Sindacato aderente alla Federazione Lavoro Non Dipendente C.L.A.C.S. - C.I.S.L.

LIBRO GRIGIO DELLO SPETTACOLO di Michele Massimo Pontoriero

 

Capitolo 14 – DILETTANTISMO E ASSOCIAZIONI

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14.1.0 L’Attività dilettantistica

14.1.1 Attività non retribuite

Le attività artistiche “dilettantistiche” hanno carattere hobbistico e sono svolte gratuitamente, senza compensi in denaro o natura, né rimborsi spese forfetari.
Esse assumono quindi carattere marginale ed occasionale rispetto alle attività professionali di un individuo, nel rispetto dei principi sanciti agli artt.1 e 4 della Costituzione inerenti il diritto al lavoro, nonché gli artt.21 e 33, concernenti il diritto alla libertà di espressione e alla libertà di fare arte.
L’artista dilettante è quindi tale se si guadagna di che vivere con un’attività in altri campi o settori, che dia una remunerazione accettabile o che produca comunque un reddito sufficiente, e che fornisca adeguata copertura previdenziale ed assistenziale, sia essa svolta in forma di lavoro autonomo o subordinato.
Le eccezioni relative a soggetti a carico della famiglia, confermano la regola generale, per la quale l’onere della prova è a carico di chi si dichiara dilettante.

Il dilettante svolge attività amatoriale
senza compensi in denaro o natura, né rimborsi forfetari

14.1.2 Tipologie di dilettanti

Il mondo dilettantistico genuino, composto da soggetti che si dedicano all’attività artistica per il soddisfacimento di interessi prettamente culturali, di mero svago, folcloristici e di solidarietà, senza alcun fine di lucro, senza carattere di professionalità (ai sensi delle norme civilistiche - vedi 14.3.2 e succ.), ancorché con perizia, talento e abilità, e la cui probabilità e volontà di svolgere attività professionale è pressoché assente, comprende le seguenti casistiche:

  1. Giovani artisti agli esordi, spesso ancora studenti, privi di potere contrattuale e di valutazione commerciale, quindi non in grado di produrre sostentamento dall’attività artistica, per i quali il dilettantismo può costituire una fase di avviamento al lavoro, tenuto conto che l’Apprendistato, dovrebbe essere ricondotto ad una specifica normativa di riferimento, per ora assente nel Settore. Essi costituiscono un vivaio per i futuri professionisti e una fucina di nuove proposte (“Esordienti”).
  2. Artisti maturi, impegnati in progetti di ricerca e/o portatori di interessi culturali e sociali espressi in forme d’arte non richieste dal mercato, comunque non in grado di produrre sostentamento. (“Cultori”)
  3. Artisti titolari di pensioni derivanti da attività lavorativa in altri settori (“Pensionati”).
  4. Artisti che svolgono la loro attività quali volontari in Organizzazioni di solidarietà sociale (Onlus), ai sensi di legge (“Volontari”).

I dilettanti possono essere: “Esordienti”, “Cultori”, “Pensionati” o “Volontari”.

14.1.3 Parametri distintivi

Ma quali sono i parametri che contraddistinguono il dilettantismo?

  1. Il fattore distintivo primario è lo scopo dell’attività. Il dilettante agisce in ambiti precisi, in cui presta attività per esclusive finalità ideali e/o mutualistiche, nel rispetto delle norme in materia.
  2. Un importante parametro di riconoscimento di una genuina attività culturale è l’esecuzione “dal vivo”, priva di ausili fonomeccanici (basi musicali), utilizzate per ridurre i costi di produzione dai professionisti, quindi inutili e svilenti per chi opera a fini puramente artistici e senza fini di lucro.
  3. Pur essendo difficilmente determinabili e arbitrari, il numero di eventi artistici nell’anno, in relazione al tempo investito (durata delle rappresentazioni, delle prove e della preparazione) e all’articolazione degli eventi stessi (complessità del repertorio) costituiscono validi indicatori per individuare comportamenti scorretti. Risulta infatti sospetto che un dilettante partecipi a numerosi spettacoli, di lunga durata e/o talmente complessi da pregiudicare lo svolgimento di una diversa attività professionale.
  4. Pur essendo difficile e arbitraria, la determinazione del valore degli eventi, che si ritengono incompatibili con l’attività dilettantistica, maggiore è tale valore, maggiore si può ritenere il carattere professionale delle attività prestate dal soggetto.
  5. Tipologia del committente e dei siti produttivi: I circuiti in cui operano legittimamente i dilettanti hanno carattere associativo e privo di lucro: circoli associativi, istituti scolastici, manifestazioni benefiche, organizzazioni religiose, concorsi per dilettanti, etc., tutte occasioni in cui non si manifesta attività commerciale nei confronti di pubblico pagante, se si escludono i soci di tali enti. Dato però che molti club privati con pubblico pagante si celano dietro associazioni, le quali iscrivono tra i propri soci anche i frequentatori occasionali, questo parametro risulta affidabile solo in parte. Esso stabilisce comunque il principio di separazione tra luoghi di lavoro e spazi dilettantistici. Anche il mercato della didattica impiega in modo consistente la forma Associativa, che si presta ad incentivare la crescita formativa, anche grazie alle agevolazioni previste. Solo i limiti economici previsti per legge consentono di tutelare le imprese commerciali e i soggetti professionali.
  6. Dimensioni della committenza. Questo parametro non rappresenta una distinzione influente, sebbene ci si possa attendere che una grande impresa si rivolga a fornitori strutturati, capaci di garantire servizi di qualità.
  7. Occasionalità dell’attività dilettantistica. L’attività dilettantistica, oltre ad essere gratuita, deve manifestarsi con carattere secondario rispetto all’attività lavorativa principale e di sostentamento, e senza requisiti di professionalità, ancorché con perizia, talento e abilità.
  8. Struttura organizzativa. Per quanto siano disposti a investire per la loro passione, di norma gli amatori non possono permettersi attrezzature, strumenti, impianti e/o servizi professionali di costo troppo elevato.

I parametri che possono distinguere i dilettanti dai professionisti sono, oltre alla finalità ideale e mutualistica e l’esecuzione “dal vivo”:
gli eventi (numero, durata, complessità e valore), la committenza (commerciale o meno), i siti produttivi, l’occasionalità dell’attività, l’assenza di strutturazione.

