PARTE PRIMA
ART. 1 - COSTITUZIONE
È costituita la Federazione di categoria sindacale “ SOS - ARTE, CULTURA, COMUNICAZIONE E SPETTACOLO”.
L'SOS , all'interno del CLACS CISL si richiama e si ispira ai principi e agli scopi della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) cui aderisce.
ART. 2 - SEDE
L'SOS ha sede legale in Milano – via Tadino 18/23. La durata dell'Associazione sindacale è illimitata.
ART. 3 – PRINCIPI E SCOPI
L'SOS si prefigge la tutela di quanti operano nel settore dello spettacolo promovendo il pieno riconoscimento legislativo di ogni attività artistica, tecnica e professionale legata ai vari settori ed alle varie forme di espressione artistica al fine di ottenere le migliori condizioni materiali, economiche, previdenziali e professionali dei suoi iscritti.
In particolare, fra l'altro, si propone
la difesa e valorizzazione professionale di ogni operatore dello spettacolo in forma autonoma non dipendente, sia artistico che tecnico, in qualsivoglia ambito di lavoro esso si realizzi ed in qualsivoglia rapporto di lavoro esso si instauri addivenendo alla riformulazione dell'intera normativa di ordine fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa del settore al fine della sua semplificazione e razionalizzazione in armonia con le più moderne leggi dei Paesi dell'Unione Europea; in questo ambito si propone in particolare di addivenire ad una più precisa definizione giuridica dei professionisti, artisti, tecnici e lavoratori intermittenti dello spettacolo che consenta un inquadramento che tenga conto della specificità di questo particolare tipo di lavoro;
il perseguimento e la realizzazione di specifici ed adeguati contratti nazionali di lavoro di settore capaci di tutelare e sostenere concretamente la professionalità, la dignità ed il diritto al lavoro dei ogni operatore dello spettacolo;
il superamento di ogni vincolo che impedisca il libero collocamento dei lavoratori dello spettacolo e la regolamentazione delle agenzie teatrali e di spettacolo in modo che possano essere garanzia di serietà, professionalità e rettitudine nello sviluppo armonico del mercato dello spettacolo;
il rilancio e la difesa dello spettacolo dal vivo , con particolare attenzione a quello musicale, oltre che nel settore del teatro, del cinema, della danza e di tutte le altre forme di spettacolo, con l'impegno primario a ricercare e promuovere ogni possibilità in merito alla creazione di molteplici e nuove occasioni di lavoro per gli operatori italiani dello spettacolo assieme alla difesa ed al rilancio della produzione musicale ed artistica italiana;
la difesa piena, concreta ed incontestabile del diritto d'autore e del diritto di interprete ed esecutore, promovendo la riforma della relativa legislazione e degli Istituti (attualmente Siae ed Imaie) preposti alla redistribuzione dei diritti in questione;
di affermare e promuovere la pari dignità di ogni forma espressiva di arte, musica e cultura con l'obiettivo di superare inique divisioni e incomprensioni legate esclusivamente al genere espressivo prescelto. Al riguardo l'SOS si impegna a promuovere e sostenere la riforma e la modernizzazione dell'insegnamento musicale ed artistico sia a livello privato che a livello istituzionale;
la organizzazione e la gestione di corsi di formazione e riqualificazione professionale in modo da garantire agli operatori dello spettacolo un adeguato costante aggiornamento che consenta loro di mantenere la piena e costante occupazione in conformità al divenire e mutare delle mode e tendenze artistiche ed espressive che si succedono nel tempo;
di istituire un Ente di PATRONATO al fine di fornire i servizi di assistenza previsti nella disciplina degli Istituti di Patronato di cui al DLCPS n. 804/1947 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per il raggiungimento dei suoi fini l'SOS può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti ed i mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi.
In particolare l'SOS si prefigge di perseguire l'obiettivo di offrire ai suoi iscritti, anche mediante accordi, convenzioni e sinergie diverse con altri, importanti servizi di natura fiscale, amministrativa, di assistenza legale, di consulenza e quant'altro necessario per l'esercizio delle attività di lavoro, professionali ed artistiche nel rispetto delle normative di settore.
L'SOS è un sindacato libero ed indipendente; non sostiene né aderisce ad alcuna organizzazione politica né religiosa.
