Sindacato aderente alla Federazione Lavoro Non Dipendente C.L.A.C.S. - C.I.S.L.




Parte Terza


Parte Quarta


Parte Quinta

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PARTE TERZA

LA FEDERAZIONE SINDACALE REGIONALE

 

ART. 28 - COSTITUZIONE

In ogni regione e provincia a statuto autonomo è costituita la Federazione Sindacale Regionale (FSR) dell'SOS

ART. 29 - POTERI E FUNZIONI

1)- Raccorda la propria azione con quella della Federazione Nazionale e dell'Unione Sindacale Regionale;
2)- Coordina ed assiste l'attività politica ed organizzativa dei Sindacati territoriali S.O.S;
3)- Collabora con le strutture territoriali per l'elaborazione dei piani organizzativi di loro competenza, per definire le previsioni economiche finalizzate all'ottimizzazione delle risorse;
4) - Assume la responsabilità politica del tesseramento e delle attività di servizio agli iscritti nei confronti della Federazione Nazionale;
5)- La Federazione Sindacale Regionale esercita le funzioni e poteri suesposti secondo le modalità previste dal Regolamento Attuativo nazionale.
6)- Istituisce l'anagrafe degli iscritti su base regionale;
7)- Gestisce, all'interno dei criteri e delle norme deliberate dagli organismi nazionali, la politica degli enti bilaterali contrattuali;
8)- Raccorda e controlla la gestione delle risorse organizzative e finanziarie a livello regionale garantendo l'omogeneità della gestione amministrativa;
9)- Coordina iniziative per la diffusione di esperienze autogestite e cooperative;
10)- Promuove e risponde delle iniziative formative dei quadri di base, attraverso attività corsuali e seminariali;
11)- Concorre alla promozione ed alla gestione delle iniziative per formazione sindacale dei quadri e dei dirigenti territoriali secondo i deliberati dell'Esecutivo Nazionale;
12)- Opera per un'efficace circolazione delle informazioni sull'attività della categoria;
13) - Rappresenta la Federazione nei confronti degli Organi regionali pubblici e delle Organizzazioni regionali imprenditoriali;
14)- Stipula accordi su base regionale per i settori e le categorie inquadrate nella Federazione;
15)- Definisce gli indirizzi di politica settoriale, su base regionale , per i comparti di competenza in raccordo con la Federazione Nazionale e la USR.

ART. 30 - GLI ORGANI

Sono organi della Federazione Sindacale Regionale:

a) il Congresso Regionale;
b) il Direttivo Regionale;
c) il Comitato Esecutivo Regionale;
d) la Segreteria Regionale ;
e) il Collegio dei Sindaci Regionali.

ART. 31 - IL CONGRESSO REGIONALE

È il massimo organo deliberante della Federazione Sindacale Regionale , e vi partecipano i Sindacati territoriali in regola con il tesseramento quando il livello territoriale è previsto.
È costituito dai delegati eletti dai Congressi dei Sindacati Territoriali o dai delegati di base quando il Congresso Regionale si svolge in un unica istanza congressuale nel numero derivante dai coefficienti fissati dal Direttivo Regionale;
Partecipano inoltre col solo diritto di parola i componenti uscenti o subentrati a qualsiasi titolo del Direttivo Regionale non eletti dai Congressi territoriali;
Ha il compito di definire gli indirizzi politici ed organizzativi della Federazione Regionale e di pronunciarsi in merito agli obiettivi della Federazione Nazionale e dell'Unione Sindacale Regionale;
Approva lo Statuto della Federazione Sindacale Regionale e relative modifiche; È convocato dal Direttivo Regionale , in via ordinaria, in concomitanza del Congresso Federale e di categoria;

Elegge:

- i componenti elettivi del Direttivo Regionale;
- i delegati al Congresso Nazionale SOS;
- i delegati al Congresso USR;
- il Collegio Sindacale Regionale.