14.2.0 Le Associazioni

14.2.1 Le forme del dilettantismo

La forma tipica in cui si esplica l’attività degli artisti dilettanti sul mercato è l’Associazione non riconosciuta. Si calcola che in Italia vi siano circa 50.000 Associazioni dello Sport e della Cultura (1).
Vi sono altre forme in cui l’attività amatoriale potrebbe esprimersi, quali le Onlus e le Associazioni riconosciute, ma in esse, il fine principale è di carattere sociale o civile, e l’attività ricreativa o artistica rappresenta semplicemente un mezzo. Inoltre tali forme sono soggette a discipline molto rigide. Ad esse si aggiunge infine l’attività privata.
In ogni caso tutte le forme sono soggette alle regole di cui ai precedenti paragrafi e non devono essere confuse, in alcun modo, con le attività professionali.
Ricordiamo che la stessa Costituzione Italiana, all’articolo 2, dispone che:
“la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle forme sociali ove svolge la sua personalità”.
Inoltre l’articolo 18 riconosce ai cittadini
“… il diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale”.

La forma più diffusa di dilettantismo è l’Associazione non riconosciuta.

14.2.2 Utilità sociale delle Associazioni

L’associazionismo sano è una risorsa importante del nostro settore, capace di produrre:

        1. Ricambi generazionali di professionisti, grazie alla naturale osmosi, che dal dilettantismo, attraverso la formazione, raggiungono la necessaria preparazione e approdano alla professione.
        2. Sviluppo e prosperità del mercato dilettantistico che, in un regime sano, assorbe parte dell’offerta professionale (didattica, industria delle attrezzature, etc.).
        3. Mutualità e servizi sociali, attraverso lo spirito della partecipazione e del volontariato.

L’Associazionismo genuino produce ricambi generazionali, sviluppo del mercato e mutualità.

14.2.3 Normativa sulle Associazioni

La normativa che sottende alla disciplina delle associazioni comprende:

          1. Il Codice Civile (vedi allegato 1), che definisce in modo generico le associazioni (art 12), distinguendole in riconosciute (20-36) e non riconosciute (36-38):
          2. La legge 383/2000 (vedi Allegato 2), che identifica e definisce la tipologia più specifica delle Associazioni di Promozione Sociale (APS), indicandone i requisiti e attribuisce gli ambiti di operatività, in particolare nei riguardi delle istituzioni, con la costituzione degli Albi Nazionale e territoriali.
          3. Varie altre norme che regolamentano gli aspetti gestionali e fiscali (Testo unico delle imposte sui redditi D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917; Legge 16 dicembre 1991, n. 398; Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, Legge 13 maggio 1999, n° 133), attribuendo particolari agevolazioni a sostegno dell’attività no profit delle associazioni che presentano particolari requisiti. (vedi Allegato 3)

In ogni caso, le norme succedute nel tempo non hanno dato vita a soggetti diversi da quelli contemplati nel codice civile, limitandosi a regolamentarne l’attività ed introducendo agevolazioni alla capacità di autofinanziamento delle Associazioni in possesso di specifici attributi.

Le Associazioni sono introdotte nel nostro sistema giuridico dal Codice Civile (art.36 e succ.), altre norme ne definiscono categorie specifiche (Associazioni di promozione sociale - Legge 383/2000; Onlus - D. Legis 460/97), o ne disciplinano l’attività economica e fiscale ( Legge 398/91, Legge 133/99, TUIR).

14.2.3 Nullaosta di agibilità ministeriale

 

Le Associazioni di formazioni teatrali dilettantistiche possono richiedere all’Ufficio n.5, ripartizione 3 del Dipartimento per lo Spettacolo presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il rilascio del cosiddetto Nullaosta di Agibilità Ministeriale di cui al Decreto del Capo del Governo n.153 del 14.02.1938, ottenendo così:

  1. il riconoscimento dei propri iscritti nell’elenco degli artisti dilettanti istituito presso il Ministero;
  2. l’esonero dall’osservanza delle norme vigenti in materia di legislazione di lavoro e di contribuzione previdenziale qualora non riconoscano ai loro soci compensi o rimborsi spese forfetari.

La richiesta consiste attualmente in un modello di denuncia di inizio attività da inviarsi con raccomandata a/r, per il quale vige, in caso di mancata risposta, il silenzio-assenso di cui alla Legge 241/90.
Tale Nullaosta di Agibilità, che in ogni caso, non è e non sostituisce l’Agibilità ENPALS,  produce uno stato di indeterminatezza normativa, in quanto:

  1. Il modello stesso è malamente realizzato, avendo perso nell’ultima versione i riferimenti riguardante i requisiti dell’assenza di lucro e di compenso o rimborso forfetario delle spese ai lavoratori.
  2. Non vi è controllo alcuno sull’attendibilità delle dichiarazioni, essendo questo lasciato a tutti gli organi dell’amministrazione anziché assegnato ad una competenza specifica e, quindi, consente di possedere un documento valido a tempo indeterminato come certificazione di uno “status privilegiato”.

Il Nullaosta di agibilità Ministeriale, rilasciato alle formazioni dilettantistiche teatrali, non è e non sostituisce l’Agibilità ENPALS.
La sua maldestra gestione e l’assenza di responsabilità sui controlli consente di nascondere dietro tale certificazione, attività illecite.

14.3.0 Previdenza e dilettantismo

14.3.1 Dilettanti e Agibilità ENPALS

Gli articoli 4 e 5 della circolare ENPALS 21/2002 identificano le casistiche particolari che riguardano l’attività lavorativa degli artisti dilettanti, dal punto di vista previdenziale:
[…]
4. Certificato di agibilità per particolari situazioni

E’, altresì, ammesso, in ipotesi del tutto eccezionali, il rilascio del certificato di agibilità a titolo gratuito, che deve essere vincolato al singolo evento.

Tale certificazione potrà essere rilasciata esclusivamente a condizione che la manifestazione artistica si svolga a scopo benefico, sociale o solidaristico e che gli eventuali ricavi derivanti dallo svolgimento della manifestazione stessa, dedotte le spese di allestimento e di organizzazione, vengano interamente destinati alle predette finalità.

Inoltre, ai lavoratori dello spettacolo coinvolti (elencati ai predetti punti da 1 a 14 del DLCPS più volte citato) non deve essere corrisposto alcun compenso per la prestazione svolta.

Colui che provvede all’organizzazione dello spettacolo è tenuto ad attestare, dietro la propria responsabilità, la natura benefica, sociale o solidaristica della manifestazione in oggetto, nonché la totale assenza di qualsiasi forma di compenso, anche a titolo di rimborso spese non a piè di lista, per le prestazioni artistiche svolte dai lavoratori impegnati.