Esso esercita la propria attività sindacale a favore degl'iscritti operando senza fini di lucro; è indipendente sotto l'aspetto amministrativo ed è diretto democraticamente attraverso i suoi Organi.
L'SOS promuove inoltre lo sviluppo di attività culturali, artistiche, ricreative e turistico-culturali improntate ai valori di solidarietà, amicizia e fraternità tra le persone e i popoli nei settori delle arti, della cultura, delle tradizioni popolari del turismo culturale e del tempo libero perseguendo il libero associazionismo.
Le attività promosse dal sindacato sono aperte a tutti gli iscritti. Lo stesso dicasi per eventuali strutture e attrezzature.
Gl'iscritti hanno il diritto di fruirne liberamente, nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.

ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ISCRITTI
Gli iscritti all'SOS hanno diritto a partecipare alla elaborazione delle linee di politica sindacale, ad eleggere i propri rappresentanti sul luogo di lavoro ed i propri delegati alle successive istanze congressuali.
Essi hanno inoltre il diritto a ricevere tempestivamente la tessera d'iscrizione al sindacato, ad essere tutelati nei propri diritti contrattuali ed ad usufruire, in modo privilegiato rispetto ai non iscritti, dei servizi della organizzazione.
Gli iscritti hanno diritto ad essere adeguatamente informati e coinvolti nelle decisioni che li riguardano ed ad esercitare il diritto di critica nei confronti dei dirigenti sindacali, nei limiti previsti dal presente Statuto, ed in termini democraticamente e civilmente corretti.
Ogni iscritto ha il dovere di essere coerente con i valori richiamati nel presente Statuto, ad operare nell'attività sindacale in coerenza con le decisioni assunte dagli organi statutari ed a partecipare all'attività sindacale.
Ogni iscritto ha l'obbligo di pagare i contributi di iscrizione al sindacato con le modalità e nell'ammontare definiti dalla categoria di appartenenza.
La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti di morte e la stessa non è rivalutabile.

ART. 5 - ELEZIONE NEGLI ORGANI E COOPTAZIONI
Possono essere candidati alle cariche sociali della Federazione Nazionale i soci in regola con il tesseramento e la contribuzione e che abbiano un'anzianità' di iscrizione alla CISL di almeno due anni.
Per i livelli inferiori possono essere candidati alle cariche sociali delle Federazioni gl'iscritti in regola con il tesseramento e che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno 1 anno alla CISL.
È facoltà del Direttivo della Federazione Nazionale, di cooptare al suo interno con deliberazione a maggioranza dei 2/3 dei componenti l'organismo, nuovi componenti nella misura massima del 20% dei componenti degli organismi stessi.
A livello territoriale, regionale e nazionale l'SOS FNP designa, in ogni corrispondente Comitato direttivo o Consiglio Generale di categoria, un proprio rappresentante, proveniente dalla stessa, con voto consultivo.
Art.6 – INCONPATIBILITA'
Per affermare l'assoluta autonomia della CISL nei confronti dei partiti, dei movimenti e delle formazioni politiche, delle associazioni che svolgono attività interferenti e che si pongano in conflitto con quelle istituzionali proprie della CISL, delle assemblee elettive e dei poteri esecutivi a tutti i livelli, sono stabilite con le cariche direttive, esecutive, di sindaco, di proboviro, di dirigenti responsabili di Enti CISL (in quanto componenti dei Direttivi) a qualsiasi livello, le seguenti incompatibilità:
incarichi di Governo, Giunta regionale, provinciale, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, di quartiere e simili comunque denominati;
candidature al Parlamento Europeo, alle assemblee legislative nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali.Per i livelli istituzionali sub Comunali i vincoli di incompatibilità con le cariche sindacali sono definiti nel Regolamento di attuazione allo Statuto confederale.
incarichi esecutivi e direttivi nazionali, regionali, provinciali, associazioni di comuni e consorzio intercomunale, comunali, circoscrizionali, sezionali e simili comunque denominate in partiti, movimenti e formazioni politiche, associazioni che svolgono attività interferenti con quella sindacale.
Ai fini degli effetti prodotti dalle norme contenute nel presente capitolo, gli incarichi sindacali degli operatori con funzione politica, sono parificati alla cariche sindacali elettive.
Nei casi ove si verifichino le situazioni di cui ai commi a), b) e c) del presente articolo, gli operatori vengono collocati in aspettativa non retribuita.