ùART. 32 - IL DIRETTIVO REGIONALE

È l'organo che elabora e definisce le linee di politica sindacale e organizzativa di interesse regionale nell'ambito degli indirizzi fissati dal Congresso;
Approva i bilanci preventivi e consuntivi presentati dalla Segreteria Regionale;
Si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte l'anno su convocazione dell'Esecutivo Regionale che ne fissa l'ordine del giorno;
La convocazione straordinaria può essere effettuata dalla Segreteria Regionale per casi eccezionali e motivati o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
Ne fanno parte:

- i componenti eletti dal congresso regionale;
- i Segretari responsabili dei Sindacati territoriali quando vi sono istanze congressuali territoriali;
- i componenti designati dai sindacati territoriali se previsti dallo Statuto Regionale, secondo criteri di rappresentatività minima di proporzionalità degli iscritti o dai Congressi di base, se previsti dallo Statuto Regionale, quando la Federazione Regionale è un unica istanza congressuale.

In caso di vacanza tra i componenti eletti dal Congresso, subentrerà chi ha ottenuto il maggior numero dei voti dopo l'ultimo eletto.
È composto da un numero complessivo di componenti, fissato dal Congresso Regionale, assicurando in ogni caso la rappresentanza di tutti i sindacati territoriali.
La componente elettiva del numero dei componenti del Direttivo Regionale deve essere superiore al 50% del numero complessivo dell'intero Direttivo.
È facoltà del Direttivo Regionale, di cooptare al proprio interno nuovi componenti con delibera a maggioranza di 2/3, e nella misura massima del 5% dei componenti l'organismo stesso.
Elegge con votazione segreta e separata:

- IL Segretario Generale Regionale;
- IL Segretari Regionali, nel numero previsto dal Regolamento Regionale;
- IL Comitato Esecutivo Regionale, nel numero previsto dal Regolamento

Regionale;

- Elegge inoltre i propri rappresentanti nel Direttivo Nazionale a maggioranza semplice. Questi possono essere rimossi e sostituiti anche prima del termine di decadenza a maggioranza assoluta 50% + 1.

ART. 33 - IL COMITATO ESECUTIVO REGIONALE

Provvede all'attuazione degli indirizzi fissati dal Direttivo Regionale.
Si riunisce almeno ogni 3 mesi, convocato dalla Segreteria Regionale o su richiesta di 1/3 dei suoi componenti;
Delibera la convocazione del Direttivo Regionale.
È composto da:

- La Segreteria Regionale ;
- I Segretari responsabili dei sindacati territoriali;
- I componenti eletti dal Direttivo Regionale.

ART. 34 - LA SEGRETERIA REGIONALE

Ha , nel proprio ambito, compiti analoghi a quella nazionale ed in particolare:

- Prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti;

- Convoca l'Esecutivo e il Direttivo Regionale su mandato dell'Esecutivo.

Il Segretario Generale Regionale ha la rappresentanza legale della Federazione sindacale regionale nei confronti di terzi e dei pubblici poteri.

L assetto organizzativo della Segreteria, a tempo pieno o non a tempo pieno, è regolato dalle norme previste dal regolamento attuativo nazionale, che recepisce le decisioni assunte dal Direttivo Nazionale.

ART. 35 - IL COLLEGIO DEI SINDACI REGIONALE

Provvede al controllo amministrativo della Federazione Sindacale Regionale e dei Sindacati Territoriali della Regione ed adempie alle sue funzioni a norma degli art. del presente statuto e regolamento.
È composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti.
Partecipa alle riunioni del Direttivo Regionale con il suo presidente a titolo consultivo, e riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo agli organi regionali.
Le modalità di elezione del Collegio e del Presidente sono le stesse previste per il livello nazionale di cui al precedente art. 24.

 

PARTE QUARTA

I SINDACATI TERRITORIALI

 

ART. 36 - COSTITUZIONE

Nell'ambito di ogni Federazione Regionale sono costituiti i Sindacati Territoriali SOS (ST) secondo quanto previsto dall art. 8 comma 1 del presente Statuto.