Anche i lavoratori dello spettacolo che svolgono le prestazioni artistiche nella manifestazione, devono attestare, sotto la propria responsabilità, di non percepire alcun compenso come sopra specificato.

Si ricorda che, a norma dell’art. 12 della Legge n. 153 del 1969 così come modificato dall’articolo 6 del D. Lgs. N. 314 del 1997, i rimborsi spese forfetari rientrano nella base imponibile ai fini fiscali e previdenziali; non rientrano invece nella base imponibile fiscale e previdenziale le indennità trasferta entro le soglie di esenzione giornaliera fissate per legge e le spese di vitto, alloggio e trasporto sostenute direttamente da chi organizza lo spettacolo, nel caso in cui ricorrano le condizioni di “trasferta”.

In caso di spettacoli i cui proventi siano interamente devoluti a finalità sociali, con la sola esclusione delle spese di allestimento ed organizzazione  e in cui i lavoratori dello spettacolo non percepiscano alcun compenso, ad esclusione di rimborsi spese documentati, è consentito il rilascio di un’Agibilità ENPALS a titolo gratuito.
L’onere della prova è in capo all’impresa o Associazione, nonché ai lavoratori stessi.

5. Formazioni dilettantistiche o amatoriali.
Il possesso del certificato di agibilità, invece, non è richiesto (e non vi è obbligo contributivo) con riferimento allo svolgimento di manifestazioni da parte di formazioni dilettantistiche o amatoriali (complessi bandistici comunali, gruppi folkloristici, gruppi parrocchiali, compagnie teatrali amatoriali/dilettantistiche, complessi corali amatoriali/dilettantistici, cortei e rappresentazioni storiche, etc.), che, essenzialmente allo scopo di divertimento e/o per tramandare tradizioni popolari e folkloristiche, a fini educativi oppure allo scopo di diffondere l’arte e la cultura, si esibiscono in pubblico senza alcuna forma di retribuzione, neppure sotto forma di rimborso spese forfetario.

La manifestazione artistica deve essere svolta a titolo gratuito, ovvero non devono esservi incassi da presenza di pubblico pagante, nè compensi diretti erogati a corrispettivo dell’allestimento della manifestazione stessa (Si precisa che i contributi erogati dall’Amministrazione centrale dello Stato ai sensi della Legge 30 aprile 1985, n. 163, così come i contributi erogati dagli Enti locali a complessi bandistici, a gruppi folkloristici e simili, non sono considerati compensi (2); non sono altresì considerati compensi le donazioni effettuate da privati ad associazioni od enti senza scopo di lucro finalizzati all’allestimento di manifestazioni artistiche mediante l’attività di dilettanti che non devono ricevere alcun compenso o retribuzione come specificato al primo capoverso).

Quando per queste manifestazioni siano previsti ricavi che, tuttavia, siano interamente destinati alle finalità associative e a compensazione degli oneri di allestimento e di organizzazione dello spettacolo e/o vi siano coinvolti lavoratori dello spettacolo di cui all’art. 3 del DLCPS n. 708 del 1947 che non percepiscano alcun compenso per le prestazioni svolte, potranno essere rilasciate apposite certificazioni con le stesse modalità descritte al precedente punto 4.

Inoltre, non è dovuta contribuzione quando gli Enti pubblici locali, nonché le Pro-Loco associate alla Unione Nazionale Pro Loco d’Italia, organizzano manifestazioni per fini culturali, ricreativi o educativi, rappresentazioni storiche e folkloristiche, purché gli artisti non vengano retribuiti, neppure attraverso le formazioni sociali (bande, ecc) ingaggiate per l’evento, anche se vi è presenza di pubblico pagante.

Pertanto i soggetti indicati al capoverso precedente che organizzano spettacoli sono tenuti a richiedere il certificato di agibilità gratuito solo nel caso specificato al punto 4, ovvero nel caso in cui i lavoratori coinvolti siano lavoratori dello spettacolo, già iscritti presso l’ENPALS.

Di contro può verificarsi che la prestazione artistica, anche se definita dilettantistica, si ponga in termini funzionali e complementari alla normale attività commerciale propria delle imprese di cui all’articolo 6, comma 2, D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, come modificato dal Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, in Legge 13 maggio 1988, n. 153, per le quali la prestazione viene eseguita, così da configurarsi come servizio offerto alla clientela, tenuta al pagamento anche indiretto di un corrispettivo. E’ questo il caso, ad esempio, di intrattenimenti musicali o recitativi offerti in uno con altri servizi commerciali in locali non immediatamente destinati alla realizzazione di spettacoli o concerti. La natura di servizio destinato a titolo oneroso ad un pubblico determinato comporta che i relativi proventi siano assimilabili al concetto di “incasso da pubblico pagante” e l’esibizione sia configurabile come prestazione d’opera, da ritenersi giuridicamente connotata, salvo rigorosa prova contraria, dal carattere della onerosità.

Con riferimento a questo ultimo aspetto, si segnala inoltre il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza del 6 aprile 1999, n. 3304, secondo cui:
Ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro subordinato si presume effettuata a titolo oneroso, ma può essere ricondotta ad un rapporto diverso istituito affectionis vel benevolentiae causa, caratterizzato dalla gratuità della prestazione; a tale fine non rileva il grado maggiore o minore di subordinazione, cooperazione o inserimento del prestatore di lavoro, ma la sussistenza o meno di una finalità ideale alternativa rispetto a quella lucrativa, che deve essere rigorosamente provata da chi afferma la gratuità”.
 […]
Potranno essere concesse dalla Direzione generale autorizzazioni, oppure stipulate apposite convenzioni, per lo svolgimento di attività artistiche alle Associazioni a carattere nazionale che coordinano l’attività di Gruppi artistici, teatrali o musicali amatoriali, agli Enti pubblici e agli Enti locali nei casi e alle condizioni di cui al precedente punto 4.

Si osserva che, malgrado il tono imperativo, il documento citato non è altro che una circolare dell’Ente previdenziale, che assume ruolo interpretativo e non normativo, e che trova il suo ambito di applicazione in relazione alla sola disciplina dell’Agibilità ENPALS.
La volontà di mettere in risalto gli obblighi in riferimento ai lavoratori dello spettacolo, ha condotto infatti ad una stesura che omette che gli enti non profit possono organizzare forme di autofinanziamento delle proprie iniziative anche attraverso il pubblico pagante, se operate nel rispetto della propria missione sociale.

