle effettive corresponsioni dei compensi.

Viene data facoltà ai lavoratori che non maturano i requisiti minimi per il conseguimento della pensione di provvedere con versamenti volontari.

Vengono estese le coperture assistenziali di assicurazione contro la disoccupazione e contro gli infortuni sul lavoro, nonché di malattia e maternità anche ai Lavoratori Discontinui dello Spettacolo, nella misura delle coperture da parte degli enti per lavoro dipendente.

L' articolo 5 bis estende l'esenzione IVA alle prestazioni dei Lavoratori Discontinui dello Spettacolo privi di Partita IVA individuale.

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Il Capo II , disciplina la figura dell'Agente, rappresentante dei Lavoratori dello Spettacolo

L' articolo 6 , definisce l'ambito di applicazione della norma.

L' articolo 7 perfeziona il ruolo dell'elenco dei rappresentanti dei Lavoratori dello Spettacolo già istituito presso l'Ufficio di Collocamento speciale per i Lavoratori dello Spettacolo, attribuendogli la funzione di Registro Nazionale degli agenti di spettacolo e disciplinandone la gestione attraverso commissioni a livello nazionale.

L' articolo 8 disciplina il ruolo delle commissioni regionali nella gestione dell'attività degli agenti di spettacolo.

L' articolo 9 definisce le funzioni degli agenti di spettacolo ed alcune modalità di attuazione delle relative attività. In particolare si dispone che i contratti di mandato debbano essere obbligatoriamente inviati agli Uffici di Collocamento speciale per i Lavoratori dello Spettacolo di competenza.

L' articolo 10 disciplina alcune modalità di esercizio delle funzioni degli agenti di spettacolo, con particolare riferimento ai requisiti che gli agenti devono manifestare a garanzia della loro professionalità.

L' articolo 11 impone l'impiego esclusivo di agenti di spettacolo iscritti al Registro Nazionale.

L' articolo 12 disciplina le provvigioni spettanti agli Agenti.

L' articolo 13 disciplina le modalità di iscrizione degli Agenti al Registro Nazionale.

L' articolo 14 disciplina i requisiti che gli Agenti devono possedere per esercitare la loro attività.

L' articolo 15 riconduce, ai fini fiscali, previdenziali ed assistenziali, l'attività degli agenti di spettacolo a quella dei mediatori.

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Il Capo III , completa la legge con le disposizioni attuative e conclusive.

L' articolo 16 dispone la realizzazione entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di un regolamento attuativo per rendere efficace la presente legge.

L' articolo 17 dispone l'istituzione degli organi di controllo per l'applicazione della legge.

L' articolo 18 inserisce alcune disposizioni conclusive volte a semplificare, razionalizzare ed armonizzare la nuova legge rispetto alle precedenti norme, abrogando ogni altra disposizione legislativa e regolamentare ad essa contraria o con essa incompatibile.

In particolare viene riformato l'istituto dell'Agibilità ENPALS.

 

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L' Allegato A , contiene la tabella delle Categorie e dei Profili Professionali, secondo un criterio di completezza ed omogeneità. La nuova classificazione consente di raggruppare le diverse competenze degli operatori in categorie che ricomprendono in modo sintetico i vari ambiti professionali in cui il lavoratore si può trovare ad agire.

Si ringrazia la dottoressa Valeria Ballabio per la collaborazione

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