 ART. 7 - ROTAZIONE INCARICHI E LIMITI DI ETA'
Al fine di favorire la rotazione nelle responsabilità dirigenziali, come importante fattore di democrazia sindacale, il periodo corrispondente a 2 mandati congressuali costituisce per il Segretario Generale dell'SOS Nazionale il periodo massimo entro cui è possibile ricoprire la medesima carica.
Per tutti gli altri livelli dirigenziali dell'organizzazione il periodo massimo è di 3 mandati congressuali.
Il raggiungimento del 65° anno di età rappresenta causa di cessazione della carica di componente di segreteria a qualsiasi livello.
I componenti delle segreterie di categoria possono mantenere la carica sino al 65°anno di età, a condizione che non siano titolari di pensione e indipendentemente dalla erogazione effettiva della stessa a seguito di rapporti di collaborazione o di lavoro subordinato attivato dall'interessato.
I dirigenti eletti in difformità alle norme contenute nel presente articolo sono automaticamente decaduti dalle relative cariche.
A tali vincoli si può derogare, per esigenze politiche di funzionalità delle strutture, in presenza di una decisione assunta a maggioranza di 2/3 del competente Direttivo Nazionale.

ART. 8 - LIVELLI DELL'ORGANIZZAZIONE
L'SOS si articola sul piano territoriale in Federazioni Sindacali Regionali (FSR) e queste, a loro volta, in Sindacati Territoriali (ST), quando questi ultimi sono previsti dalle deliberazioni assunte dalle USR. Eventuali diversi assetti dovuti ad esigenze di funzionalità per Sindacati Territoriali di categoria devono essere decisi dalla Federazione Nazionale congiuntamente alla Federazione regionale di categoria, sentite le USR e le UST interessate e dovrà essere garantita, in corrispondenza delle stesse la disaggregazione categoriale della rappresentanza democratica, espressione della stessa negli organismi UST e USR, nonché la corrispettiva attribuzione della titolarità degli iscritti e dei relativi flussi contributivi.
Per tali decisioni è necessaria la maggioranza del 50% + 1 dei componenti e con deliberazione assunta disgiuntamente dai Direttivi.
Le Federazioni regionali e i sindacati territoriali esplicano, in quanto di competenza le stesse funzioni della Federazione e costituiscono istanza congressuale.
I sindacati territoriali e/o regionali si articolano in strutture di base sui posti di lavoro (SAS) e nel territorio (Lega).
Possono altresì articolarsi in strutture di zona e queste ultime non costituiscono istanza congressuale.

ART. 9 - CONVOCAZIONE STRAORDINARIA DEGLI ORGANISMI
La Segreteria Nazionale può procedere alla convocazione degli organismi delle strutture regionali e territoriali quando queste si dovessero trovare in difficoltà oggettive accertate nell'esercizio delle loro funzioni.
Quando trattasi delle strutture territoriali questo esercizio viene svolto di concerto con la struttura regionale.
ART. 10 - ORGANI DELL'SOS
Gli organi , con proprie funzioni e compiti, per i vari livelli della Federazione sono:
| |
NAZIONALE |
REGIONALE |
TERRITORIALE |
CONGRESSO |
SI |
SI |
SI |
DIRETTIVO |
SI |
SI |
SI |
ESECUTIVO |
SI |
SI |
FACOLTATIVO |
SEGRETERIA |
SI |
SI |
SI |
COLLEGIO SINDACALE |
SI |
SI |
NO |
COLLEGIO PROBIVIRI |
SI |
NO |
NO |
A livello territoriale il Collegio Sindacale non va eletto. Le funzioni di controllo amministrativo delle strutture territoriali sono demandate al Collegio dei Sindaci Regionali, di cui all'art. 35 del presente Statuto.
I Direttivi prima di procedere alle votazioni per l'elezione della Segreteria, deliberano sulla base di esigenze di funzionalità, sulla struttura della stessa con riferimento alla presenza o meno del Segretario Generale Aggiunto ed al numero dei componenti la Segreteria .

ART. 11 - GESTIONI STRAORDINARIE
a) Nel caso di gravi violazioni dello Statuto Federale e del Regolamento su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale, di violazione delle norme contributive e organizzative e di mancato rispetto delle decisioni degli organi federali da parte di organi delle Federazioni regionali e dei Sindacati territoriali, il Comitato Esecutivo della Federazione Nazionale, a maggioranza di 2/3 dei presenti, può, con provvedimento motivato previa adeguata istruttoria e contestazione, disporre lo scioglimento di tutti gli organi e la nomina di un Commissario.