L’Agibilità ENPALS non è necessaria solo in caso di formazioni dilettantistiche che non ricevano ricavi di tipo commerciale e i cui  operatori agiscano a titolo gratuito.
L’attività svolta in situazioni di spettacolo commerciali (spettacoli con ricavi diretti o indiretti da pubblico pagante e/o prestazioni lavorative prive di finalità ideali e non lucrative) è comunque ritenuta a carattere oneroso e richiede l’Agibilità ENPALS.
 L’onere della prova contraria del carattere dilettantistico è in capo all’impresa o Associazione, nonché ai lavoratori stessi.

Si osserva quindi che l’argomento risulta sufficientemente disciplinato, sebbene potrebbe risultare opportuno un ulteriore intervento esplicativo dell’Ente, in aggiunta alla succitata circolare 21/02 che indicasse in modo più chiaro come le Associazioni possano o meno agire in produzioni o luoghi di spettacolo commerciali.

14.3.2. Orientamenti giuslaburistici a favore della libertà associazionistica

Seguendo un presupposto di genuinità dell’associazionismo, la disciplina definita dalla suddetta circolare, può essere letta come una tutela forzata, dal punto di vista previdenziale, del mercato del lavoro.
In contrasto con il criterio di “finalità ideali con totale assenza di lucro”, una parte dell’orientamento giuslaburistico ritiene infatti che l’attività dilettantistica dovrebbe essere considerata libera senza produrre obblighi fiscali previdenziali ed assistenziali, dovuti solo in presenza di “attività lavorativa prevalente”.
Esiste in effetti un movimento di opinioni trasversale che chiede l’eliminazione di tale vincolo e che rischia di trovare appoggio presso i parlamentari.
Il Consiglio Regionale del Piemonte, tra gli altri, si è interessato alla questione, proponendo una legge Regionale al riguardo.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha sancito che:
"Lavoratori dello spettacolo sono soltanto coloro che stabilmente e professionalmente, ancorché con compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacolo" (Cassazione Civile sez.Lavoro 26 gennaio 1998 n. 731)
La lettura della relativa decisione (Cassazione Civile sezione Lavoro 22 gennaio 1997 nr.633), riferendosi al riconoscimento o meno dell’attività di tele-promozione quale attività di spettacolo, afferma il principio secondo cui i lavoratori dello spettacolo, in senso tecnico, sono coloro che stabilmente e professionalmente, ancorché con compiti ausiliari, sono impiegati per svolgere attività essenzialmente destinate alla realizzazione di spettacolo, intendendo per questo non qualsiasi forma di manifestazione rivolta ad un pubblico, ma esclusivamente quella finalizzata a rappresentare ed interpretare un testo letterario o musicale, con personale abilità degli interpreti, atta a produrre intrattenimento culturale degli spettatori.

Una parte dell’orientamento normativo  sembra ritenere che la condizione di lavoratore dello spettacolo sia limitata a coloro che svolgono attività professionale non occasionale, rendendo libera da qualunque onere l’attività dilettantistica.

14.3.3 Orientamenti giuslaburistici contrari alla concorrenza associazionistica

Una visione diversa ed opposta, che riteniamo più moderna e attenta, considera che l’attuale fotografia del lavoro evidenzia un complesso di attività variamente retribuite, la cui somma produce il reddito di sostentamento.
Secondo questa teoria, il lavoro “occasionale” perde completamente significato. Sempre più le persone traggono il proprio reddito dalla somma di molteplici attività, in cui le competenze ed esperienze si manifestano in occasioni di servizio, comunque remunerate. Il “posto fisso” diventa più raro e difficilmente un lavoratore va in pensione con la stessa cassa su cui ha iniziato a versare contributi nel principio della carriera.
Si ritiene così che, dal punto di vista sia fiscale che previdenziale, ogni remunerazione, di qualunque provenienza, debba essere assoggettato ai diversi adempimenti.
Lo stesso orientamento auspica che, in un futuro prossimo, si raggiunga una uniformazione dei trattamenti previdenziali, la quale produrrebbe semplicità, chiarezza ed equità, scoraggiando eventuali elusioni strumentali.
Nel caso specifico, da un lato, la sentenza di cui al precedente punto crea un precedente destabilizzante per l’applicazione dell’obbligo generalizzato al versamento dei contributi stabilito dal Decreto istitutivo dell’ENPALS (DCPS n. 708/47), indebolendo il principio di attribuzione della categoria professionale in relazione alla natura intrinseca di carattere spettacolistico delle prestazioni lavorative. delle attività di spettacolo sancito con Cassazione 16/03/1987 nr.5317:
“L’assoggettamento all’assicurazione obbligatoria dell’ENPALS va accertato con riguardo alle oggettive caratteristiche dell’attività svolta, indipendentemente dalla denominazione ad essa usualmente attribuita”.
D’altro canto, però, il requisito dello “l’impiego stabile e professionale del lavoratore” di cui alla citata Cassazione n.731, che fa sue numerose sentenze precedenti, stabilisce un ulteriore cardine rispetto alla definizione del lavoratore dello spettacolo, che ci obbliga alla corretta interpretazione della normativa inerente l’occasionalità delle prestazioni.
Per questo ci viene in aiuto il punto 4) della Circolare INPS nr.103 del 6 luglio 2004:

4) Individuazione dei rapporti di lavoro autonomo occasionale e del relativo imponibile contributivo

In ordine all’individuazione delle fattispecie inquadrabili nel rapporto di lavoro autonomo occasionale si richiama quanto già evidenziato con la citata circolare n. 9 del 22 gennaio 2004, sottolineando che lavoratore autonomo occasionale può essere definito, alla luce dell’art 2222 del Codice civile, chi si obbliga a compiere un’opera od un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza.
Conseguentemente i caratteri differenziali del lavoro autonomo occasionale rispetto alla collaborazione coordinata, a progetto od occasionale, vanno individuati, tendenzialmente, nell’assenza del coordinamento con l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, nel carattere episodico dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo della prestazione.