ART. 37 - POTERI E FUNZIONI

Il sindacato territoriale le esercita attraverso:

- La costruzione dell'organizzazione sul territorio, stimolando l'adesione e la partecipazione attiva dei lavoratori di cui all'art.3 del presente Statuto;
- la cura del tesseramento e della contribuzione;
- la tutela politica ed individuale degli iscritti;
- la contrattazione collettiva territoriale ed aziendale;
- la contrattazione con le istituzioni locali;
- la gestione ed applicazione delle normative contrattuali e di legge;
- la gestione e sviluppo degli enti paritetici d'emanazione contrattuale, secondo le specifiche finalità' statutarie, ed in raccordo con la FSR ;
- la promozione di iniziative per favorire il lavoro e l'occupazione;
- la promozione di politiche di settore, territorio, ambiente tese a valorizzare il ruolo e la condizione dei lavoratori della categoria in raccordo con la FSR e la Federazione Nazionale ;
- la costituzione degli organismi di base, di zona o lega;
- la formazione degli iscritti e dei quadri di base;
- l informazione agli iscritti e non iscritti sulle politiche ed iniziative SOS;
- la partecipazione attiva alla vita della UST e della FSR SOS;
- l amministrazione e contabilizzazione delle risorse, secondo i deliberati della Federazione Nazionale e Regionale;
- le iniziative e patti unitari, con altre organizzazioni sindacali, secondo le linee della Federazione Nazionale e Regionale.

ART. 38 - GLI ORGANI

Sono organi del Sindacato Territoriale SOS:

a) il Congresso;
b) il Direttivo Territoriale;
c) Esecutivo Territoriale; (facoltativo)
d) la Segreteria ;

ART. 39 - IL CONGRESSO TERRITORIALE

Il Congresso Territoriale è il massimo organo deliberante della Federazione Territoriale.

Partecipano al Congresso Territoriale SOS:
- i delegati in regola con il tesseramento e con la contribuzione prevista territorialmente;
- i delegati eletti nei congressi di base secondo quozienti di rappresentatività stabiliti dal Direttivo Territoriale nella sua ultima seduta precedente il Congresso;
- i componenti uscenti del Direttivo Territoriale, non delegati, con solo diritto di parola.

Il Congresso ha il compito di definire e fissare le direttive politiche ed organizzative in armonia con gli indirizzi Federali.
Il Congresso approva lo Statuto della Federazione Territoriale e le relative modifiche.
Esso è convocato dal Direttivo Territoriale in concomitanza, in via ordinaria, al Congresso Confederale e di categoria.

Il Congresso, inoltre, elegge:
- i componenti elettivi del Direttivo Territoriale nella misura prevista dallo Statuto Territoriale;
- i delegati al Congresso Regionale SOS
- i delegati al Congresso della UST;

ART. 40 - IL DIRETTIVO TERRITORIALE

È l'organo che elabora e definisce le linee di politica sindacale ed organizzativa di pertinenza territoriale nell'ambito degli indirizzi fissati dal Congresso del Sindacato Territoriale e delle istanze superiori della Federazione.
Approva i bilanci consuntivi e preventivi, sia finanziari che organizzativi, presentati dalla Segreteria.
Convoca il congresso territoriale.
Si riunisce almeno quattro volte all'anno in via ordinaria su convocazione della Segreteria o dell'Esecutivo.
Convocazioni straordinarie possono essere effettuate dalla Segreteria per casi eccezionali o su richiesta di 1/3 dei componenti il Direttivo Territoriale medesimo inviando contestualmente copia della richiesta alla Segreteria Regionale e Nazionale.

È composto da:
- i componenti eletti dal Congresso territoriale;
- altri componenti , in rappresentanza di strutture di azienda o di lega significative, se espressamente previsto dallo Statuto del ST; In caso di vacanza tra i componenti eletti dal Congresso subentrerà chi ha ottenuto il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto.
È facoltà del Direttivo Territoriale di cooptare al proprio interno nuovi componenti con delibera a maggioranza di 2/3 e nella misura del 10% dei componenti l'organismo stesso.
Nel caso in cui le decadenze degli organismi territoriali espressi dai congressi ne determinassero la riduzione dei componenti in misura superiore ad 1/3 del totale la percentuale del 10% può essere estesa fino al 20%.
Il numero complessivo di componenti del Direttivo del sindacato territoriale è fissato dal Congresso Territoriale.
La componente elettiva del numero dei componenti del Direttivo Territoriale deve essere superiore al 50% del numero complessivo dell'intero Direttivo.