Analoghi provvedimenti motivati possono essere adottati, con identica procedura, dal Comitato Esecutivo nel caso di grave inefficienza delle Federazioni Regionali e delle strutture territoriali.
Negli stessi casi, di cui al primo comma, il Comitato Esecutivo può, con la stessa procedura , disporre la sospensione delle rappresentanze di strutture regionali o territoriali dal diritto di partecipazione agli organismi della Federazione. La durata massima di sospensione è di mesi 4.
I provvedimenti sono immediatamente esecutivi e vanno contemporaneamente trasmessi al Collegio Nazionale categoriale dei probiviri, il quale deve provvedere, entro il termine perentorio di 15 giorni, alla ratifica di legittimità. La mancata pronuncia entro il termine equivale a ratifica.
b) Il Commissario deve provvedere al suo mandato ed a promuovere i provvedimenti per la ricostituzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo, che non può comunque superare l'anno.
Quando non siano venute meno le cause o non sia stato possibile provvedere alla ricostituzione degli organi, il Commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque protrarsi oltre 6 mesi.
c) Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui al comma a) può essere nominato un Commissario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.
d) Per i provvedimenti di cui sopra ai Comma a) b) c) è ammesso il ricorso, nel termine perentorio di 15 giorni, al Collegio Nazionale dei Probiviri confederale per la verifica di legittimità.
e) Allorché un organismo di Federazione Regionale o Sindacato territoriale risulti carente di uno o più dirigenti e gli organismi stessi ritengono di non essere in grado, temporaneamente, di dar luogo alla loro sostituzione secondo le procedure statutarie loro proprie, gli stessi possono chiedere alla Federazione Nazionale SOS che venga loro inviato un Reggente che può essere estraneo all'organismo. La nomina della reggenza del ST e di FSR è di competenza della Segreteria Nazionale.
La reggenza cessa al Congresso ordinario e può cessare precedentemente allorché l'organismo sia nelle condizioni di eleggere il dirigente secondo le procedure statutarie e comunque d'intesa con la Federazione Nazionale SOS
 ART. 12 - RAPPRESENTANZA LEGALE
La rappresentanza legale della Federazione SOS ai rispettivi livelli nazionale, regionale, territoriale spetta al Segretario Generale Nazionale, Regionale e al Segretario Responsabile Territoriale. Le Federazioni Regionali e i Sindacati Territoriali SOS, o le persone che le/li rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque, e non potranno per qualsiasi tipo o causa o ispecie, per il fatto della dipendenza della Federazione Nazionale SOS chiedere di essere sollevate dalla stessa.
ART. 13 - PATRIMONIO
Il patrimonio della Federazione Nazionale SOS è costituito dai contributi degli associati e da tutti i beni immobili e mobili ad essa pervenuti per qualsiasi titolo o causa, ed ovunque siano dislocati al centro e alla periferia.
E vietato distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Inoltre vi è l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie.
Finché esiste la Federazione , i singoli associati o gruppi di associati e le Associazioni ad essa aderenti, non possono chiedere la divisione del Fondo comune o patrimoniale, nè pretendere , in caso di recesso , quota alcuna per qualsiasi titolo anche sotto forma di contributi in precedenza versati.
La Federazione Nazionale SOS risponde di fronte a terzi ed alle autorità giudiziarie unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario Generale congiuntamente, per gli aspetti economici e finanziari, al Segretario Federale che presiede al settore relativo all'amministrazione.
Le Federazioni Regionali o Territoriali o le persone che le rappresentano sono responsabili per le obbligazioni da esse direttamente assunte verso chiunque e non potranno per qualsiasi titolo o causa o in specie per il fatto di essere articolazioni della Federazione Nazionale chiedere di essere sollevate dalle stesse.
Eventuali controlli di natura amministrativa o interventi di natura finanziaria disposti dalla Federazione Nazionale a favore delle Federazioni sindacali Regionali e dei Sindacati Territoriali, o di loro associati, costituiscono normale attività propria della Federazione senza assunzione di corresponsabilità.
 ART. 14 - CONTRIBUTI
I contributi di spettanza della Federazione Nazionale, comunque denominati, sono decisi dal Direttivo Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale.