Dato l’imprescindibile requisito di “professionalità” delle prestazioni tecnico-artistiche dei lavoratori dello spettacolo e la conseguente assenza del carattere “episodico” delle stesse, si conclude che  l’attività di spettacolo non possa essere considerata occasionale.
La prestazione tecnico-artistica viene infatti realizzata attraverso una necessaria struttura organizzata, intesa sia in senso tecnico come impiego di attrezzature, strumentazione e logistica, sia in senso artistico, come tempo dedicato allo studio, alla costruzione del repertorio, alle prove, etc.
Ne’ può essere sfruttata la condizione di discontinuità delle occasioni lavorative, che conduce alla necessità dei lavoratori di introdurre delle integrazioni reddituali, come prova del carattere “non prevalente” dell’attività lavorativa.
Si noti, infine che la definizione del lavoratore dello spettacolo prescinde dall’attività esclusiva o prevalente di carattere spettacolistico del datore di lavoro o committente.
Da quanto emerso si desume pertanto, che l’attività dilettantistica di spettacolo possa ritenersi tale solo qualora si svolga secondo i seguenti e imprescindibili requisiti:

  1. L’attività sia prestata con precise ed esclusive finalità ideali di carattere sociale, solidaristico o mutualistico, prive di alcun carattere lucrativo.
  2. La prestazione non sia in alcun modo remunerata, intendendosi applicabile esclusivamente il rimborso documentato in dettaglio (e non a forfait) delle spese sostenute.

Un diverso orientamento ritiene che ogni forma di prestazione remunerata debba assumere pari dignità lavorativa, e pari trattamento fiscale, previdenziale ed assistenziale.
Le “prestazioni occasionali”, così destinate a perdere di significato, risultano comunque incompatibili con la natura “professionalmente strutturata” delle attività di spettacolo.
L’attività dilettantistica è quindi tale solo se prestata con finalità ideali prive di carattere lucrativo e le prestazioni non siano in alcun modo remunerate, esclusi i rimborsi a piè di lista (non a forfait) delle spese sostenute.

14.3.4. Attività commerciali delle Associazioni

Il DPR 917/86 (TUIR) stabilisce che gli enti non commerciali (tra cui le Associazioni non riconosciute):
“…non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali” (Art. 73, comma 1 lettera c) .
Il D.Lgs. n. 460/97 ha ulteriormente precisato che:
“L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.
In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato”.
Infine, la Direzione Generale delle Imposte Dirette, con Risoluzione n.1/828 del 28.03.1980 ha stabilito che:
“La qualificazione di attività commerciale inerisce al contenuto e alla forma dell’attività svolta considerata oggettivamente e non in relazione alla natura del soggetto o alla ricorrenza o meno del fine di lucro”

Le Associazioni devono quindi svolgere in prevalenza attività di carattere ideale e non commerciale in base al proprio atto costitutivo e statuto.
Alle Associazioni è consentito quindi svolgere una limitata attività commerciale a mero sostegno dell’attività istituzionale, per la quale sono state costituite.
“ Per l'attività commerciale esercitata gli enti non commerciali hanno l'obbligo di tenere la contabilità separata.” (TUIR  - Articolo 144 comma 2)
L’attività produttiva di reddito d’impresa non potrà superare l’attività istituzionale, infatti:
“Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta…”. (TUIR – Art. 149 comma 1)

Ma come distinguere univocamente le diverse attività?

A. ATTIVITA’ TIPICA O ISTITUZIONALE
L’attività istituzionale è quella direttamente finalizzata al perseguimento della missione, dell’oggetto o scopo sociale per il quale l’Associazione è stata costituita.
Essa si sostanzia nella realizzazione di iniziative rivolte principalmente ai soci, finalizzata alla concretizzazione di obiettivi ideali, mutualistici, solidaristici e, comunque, privi di scopo di lucro.
In senso tecnico:
“Non è considerata commerciale l'attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, dalle associazioni, dai consorzi e dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo. “(TUIR – Art. 148 comma 1)
Inoltre:
“…Per i medesimi enti non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione…”(TUIR – Art. 143 comma 1)
Infine:
“ Non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73:
a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.” (TUIR – Art. 143 comma 3)

Per garantire nel tempo il soddisfacimento dei fini istituzionali, anche nelle associazioni è richiesta una condizione di equilibrio economico, perseguibile attraverso sistemi ausiliari di autofinanziamento.

B. ATTIVITA’ COMMERCIALI
Si considerano:
“…effettuate nell'esercizio di attività commerciali, salvo il disposto del secondo periodo del comma 1 dell'art. 143, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto. Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa o come redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano carattere di abitualità o di occasionalità.” (TUIR – Art. 148 comma 2)
Tenuto però conto delle esclusioni di cui al precedente paragrafo A., si conclude che rappresentano esercizio commerciale di un ente associativo, le seguenti categorie di attività:

  1. Attività promozionali e di raccolta fondi, volte ad ottenere liberi contributi ed elargizioni da terzi.
  2. Attività commerciale vera e propria resa a terzi dietro corrispettivo per specifiche prestazioni.
  3. Attività di gestione finanziaria e patrimoniale.
  4. Azioni di natura straordinaria esercitate una tantum.
  5. Attività di supporto generale costituite dalle operazioni gestionali che garantiscono l’organizzazione dell’ente associativo.

L’attività commerciale deve essere marginale, accessoria e, comunque, esclusivamente strumentale al reperimento dei fondi necessari alla realizzazione dei fini sociali (autofinanziamento).

Nell’esercizio di comuni attività di impresa le Associazioni sono soggette al rispetto delle comuni normative applicabili alle imprese, con particolare riferimento alla disciplina del lavoro, sia in materia contrattuale, che fiscale, previdenziale o assistenziale, dovendone così sostenere i medesimi oneri di legge.

14.3.5. Convenzione ENPALS – Unasp/ACLI

Un importante contributo alla corretta gestione del dilettantismo è rappresentato dall’opera dell'UNASP/ACLI (Associazione di Promozione Sociale iscritta all’Albo di cui alla legge 383/2000, che raccoglie circa 6.000 dilettanti), impegnato per salvaguardare le attività artistiche e culturali e lo sviluppo della "genuinità" delle Associazioni, attraverso l’autocontrollo sull’attività degli iscritti, per assicurare il rispetto delle norme vigenti nonché dei propri indirizzi etici.
Il 20 luglio 2005 l’Unasp ha sottoscritto una convenzione con l’ENPALS, per un migliore e maggiore controllo delle attività dilettantistiche (Vedi allegato 4), dovendo garantire all’Ente,la consegna di documenti comprovanti l’effettuazione delle verifiche interne di carattere contabile.
Il metodo dell’autoregolamentazione è una delle principali strade da percorrere per garantire lo sviluppo di un mercato sano.
E’ però necessario che gli operatori maturino una coscienza di categoria che li porti ad aggregarsi in forme di tutela associazionistiche e consortili, le quali, oltre a portare i benefici della massa critica e dei servizi, aiuteranno la parte sana della società civile ad isolare gli operatori che conducono attività illecite e concorrenza sleale.