Elegge:
- il Segretario Responsabile Territoriale;
- I Segretari territoriali e preventivamente ne fissa il numero sulla base di esigenze di collegialità, funzionalità, operatività della struttura e rappresentanza della Segreteria anche nei confronti di terzi e pubblici poteri.
- L'Esecutivo Territoriale (Facoltativo)

Designa:
- i componenti di diritto in enti e organismi UST;
- i componenti di diritto in organismi FSR SOS;
- i componenti di spettanza SOS in enti di emanazione contrattuale e/o legislativa.

ART. 41 - L'ESECUTIVO TERRITORIALE

È facoltà del Sindacato Territoriale eleggere l'Esecutivo , se ciò è richiesto dalla dimensione e complessità della struttura.
Le modalità di composizione e il numero dei componenti vengono stabilite dal rispettivo Statuto del Sindacato Territoriale.

ART. 42 - LA SEGRETERIA TERRITORIALE

Ha il compito di coordinare e promuovere , realizzare e gestire l'attività' del sindacato territoriale, secondo il mandato degli organismi.
Convoca l'Esecutivo e il Direttivo Territoriale Rappresenta il Sindacato Territoriale nei confronti di terzi e pubblici poteri.
Il Segretario Generale Territoriale assume la rappresentanza legale del Sindacato Territoriale.

ART.43 - SINDACATO TERRITORIALE E AREA INTERCOMPRENSORIALE

I Sindacati Territoriali che hanno in comune la titolarità della Contrattazione Collettiva Territoriale di Settore e la gestione degli Enti paritetici, nonché la contrattazione con Istituzioni provinciali, regolano i loro rapporti secondo criteri di pari dignità' politica e le procedure stabilite nel Regolamento attuativo del presente Statuto.

 

PARTE QUINTA

 

ART. 44 - LE STRUTTURE DI BASE SOS

Il Sindacato Territoriale o Regionale, quando questo è l unica istanza congressuale SOS, è tenuto a costituire proprie rappresentanze di base di aziende di zona o lega come primo nucleo organizzato ed operante tra i propri iscritti.

1. Cura l'adesione e la partecipazione di tutti i lavoratori di cui all'art. 3 del presente Statuto, al Sindacato Territoriale o Regionale quando questa è l'unica istanza congressuale SOS tramite l'iscrizione;
2. offre un primo livello di assistenza e tutela agli iscritti e non iscritti;
3. diffonde la linea sindacale e contrattuale dell'SOS;
4. contribuisce alla contrattazione aziendale e di territorio;
5. segnala i candidati da eleggere nelle strutture unitarie di base;
6. È composta dai quadri attivi eletti dall'Assemblea degli iscritti;
7. ha un responsabile incaricato dal Sindacato Territoriale o Regionale quando
8. questo è un unica istanza congressuale di coordinare la struttura di base e il raccordo con il Sindacato Territoriale.

Art. 45 ADEGUAMENTI STATUTARI E NORME TRANSITORIE

Le norme contenute nel presente Statuto sono state adeguate a uso conforme secondo quanto previsto dall'art.55 dello Statuto confederale.
Per l'attuazione del presente Statuto, gli organi della federazione, in caso di necessità funzionali e/o politiche manifestatesi durante il primo mandato, possono assumere deliberazioni in deroga alle norme contenute nello Statuto stesso, previa approvazione del Direttivo Nazionale con maggioranza dei 2/3 dei propri voti.
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme dello Statuto Clacs Cisl Nazionale e Cisl confederale applicabili anche per analogia.

 

Milano, 20 aprile 2005

Il Presidente del Congresso Nazionale SOS CLACS CISL


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