ART. 15 - APPLICAZIONE DELLO STATUTO
Lo Statuto della Federazione si attua attraverso:
- il Regolamento attuativo, che ne stabilisce le procedure e i criteri applicativi;
le Federazioni sindacali regionali ed i Sindacati territoriali si dotano di un proprio Statuto purché conforme e non in contrasto con quello della Federazione Nazionale. Le norme contrastanti sono nulle.
La competenza a dichiarare la nullità è del Collegio Federale dei Probiviri.
In ogni caso i Direttivi Regionali e territoriali dell'SOS dovranno integrare ed adeguare i propri statuti agli articoli dello Statuto Nazionale che esplicitamente lo prevedono;
Gli Statuti dei ST e delle FR dovranno essere inviati alla Federazione Nazionale per la verifica di conformità. Le eventuali indicazioni di adeguamento dovranno essere assunte nel primo C.G. successivo alla comunicazione della Federazione Nazionale;
Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono, per analogia, le norme dello statuto confederale ed il Regolamento confederale.
 ART. 16 - MODIFICHE DELLO STATUTO
Le modifiche al presente Statuto possono essere proposte in occasione del Congresso di categoria:
a) dal Congresso, dietro presentazione corredata dal 50% + 1 dei delegati;
b) dal Direttivo Nazionale, a maggioranza di 2/3 dell'intero organismo;
c) dalle Federazioni sindacali regionali e dai Sindacati territoriali su delibera dei propri organi direttivi presa a maggioranza di 2/3 dei loro componenti.
Il Direttivo Nazionale, nella riunione in cui procede alla convocazione del Congresso, nomina una commissione consiliare delegata con l'incarico di esaminare e coordinare le proposte di modifica. Le proposte di modifica devono essere inviate alla Commissione entro 3 mesi precedenti la data di effettuazione del Congresso.
La Commissione , raccolte le proposte di modifica, le porta a conoscenza di tutte le strutture dell'organizzazione entro 2 mesi precedenti l'effettuazione del Congresso.
Tenuto conto delle osservazioni e dei giudizi provenienti dalle strutture, il Direttivo Nazionale, convocato almeno 15 giorni prima della effettuazione del Congresso proporrà al Congresso le modifiche che avranno ricevuto la maggioranza dei 2/3; su quelle che riceveranno soltanto la maggioranza semplice, il Direttivo Nazionale porterà il proprio parere al Congresso.
Il Congresso si pronuncia sulle proposte di modifica a maggioranza dei 2/3 dei votanti.
Non è ammessa altra procedura di modifica.
 ART. 17 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO
Le strutture regionali e territoriali devono dotarsi di un Regolamento di attuazione dei rispettivi Statuti.
I Regolamenti di attuazione degli Statuti devono essere deliberati e possono successivamente essere modificati dai rispettivi Direttivi esclusivamente in base alla seguente procedura.
Il Direttivo Nazionale deve essere regolarmente convocato con uno specifico punto all'ordine del giorno, con un preavviso di almeno 15 giorni e con allegate alla convocazione le proposte di modifica del regolamento.
Le decisioni di modifica vanno assunte con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto al voto.
ART. 18 - SCIOGLIMENTO DELLA FEDERAZIONE
Lo scioglimento della Federazione può essere pronunciato solamente dal Congresso Nazionale a maggioranza di tre quarti dei voti rappresentati.
In caso di scioglimento, il Congresso Nazionale delibererà la destinazione e l'impiego del patrimonio della Federazione.
In caso di suo scioglimento per qualunque causa della Federazione vi è l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'associazione, ad altra Associazione con finalità analoghe o affini di pubblica utilità o salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
 PARTE SECONDA
LA FEDERAZIONE NAZIONALE
ART. 19 - GLI ORGANI
Sono organi della Federazione Nazionale:
a) il Congresso Nazionale;
b) il Direttivo Nazionale;
c) il Comitato Esecutivo Nazionale;
d) la Segreteria Nazionale ;
e) il Collegio dei Sindaci Nazionale;
f) il Collegio dei Probiviri.
ART. 20 - IL CONGRESSO NAZIONALE
Il Congresso Nazionale è l'organo massimo deliberante dell'SOS Esso si riunisce in via ordinaria ogni 4 anni salvo le convocazioni straordinarie.