L’Unasp/ACLI opera per lo sviluppo delle Associazioni “genuine”, attraverso l’autoregolamentazione del mercato finalizzata ad emarginare i comportamenti illeciti.
L’Unasp ha stipulato una convenzione con l’ENPALS per disciplinare la gestione degli adempimenti contributivi dei propri associati.

 

14.3.6. Convenzione Unasp/ACLI – Sindacato SOS CLACS CISL

L'UNASP/ACLI e il Sindacato degli operatori dello spettacolo SOS CLACS CISL, insieme al Coordinamento delle Cooperative dello Spettacolo (COS) hanno sottoscritto una convenzione (Vedi allegato 5), per condividere le proprie strategie al riguardo del mondo dilettantistico e aprire un tavolo di confronto atto a trovare soluzioni più efficaci alla grave situazione di abuso che si sta manifestando nel mercato.
Oltre a riprendere quanto già concordato con l’Ente previdenziale, in questo accordo è stata prestata maggiore attenzione alla distinzione tra dilettanti e professionisti al fine di impedire episodi di concorrenza sleale.

L’Unasp/ACLI, il Sindacato SOS CLACS CISL e il COS hanno  sottoscritto una convenzione per condividere regole comuni per il controllo sul territorio della distinzione tra attività dilettantistiche e professionali dello spettacolo, al fine di eliminare la concorrenza sleale..

14.4.0 Associazionismo selvaggio

14.4.1 Agevolazioni fiscali

Per quanto concerne le attività istituzionali, le Associazioni non sono soggette a particolari adempimenti di carattere fiscale.
La presenza di un rapporto fiduciario con la collettività di riferimento, primariamente nei confronti dei soci, ma anche dei terzi, è però una qualità imprescindibile per un ente associativo, che impone la massima trasparenza, in particolar modo contabile, che si sostanzia attraverso:

  1. un’informazione veritiera e corretta riguardante i tempi e le modalità di attuazione delle finalità istituzionali.
  2. la lettura e l’interpretazione del bilancio (Rendiconto contabile di gestione) e dei suoi allegati, con il confronto tra i proventi pervenuti all’associazione e il loro impiego e destinazione.

Il legislatore ha inoltre inteso agevolare l’autofinanziamento delle attività mutualistiche degli enti associativi, introducendo alcuni privilegi nell’esercizio di attività commerciali.
La Legge 398/91, così come modificata dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (vedi anche TUIR, Articolo 145) consente infatti alle Associazioni che effettuano attività di natura commerciale, con ricavi inferiori a 250.000,00 euro, di optare per un regime contabile semplificato, con obbligo del solo rendiconto economico finanziario per il bilancio sociale e della dichiarazione 760/bis per eventuali redditi da lavoro beneficiando di una riduzione forfetaria del reddito e dell’IVA.
In pratica i soggetti che esercitano tale opzione sono esonerati dall’obbligo delle scritture contabili e delle registrazioni IVA, dovendo svolgere esclusivamente i seguenti adempimenti:
a) Emettere, numerare e conservare le fatture di vendita e di acquisto
b) Annotare entro il 15 del mese successivo i corrispettivi e proventi in un prospetto di liquidazione semplificata (DM 11/2/97)
c) Versare l’IVA a saldo con il mod. F24.
Al superamento dei limiti di fatturato commerciale, scatta automaticamente il regime di contabilità ordinaria dal mese successivo.

Sottolineiamo che anche in assenza dell’obbligo delle scritture contabili e delle registrazioni IVA, la redazione del rendiconto contabile economico finanziario presuppone l’esatta rispondenza contabile di tutti i valori numerari e patrimoniali del sodalizio, rendendo così necessario un impianto contabile proporzionato all’entità dell’Ente associativo.

Le Associazioni godono di agevolazioni sugli adempimenti fiscali, tra queste la possibilità di optare per un regime contabile semplificato per le attività commerciali, che non possono però risultare prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

14.4.1 Agevolazioni previdenziali

Per quanto concerne gli apporti lavorativi dei soci, non sono previste agevolazioni di alcun tipo per gli enti associativi, ad eccezione di quelle previste per gli enti che svolgono attività sportive (di cui agli artt. 67 e 69 del TUIR, nonché all’art. 37 della l. 21 novembre 2000, n. 342).
In particolare è prevista un’esenzione dal reddito per gli importi corrisposti entro i 7.500 euro annui per le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi, la quale è stata estesa anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici.  

Pertanto i rapporti lavorativi devono essere ricondotti ad un contratto di lavoro secondo le norme vigenti.
E’ esente da oneri esclusivamente il rimborso ai soci delle spese documentate analiticamente a piè di lista per motivi direttamente riconducibili ad attività rientranti nella missione sociale.

Le Associazioni non godono di alcuna agevolazione sulle prestazioni lavorative, al di fuori delle attività sportive, e di quelle amministrativo-gestionali dei direttori e dei collaboratori tecnici di cori, bande e filodrammatiche.

14.4.2 ONLUS

La normativa Italiana prevede inoltre ulteriori agevolazioni e contributi per le Onlus, le organizzazioni che agiscono a beneficio di soggetti svantaggiati (emarginati, detenuti, tossicodipendenti, disabili, etc.).
Il suddetto D.Lgs. n. 460/97 negli artt. Dal 10 in poi, le definisce, precisando l'obbligo di esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di destinazione a beneficio di:
a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
Dato che nella definizione dell’oggetto sociale rientrano anche le attività artistiche, culturali, sportive, formative, etc., numerose Associazioni hanno approfittato della situazione per ottenere indebiti vantaggi.
Il danno sociale conseguente si manifesta in una doppia direzione:

  1. Come concorrenza sleale nei confronti delle attività commerciali di tipo professionale, che si vedono competere con soggetti che assumono vantaggi oggettivi a fronte di obblighi non rispettati, in virtù dell’assenza di controlli alla fonte (3).
  2. Come appropriazione indebita di stanziamenti previsti a fini di sviluppo civile, che vengono distratti dai destinatari effettivi.

Risulta evidente che un accertamento ispettivo potrebbe facilmente evidenziare i casi di attività commerciali svolte a beneficio di soggetti non svantaggiati, smascherando l’illecito.

Numerose associazioni mascherano la loro attività commerciale dietro la definizione di “Onlus”, approfittando della mancanza di controlli severi usufruendo di agevolazioni e appropriandosi di fondi destinati ai soggetti svantaggiati.

14.4.3 Comportamenti illeciti
Le agevolazioni previste per le associazioni risultano allettanti, rendendo fertile il terreno per il proliferare di violazioni strumentali degli adempimenti, consentendo il mascheramento di attività professionali nascoste dietro la maschera del dilettantismo.
Tale situazione, in unione allo stato di crisi in cui versa il settore, sta producendo una situazione sempre crescente di concorrenza sleale per i lavoratori professionali, l’aumento del lavoro nero ed un’evasione ed elusione contributiva e fiscale di proporzioni enormi.
Le false Associazioni, oltre ad inquinare il “terzo settore”, mettendolo in cattiva luce, compiono una grave turbativa del mercato e un danno alla professione.
Principali vittime di questo fenomeno sono le Cooperative, che hanno visto ridurre di almeno il 30% i loro iscritti dall’inizio del 2004, a causa dell’impropria assimilazione delle due tipologie di struttura mutualistica.

La principale forma di illecito consiste nell’offerta di “servizi amministrativi” per gli operatori dello spettacolo.
Tali associazioni mettono quindi in atto da un lato una sorta di consulenza del lavoro e dall’altro di tenuta e registrazione di dati contabili, fornendo ai lavoratori, in particolar modo di quelli con attività discontinua, una struttura con la quale porsi sul mercato in modo “legale”.
L’ignoranza degli operatori, i costi modesti e la sostanziale mancanza di rischi per i soci, consentono ad amministratori senza scrupoli, spesso peraltro privi delle millantate competenze (4), di agire indisturbati.
Se è vero però, che il patrimonio dell’associazione è distinto da quello dei singoli soci e che delle obbligazioni e degli impegni assunti risponde l’associazione nei limiti del fondo comune, è altrettanto vero che il legale rappresentante risponde personalmente e solidalmente per esse, secondo le norme del mandato (Codice Civile-art.18).
Gli associati credono di beneficiare di un sistema semplice ed economico per effettuare prestazioni dello spettacolo retribuite, evitando gli oneri previdenziali ed assicurativi.
Il danno per i lavoratori in realtà è molteplice:

  1. Essi perdono la loro qualifica e dignità professionale dichiarandosi “dilettanti”;
  2. I lavoratori agiscono privi di alcuna tutela contrattuale e sindacale
  3. Essi rinunciano ad ogni copertura di legge sia previdenziale (pensione), che assistenziale (malattia, maternità, disoccupazione, etc.).
  4. Spesso gli amministratori, sfruttando la confusione tra Certificato di Agibilità ENPALS e Nulla Osta di Agibilità Ministeriale, incassano dai soci gli importi relativi a presunti oneri contributivi, che finiscono nelle loro casse personali.
  5. In altri casi, l’Associazione apre effettivamente l’Agibilità ENPALS, limitandosi a versarne i relativi contributi, creando così un’assurda situazione di autocertificazione di compensi per le prestazioni, ma con l’evasione dei contributi assistenziali (INPS e INAIL) e delle ritenute fiscali sul reddito di tali prestazioni dichiarate.

E’ evidente che tali situazioni di mistificazione della legalità non possono che aggravare lo stato di crisi già esistente, creando turbativa nel libero scambio dei servizi di spettacolo.

Il fenomeno dell’Associazionismo “selvaggio” sta producendo un’ingente evasione ed elusione degli adempimenti, che sta turbando il mercato professionale, con particolare danno per il mondo cooperativo.
Ignoranza, mancanza di rischio e banale convenienza rendono allettante un meccanismo che svilisce la dignità professionale, privando i lavoratori delle poche tutele spettanti.

14.4.4 Controlli ispettivi

Le associazioni e gli enti no profit sono fino ad oggi stati esclusi dai controlli generali programmati annualmente dagli Enti preposti, sia per difficoltà pratiche nell’effettuazione degli accertamenti (frammentazione, dimensioni microscopiche delle entità, scarsa visibilità e documentazione), sia per i legami con le organizzazioni politiche, che non hanno appoggiato finora un azione ad ampio spettro.
Resta comunque la possibilità di agire a livello locale e attraverso la segnalazione diretta agli Enti dei fenomeni sospetti.
La dimensione del fenomeno è però ormai tale da richiedere l’apporto coordinato di tutte le Istituzioni coinvolte: SIAE/ENPALS, INAIL, INPS, Ministeri, Guardia di Finanza, etc.
Sebbene sia già prevista un’attività di confronto e scambio di informazioni e dati tra i diversi Enti, siano in atto numerosi accertamenti, di cui alcuni in fase giudiziale, i risultati del processo sono ancora esigui.
Il Mercato professionale attende infatti sentenze modello che possano fungere da deterrente per debellare questa piaga.
Un indagine del Cartello per lo spettacolo sul territorio nazionale evidenzia come strumenti inadeguati di riscontro e scarsa formazione sembrano aver reso fino ad oggi inefficace l’azione ispettiva degli organismi preposti ai controlli previdenziali e fiscali in campo associazionistico.
Sono infatti emerse numerose situazioni che mostravano macroscopiche irregolarità ma che, sottoposte a verifica da parte degli enti preposti, non hanno subito alcuna censura.
Pare infatti che gli accertamenti si soffermino al mero controllo dei requisiti formali, senza entrare nel merito dei singoli casi, che occultano comportamenti illeciti e fraudolenti, rilevabili solo attraverso un’approfondita analisi tecnica dei contenuti dell’effettiva attività delle associazioni.
Inoltre le azioni degli organi dello Stato si limitano alle specifiche competenze, rendendo inefficaci sistemi di controllo comparato e impedendo l’ottimizzazione delle risorse pubbliche.
Si consideri inoltre che numerosi enti pubblici e istituzioni politiche adottano una forma associativa, situazione che conduce ad una certa inerzia nell’iniziativa di stimolo dei controlli ispettivi nel settore.

Per abbattere un fenomeno così rilevante come quello dell’Associazionismo “selvaggio” occorre un’azione coordinata delle Istituzioni che si spinga in profondità.
 Le conclusioni degli accertamenti in atto potrebbero rappresentare un importante deterrente di carattere dissuasivo.