La convocazione straordinaria del congresso può essere richiesta:
A) Dal Direttivo Nazionale a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti;
B) Da 1/3 dei soci i quali firmano la richiesta a mezzo dei Sindacati Territoriali.
I Sindacati Territoriali sono responsabili della autenticità delle firme.
Le richieste di convocazione straordinaria di congresso devono essere motivate.
Il Congresso Nazionale è composto dai delegati eletti dai rispettivi congressi delle Federazioni Sindacali Regionali sulla base dei quozienti di rappresentatività fissati dal Direttivo Nazionale. Partecipano al Congresso le Federazioni Sindacali Regionali e i Sindacati territoriali che sono in regola con il tesseramento.
L'ordine del giorno del Congresso Nazionale è fissato dal Direttivo Nazionale, su proposta della Segreteria Nazionale, e deve essere reso noto almeno 1 mese prima della data di convocazione del Congresso.
Il Congresso Nazionale fissa l'indirizzo generale della Federazione ed in particolare si pronuncia sulla relazione programmatica della Segreteria. Provvede altresì alla elezione:
a) dei componenti elettivi del Direttivo Nazionale della Federazione;
b) dei delegati al Congresso Confederale;
c) del Collegio dei Sindaci Nazionale;
d) del Collegio dei Probiviri.
Le decisioni del Congresso, salvo quelle che riguardano lo scioglimento della Federazione , sono prese a maggioranza semplice.
 ART. 21 - IL DIRETTIVO NAZIONALE
Il Direttivo Nazionale è convocato in prima sessione per l'elezione delle cariche, di regola, il giorno stesso o seguente alla chiusura del Congresso e, comunque, entro 20 giorni da tale chiusura a cura dell'Ufficio di Presidenza del Congresso stesso.
Il componente più anziano di età dell'ufficio di Presidenza del Congresso presiede il Direttivo Nazionale sino alla elezione della Segreteria. In caso di prosecuzione dei lavori la Segreteria propone l'elezione della Presidenza.
Il Direttivo Nazionale è l'organo deliberante della Federazione tra un Congresso e l'altro. Esso si riunisce almeno 3 volte l'anno ed ha il compito di definire gli indirizzi di massima della attività sindacale ed organizzativa della Federazione, sulla base delle deliberazioni del Congresso. Esso è costituito da 28 elementi oltre agli eventuali componenti derivanti da cooptazione
La componente elettiva del numero dei componenti del Direttivo Nazionale deve essere superiore al 50% del numero complessivo dell'intero Direttivo.
Ad esso spetta il compito di convocare il Congresso in sessione ordinaria allo scadere del quadriennio, ed in sessione straordinaria.
Esamina ed approva lo schema della relazione morale e politica che la Segreteria Nazionale presenterà al Congresso.
Esamina ed approva i bilanci della Federazione Nazionale .
Decide in merito alla ripartizione dei contributi associativi delle varie istanze della organizzazione.
Il Direttivo Nazionale è normalmente convocato dal Comitato Esecutivo Nazionale su proposta della Segreteria Nazionale e, straordinariamente su richiesta di 1/3 dei suoi componenti o su deliberazione presa a maggioranza semplice dal Comitato Esecutivo. In via eccezionale, in casi di particolare urgenza, il Direttivo Nazionale può essere convocato dalla Segreteria Nazionale.
 ART. 22 - IL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE
Provvede all'attuazione delle delibere del Direttivo Nazionale; coadiuva la Segreteria Nazionale nella gestione politico-organizzativa della Federazione; decide le gestioni straordinarie delle strutture della Federazione ai vari livelli; convoca con delibera a maggioranza semplice il Direttivo Nazionale, fissandone l'ordine del giorno; decide la designazione di rappresentanti della Federazione in Enti esterni, nazionali o internazionali, secondo i criteri della funzionalità degli organi; si riunisce almeno ogni tre mesi, ed è convocato dalla Segreteria Nazionale o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti l'Esecutivo stesso. È costituito da 10 componenti.
ART. 23 - LA SEGRETERIA NAZIONALE
Rappresenta la Federazione nei confronti di terzi e delle pubbliche autorità.
Prende tutte le misure atte ad assicurare il normale funzionamento della Federazione stessa, attuando le decisioni dei superiori organi deliberanti.
Risponde collegialmente della gestione del patrimonio finanziario della Federazione e predispone i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Direttivo Nazionale.
Ripartisce al proprio interno le responsabilità dei settori di attività della Federazione.