14.4.5 I meccanismi elusivi e le metodologie di controllo efficace.
Il Sindacato SOS CLACS CISL, con il sostegno del “Cartello per lo spettacolo” ha intrapreso una ricerca di mercato (vedi Allegato 6) per individuare un campione significativo di associazioni che operano in modo sospetto, anche al fine di segnalare e trasferire la documentazione raccolta agli organi competenti (ENPALS, INPS, INAIL, Guardia di Finanzia, etc.)
La ricerca ha evidenziato, dal punto di vista tecnico, i principali meccanismi elusivi:

  1. L’associazione consente ad operatori professionisti di divenirne membri, offrendo loro un pacchetto di servizi amministrativi promossi alla luce del sole con volantini pubblicitari, siti internet, documenti esplicativi, colloqui informativi aperti.
  2. In taluni casi l’Associazione richiede per la formazione artistica il rilascio del Nullaosta di Agibilità ministeriale ma, più spesso, apre una Agibilità ENPALS in cui assume i professionisti per le serate programmate, comunicando i relativi calendari all’Ente.
  3. Successivamente, l’Associazione adempie ai doveri previdenziali versando i soli contributi ENPALS, inibendo i controlli SIAE/ENPALS. Si consideri però, che tale comportamento rappresenta una auto-denuncia di attività professionale retribuita, per la quale valgono, come si è detto, le comuni normative sul lavoro.
  4. La associazione evade quindi gli altri adempimenti (INPS, INAIL E IRPEF), anche grazie all’assenza di controlli da parte dell’INPS, dell’INAIL e, soprattutto della Guardia di Finanza.
  5. La associazione fattura il servizio  ai clienti, usualmente esercizi commerciali, intraprendendo un’attività la cui natura ideale risulta dubbia o insussistente. In alcuni casi l’attività risulta incoerente rispetto agli scopi sociali statutari.
  6. Spesso in accordo con il cliente la fatturazione si limita ad un valore pari alla somma dei compensi minimali di legge, celando ulteriori scambi in forma sommersa.
  7. Per mascherare l’elusione, talora la fatturazione avviene attraverso altre associazioni collegate.
  8. Il pagamento della fattura da parte dei clienti avviene per lo più attraverso la consegna diretta di contanti ai soci dell’associazione. Il denaro viene trattenuto dai soci, registrato solo formalmente nelle casse dell’ente. Questo è uno dei fattori di maggiore evidenza del meccanismo illecito, facilmente perseguibile con un controllo contabile.
  9. Nel migliore dei casi, l’Associazione fa risultare il mero rimborso ai soci di note spese documentate (cosiddette “a piè di lista”), che devono però essere dettagliate e corrispondenti alla missione di trasferta secondo norme di legge e sempre soltanto in osservanza degli scopi sociali. Questo è il momento della massima evidenza della truffa, in quanto la registrazione di tali documenti è tipicamente fittizia e non corrispondente ai movimenti finanziari, in quanto di diverso valore e mancanti dei requisiti di coerenza della missione sociale.
  10. L’attività dilettantistica pura non deve essere retribuita ed è esonerata dall’obbligo dell’Agibilità e della relativa contribuzione.
  11. Il contratto di lavoro (subordinato, autonomo o parasubordinato) cui la distribuzione di lavoro retribuito ai propri associati da parte delle Associazioni dovrebbe essere ricondotta viene raramente sottoscritto. Il contratto usuale per le Associazioni è quello del Commercio.

Dato che le associazioni non sono soggette alla tenuta di una contabilità ordinaria, ma solo un rendiconto delle entrate ed uscite, potrebbe apparire arduo smascherare gli illeciti.
Per questo occorre un approccio tatticamente strutturato, che verifichi sistematicamente:

  1. la conformità delle attività poste in essere dall’associazione alle finalità istituzionali, attraverso una verifica nel merito degli atti formali richiesti dalla legge, attuata confrontando la rispondenza del rendiconto gestionale con la realtà sociale dell’ente. A tal fine dovrà essere raccolta la documentazione prodotta dall’associazione nello svolgimento delle sue iniziative, dalle quali si può evincere la natura dell’effettiva attività.
  2. La presenza di Agibilità ENPALS e/o di richieste di Nullaosta di agibilità Ministeriale, per evidenziare l’inclinazione amatoriale o professionale dell’ente. In caso di denunce previdenziali si potranno facilmente evincere le incoerenze della contabilità del personale (evasioni IRPEF, INPS, INAIL), nonché le violazioni contrattuali.
  3. La presenza di fatture con oggetto contraddittorio rispetto all’oggetto sociale e committenze esterne ai target naturali del comparto dilettantistico.
  4. La congruità del valore fatturato rispetto ai costi sostenuti.
  5. Eventuali collegamenti incrociati attraverso altri enti associativi, suggeriti da trasferimenti di prestazioni artistiche.
  6. La movimentazione dei conti relativi alle disponibilità liquide (depositi bancari, assegni, denaro e valori di cassa), analizzando la congruità dei trasferimenti effettuati nei riguardi dei soci. Eventuali ammanchi contabili e/o mancanza di conformità con le scritture, confermerebbero le indicazioni scaturite dai precedenti controlli.
  7. La coerenza delle note spese documentate, sia nel dettaglio contabile che nella corrispondenza alle missioni di trasferta, tenendo conto degli scopi sociali.
  8. Gli aspetti puramente economico-contabili, redatti nel rispetto dei criteri di legge.
  9. La consistenza complessiva delle aree gestionali per accertarne l’equilibrio, entrando se necessario nel merito delle voci per analizzarne il contenuto sostanziale.

Una ricerca di mercato effettuata dal Sindacato SOS CLACS CISL ha evidenziato le fasi del meccanismo elusivo attuato dalle Associazioni “selvagge” e un piano tattico per effettuare con efficacia le verifiche ispettive.


Allegato 1
Estratto Codice Civile - Associazioni

Allegato 2
Legge 7 dicembre 2000, n. 383 – Associazioni di Promozione Sociale

Allegato 3
Estratto normativa su Associazioni
Allegato 4
Convenzione Unasp/ACLI – ENPALS
Allegato 5
Convenzione Unasp/ACLI – Sindacato SOS CLACS CISL
Allegato 6
Denuncia SOS casi irregolari
Prima Parte
Allegato 6
Denuncia SOS casi irregolari
Seconda Parte

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(1) Stime SOS CLACS CISL.

(2) Si noti che la legge in questione riferisce alle Associazioni riconosciute.

(3) L’iscrizione agli elenchi delle Onlus non prevede infatti verifiche sui requisiti.

(4) Si ricorda che l’attività di consulenza fiscale e, soprattutto, quella in materia di lavoro, rientra in quelle protette e di esclusiva competenza dei relativi professionisti iscritti agli Albi.

Segreteria Nazionale presso CLACS/CISL  Via Tadino 18/23 - 20124 Milano - tel. 02 29533345, fax 02 29517623