È composta da:
il Segretario Generale;
i Segretari Nazionali.
La rappresentanza legale della Federazione spetta al Segretario Generale.
 ART. 23 bis – IL PRESIDENTE ONORARIO
Il Direttivo Nazionale può prevedere, per opportunità politica, la nomina di un Presidente onorario, la cui esperienza nel settore ed il cui carisma possano simboleggiare con autorevolezza la funzione di rappresentanza politica della Federazione.
Il Presidente è invitato permanente alle riunioni dell'Esecutivo Nazionale con diritto di voto.
La carica di Presidente Onorario può essere assunta per un massimo di tre mandati.
ART. 24 - IL COLLEGIO DEI SINDACI NAZIONALE
Provvede al controllo amministrativo ed adempie alle sue funzioni a norma del presente Statuto e relativo Regolamento.
Partecipa alle sedute del Direttivo Nazionale con voto consultivo.
Il suo Presidente riferisce periodicamente sull'andamento amministrativo sia al Comitato Esecutivo Nazionale sia al Direttivo Nazionale e risponde dell'azione del Collegio al Congresso.
È composto da 3 componenti effettivi e 2 supplenti, eletti dal Congresso e non sono revocabili nel corso del mandato congressuale. Nelle votazioni si esprimono tre preferenze.
Qualora venga a mancare, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti effettivi, subentra il candidato che ha riportato il maggior numero di voti e il posto di componente supplente sarà conferito al candidato non eletto che ha riportato il maggior numero dei suffragi.
Qualora non sussistano candidati non eletti i rispettivi Direttivi provvedono alla integrazione del Collegio e nel caso di più candidature, risulterà eletto chi ha riportato più voti.
I Direttivi, nella prima riunione dopo il Congresso, nominano il Presidente, scegliendo tra i componenti effettivi e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
Qualora la vacanza riguardi il Presidente del Collegio dei Sindaci il rispettivo Direttivo Nazionale ha facoltà di nominarne uno ex novo, scegliendo tra soggetti iscritti e non iscritti alla organizzazione che abbiano requisiti e/o titoli di specifica e competenza professionale.
I Sindaci non possono far parte di organi deliberanti di pari livello. È inoltre incompatibile la carica di un Sindaco della categoria con quella di Sindaco della Confederazione e delle Unioni sindacali regionali e territoriali; possono far parte del collegio dei sindaci anche coloro che non sono iscritti dell'SOS purché iscritti alla CISL ed in regola con la contribuzione.
 ART. 25 - IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri della Federazione Nazionale è un organo di garanzia statutaria e di giurisprudenza interna.
I componenti del Collegio dei Probiviri possono essere anche coloro che non sono iscritti all'SOS purché iscritti alla CISL, in regola con la contribuzione, e che abbiano idonei requisiti di esperienze e moralità.
Ha il compito di decidere, previe adeguate istruttorie per l'accertamento dei fatti e relative contestazioni, sui ricorsi contro presunte violazioni dello Statuto, del Regolamento, e sulle vertenze elettorali, oltreché dirimere controversie e conflitti tra soci ed organismi ai vari livelli e tra gli organismi stessi all'interno della categoria;
È competente a pronunciare entro il termine perentorio di 15 giorni la ratifica di leggittimità dei provvedimenti relativi alle gestioni commissariali;
È competente a comminare sanzioni di natura disciplinare a tutti gl'iscritti, secondo le modalità e le procedure dello Statuto Confederale;
È composto da 5 componenti, eletti dal Congresso e non revocabile nell'arco del mandato congressuale.
Nella votazione si esprimono tante preferenze quanti sono i componenti da eleggere.
Qualora dopo due votazioni non si raggiunga, per tutti i componenti da eleggere, il quorum richiesto, si procede ad una successiva votazione esprimendo un numero di preferenze pari a 2/3 dei componenti da eleggere. Sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti.
Qualora si determini una vacanza, per dimissioni o altra causa, subentrano, fino a concorrenza, i candidati non eletti che hanno riportato il maggior numero di voti; qualora non sussistano candidati non eletti il Direttivo Nazionale provvede all'integrazione del Collegio e, nel caso di più candidature, risulteranno eletti coloro che hanno riportato più voti.
Se la vacanza riguarda il Presidente del Collegio, il Direttivo Nazionale ha la facoltà di eleggerlo ex novo, anche al di fuori dei componenti in carica, tra soggetti iscritti e non iscritti alla organizzazione, in possesso di particolari titoli e/o requisiti professionali.
Il Direttivo Nazionale nella prima riunione dopo i Congressi elegge il Presidente del Collegio scegliendo tra i componenti e tenuto conto dei requisiti e/o titoli di specifica competenza professionale.
I Probiviri non possono far parte di organi deliberanti.
È incompatibile la carica di Proboviro di un organismo con quella di Proboviro in un altro organismo.
Al fine di garantire la piena autonomia, anche sul piano economico, del Collegio, viene istituito, per la copertura dei relativi oneri, un separato ed autonomo capitolo di bilancio.
I Ricorsi
Il Collegio emette:
A) Ordinanze allo scopo di regolare l'attività istruttoria e raccogliere prove;
B) Lodi decisori nel merito delle controversie;
I lodi del Collegio debbono essere motivati. Sono comunicati alle parti a cura del Presidente, ed hanno immediatamente valore esecutivo per le strutture ed i soci cui essi si riferiscono.
Nel caso di emissione delle ordinanze di cui al primo comma, il motivato lodo del Collegio sul ricorso dovrà essere emesso entro 30 giorni dalla decorrenza della ordinanza.
Il Collegio dei Probiviri è competente ad irrogare sanzioni di natura disciplinare a tutti gl'iscritti.
Le sanzioni che possono essere comminate sono:
- il richiamo scritto;
- la deplorazione con diffida;
- la destituzione dalle eventuali cariche;
- la sospensione da 3 a 12 mesi, con destituzione da eventuali cariche;
- l'espulsione.
In presenza di fatti nuovi e rilevanti debitamente provati, il Collegio dei Probiviri, su richiesta del socio espulso, può riaprire il procedimento disciplinare per un'eventuale riforma del lodo emesso.
I soci sospesi sono automaticamente riammessi nell'organizzazione al termine del periodo di sospensione. Il ripristino nelle cariche elettive potrà avvenire solo a seguito di una nuova elezione.
I soci espulsi dalla organizzazione potranno essere riammessi non prima di 5 anni dal provvedimento. A questo fine dovrà essere inoltrata domanda di iscrizione al Comitato Direttivo del sindacato territoriale di categoria di appartenenza.
La richiesta di iscrizione è accettata quando sia votata dai 2/3 dei componenti il Direttivo medesimo e sia ratificata, anche a maggioranza semplice, dal Direttivo Nazionale della corrispondente Federazione Sindacale Territoriale.
I soci espulsi dall'Organizzazione, che ricoprivano incarichi dirigenziali, dovranno inoltrare la domanda di iscrizione al Comitato Direttivo della Federazione di categoria a cui erano iscritti al momento della espulsione. La ratifica della struttura avverrà nell'organismo direttivo in cui era espletata la funzione dirigente.
 ART. 26 - MISURE CAUTELATIVE
Per misura cautelativa il socio sottoposto a procedimento penale o ad iniziative della Magistratura può essere, in relazione alla natura e/o alla particolare gravità del reato, sospeso a tempo indeterminato.
Competenti a decidere la sospensione cautelativa, da effettuarsi con procedura d'urgenza, sono la Segreteria della Federazione Nazionale e quelle regionali per i rispettivi livelli di competenza sentito il sindacato territoriale dove è avvenuta l'iscrizione. Questi provvedimenti, immediatamente esecutivi, dovranno essere ratificati dal Collegio dei Probiviri entro 30 giorni, pena la loro nullità.
La revoca della sospensione cautelativa è disposta immediatamente dalla Segreteria che l'ha stabilita al cessare delle cause che l'hanno determinata .
Quando invece si rendessero necessari provvedimenti ulteriori si dovrà seguire la normale procedura prevista dal presente Statuto.
ART. 27 - DENUNCIA DELLE VIOLAZIONI
Quando le Segreterie di categoria nell'ambito della specifica competenza Nazionale, Regionale, Territoriale sono a conoscenza di violazioni statutarie, hanno l'obbligo di intervenire per far cessare tali violazioni e, qualora tale intervento sia inefficace, hanno l'obbligo di denunciare tali comportamenti al Collegio dei Probiviri.
L'omissione di intervento e di denuncia può essere a sua volta oggetto di ricorso ai Probiviri competenti.

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